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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10438/2026

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e dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –controNumero registro generale 18253/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 10438/2026Data pubblicazione 21/04/2026TRUSCIGLIO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo di posta elettronicacertificata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio delprimo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] in Laterano n. 26 (indirizzodi posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente–avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 487/4/23 depositata in data 16 febbraio 2023 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 487/4/23, accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Trusciglio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale diCrotone n. 1036/1/2019 con la quale veniva rigettato il ricorso presentatodal contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso per II.DD. e IVAper l'anno 2009 relativo al recupero induttivo di maggiori ricavi derivantidall’attività di concorsi, pronostici e scommesse quale raccoglitore discommesse per conto del bookmaker.2.

Il giudice di appello riformava la decisione del giudice di prime cureritenendo fondati i primi due motivi di appello.

Con essi il contribuentelamentava in primo luogo la violazione del diritto al contraddittorioendoprocedimentale riconosciuto a favore del contribuente, in quanto lanotifica dell’avviso non era stata preceduta da alcun processo verbale dicontestazione (PVC) e, comunque, l’appellante dimostrava la nonpretestuosità della censura in relazione agli elementi che l’Agenzia avrebbedovuto esaminare.

In secondo luogo, il difetto di motivazione dell’attoNumero registro generale 18253/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 10438/2026Data pubblicazione 21/04/2026impugnato, facente riferimento al PVC emesso nei confronti del bookmakere non allegato.3.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso perCassazione, affidato a due motivi, cui replica il contribuente concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.10della legge n. 212/2000.2.

Il motivo non è inammissibile, come affermato in controricorso, in quantola questione posta all’attenzione della Corte con la censura in disamina nonè fattuale, ed è fondato.2.1.

La ricorrente con il mezzo impugna innanzitutto il capo della sentenzad’appello che ha accolto il gravame innanzitutto perché l’avviso diaccertamento non sarebbe stato preceduto da alcun processo verbale diaccertamento.

Si legge al proposito a pag.2 della sentenza impugnata:«L’avviso di accertamento, infatti, non è stato preceduto da alcun ProcessoVerbale di Constatazione, al fine di mettere il contribuente in condizioni dipotersi difendere e di consentirgli di contrastare le eventuali contestazioni,come previsto dall’art.12 della Legge 212/2000.

Ciò ha determinato vizioinsanabile in contrasto con quanto previsto dagli articoli 52 del d.P.R.633/72 e 33 del d.P.R. 600/73».2.2.

L’affermazione è errata in diritto, in quanto è pacifico il fatto che nellaspecie non è intervenuta una verifica fiscale, né accesso né ispezione e,conseguentemente, non trova applicazione l’art.12 della Legge 212/2000(cfr. Cass.

Sezioni unite n. 18184 del 2013).Numero registro generale 18253/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 10438/2026Data pubblicazione 21/04/2026Conseguentemente, non è necessaria per le imposte dirette, nel quadronormativo vigente al tempo delle riprese, prima dell'entrata in vigoredell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt.7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del2024), alcuna forma di contraddittorio generalizzato con il contribuentecome, ad esempio, la redazione di un processo verbale di constatazione(cfr. ad es.

Cass. nn.701 e 702 del 2019 e giurisprudenza ivi citata).3.

Inoltre, il motivo impugna anche il ragionamento della Corte sui controllia tavolino, formulato nella motivazione in termini generali ma da ritenersiriferito all’IVA per le ragioni appena esposte, ritenendo che il contribuenteavesse superato la prova della resistenza.

A pag.3 la sentenza d’appellocontiene la seguente affermazione: «La Suprema Corte con la recentissimaOrdinanza n. 23729 del 29 luglio 2022, in tema di diritti e garanzie delcontribuente, sottoposto a controlli “a tavolino”, ha chiarito, ancora unavolta, che la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentalecomporta la nullità dell’atto impositivo se il contribuente supera la cd. provadi resistenza.

L’appellante ha dimostrato la non pretestuosità della censurain relazione agli elementi che l’Ufficio avrebbe dovuto esaminare, quali:l’emissione di n. 4 fatture per un importo complessivo pari ad euro28.800,00.

Importo questo, di gran lunga superiore a quanto accertato inmaniera forfettaria ed induttiva dall’Ufficio».3.1.

L’affermazione si risolve in una falsa applicazione di legge, poiché nontiene conto dell’insegnamento delle Sezioni Unite (da ultimo, v. sentenzan.21271 del 2025) secondo cui, in tema di diritti e garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali cd.

"a tavolino", nel quadro normativo anterioreall’art. 6-bis della Legge 212/2000 non applicabile alla fattispecie rationetemporis, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto aitributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto.

Al contrario, havalenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando laNumero registro generale 18253/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 10438/2026Data pubblicazione 21/04/2026relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assoltoall'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potutofar valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa,fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare unrisultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazioneprobabilistica ex ante spettante al giudice di merito.3.2.

Il giudice non ha affatto compiuto tale valutazione, ma ha illogicamenteaffermato: «L’appellante ha dimostrato la non pretestuosità della censurain relazione agli elementi che l’Ufficio avrebbe dovuto esaminare, quali:l’emissione di n. 4 fatture per un importo complessivo pari ad euro28.800,00.

Importo questo, di gran lunga superiore a quanto accertato inmaniera forfettaria ed induttiva dall’Ufficio» (cfr. p.3 sentenza).L’affermazione sopra riportata è priva di logica ai fini della dimostrazionedella concreta lesione subita dalla parte, ma, in ogni caso, non sonoelementi che l’Agenzia non ha considerato, dal momento che a pag.5 delricorso si legge: «erano state acquisite nell’ambito della procedura diaccertamento con adesione […] ma l’ufficio non le aveva ritenute congruentie pertanto aveva esitato negativamente il procedimento” e dunque sono giàfatte valere sia pure negativamente».4.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di legge daparte della sentenza impugnata nella parte in cui accoglie il secondo motivodi appello relativo alla motivazione dell’avviso che richiama un p.v.c. nonallegato.4.2.

Va osservato che la norma impugnata nella rubrica è individuatanell’art. 10 dello Statuto del contribuente, afferente a profilo giuridicodiverso da quello della motivazione dell’atto impositivo, ma poi nel corpodella censura si richiama anche la corretta disposizione di legge, ossia l’art.7, incentrato sulla motivazione.Numero registro generale 18253/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 10438/2026Data pubblicazione 21/04/20265.

Ciò premesso, il motivo non è inammissibile, in quanto la censura apag.14 del ricorso individua bene il capo della decisione impugnato: ilriferimento è al passaggio della sentenza in cui afferma che «l’avvisoimpugnato difetta di motivazione poiché si fonda su un altro atto,precedentemente emesso dall’AAMS, ma soprattutto sul PVC che la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce aveva redatto a conclusione delle indagini nei confrontidella società [OSCURATO:PERSONA].

L'articolo 3 della legge 7agosto 1990, n. 241 prevede che se nella motivazione si fa riferimento adun altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, a cui farinvio l’art.7 dello Statuto dei diritti del contribuente».

Il mezzo diimpugnazione è inoltre fondato.5.1.

Va data continuità alla consolidata giurisprudenza della Corte in temadi motivazione dell’avviso di accertamento (v.

Cass. n.26472 del 2014)secondo la quale l'Amministrazione finanziaria deve porre il contribuente ingrado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, ma nonè tenuta ad includere nell'avviso la notizia delle prove.

Inoltre, per il dirittocomunitario è sufficiente che le indicate informazioni siano in qualsiasi modoaccessibili al contribuente, anche in forma riassuntiva, e possano esserecontestate attraverso l'impugnazione dell'atto che le recepisce.

In altritermini, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensidell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazioneabbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria neisuoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il"quantum debeatur" (Cass. n.27800 del 2019) in giudizio.6.

Va poi condiviso anche in questa sede il principio di diritto (cfr. Cass. n.36852 del 2022) secondo il quale, in tema di diritti e garanzie delcontribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto di accesso alleinformazioni sottostanti l'emissione dell'atto impugnato può essereesercitato solo se, e nella misura in cui, sia strumentale all'esercizio deldiritto di difesa.Numero registro generale 18253/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 10438/2026Data pubblicazione 21/04/2026Questo può dirsi violato ove il contribuente illustri come ed in che terminila tempestiva ostensione degli elementi di fatto a lui favorevoli, e noncontenuti negli atti impositivi impugnati, avrebbe potuto influenzare l'esitodell'accertamento nei propri confronti.7.

Nel caso di specie la sentenza impugnata ritiene decisivo il fatto chel’avviso di accertamento non è stato preceduto da alcun [OSCURATO:PERSONA], al fine di mettere il contribuente in condizioni di potersidifendere e di consentirgli di contrastare le eventuali contestazioni, comeprevisto dall’art.12 della Legge 212/2000.

Ciò, continua la sentenza, hadeterminato vizio insanabile in contrasto con quanto previsto dagli articoli52 del d.P.R. 633/72 e 33 del d.P.R. 600/73.8.

Nella fattispecie il giudice d’appello non ha tenuto conto del fatto che ilcontribuente è stato posto a conoscenza del precedente avviso diaccertamento emesso dall’AMSS (v. p.14 ricorso) perché anche a luinotificato e da lui non impugnato, profilo sostanzialmente non contestatodal contribuente (v. p.7 controricorso), e la sentenza non approfondisce inalcun modo il tema di come e in che misura gli elementi del p.v.c. richiamatinel primo avviso notificato e non impugnato abbiano posto il contribuentenelle condizioni di essere a conoscenza degli elementi essenziali dellapretesa impositiva.9.

Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, per ulteriore esame dei profili, di quelli rimasti assorbiti e peril regolamento delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione,Numero registro generale 18253/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 10438/2026Data pubblicazione 21/04/2026per ulteriore esame dei profili, di quelli rimasti assorbiti e per il regolamentodelle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –controNumero registro generale 18253/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 10438/2026Data pubblicazione 21/04/2026TRUSCIGLIO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo di posta elettronicacertificata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio delprimo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] in Laterano n. 26 (indirizzodi posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente–avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 487/4/23 depositata in data 16 febbraio 2023 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 487/4/23, accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Trusciglio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale diCrotone n. 1036/1/2019 con la quale veniva rigettato il ricorso presentatodal contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso per II.DD. e IVAper l'anno 2009 relativo al recupero induttivo di maggiori ricavi derivantidall’attività di concorsi, pronostici e scommesse quale raccoglitore discommesse per conto del bookmaker.2. Il giudice di appello riformava la decisione del giudice di prime cureritenendo fondati i primi due motivi di appello. Con essi il contribuentelamentava in primo luogo la violazione del diritto al contraddittorioendoprocedimentale riconosciuto a favore del contribuente, in quanto lanotifica dell’avviso non era stata preceduta da alcun processo verbale dicontestazione (PVC) e, comunque, l’appellante dimostrava la nonpretestuosità della censura in relazione agli elementi che l’Agenzia avrebbedovuto esaminare. In secondo luogo, il difetto di motivazione dell’attoNumero registro generale 18253/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 10438/2026Data pubblicazione 21/04/2026impugnato, facente riferimento al PVC emesso nei confronti del bookmakere non allegato.3. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso perCassazione, affidato a due motivi, cui replica il contribuente concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.10della legge n. 212/2000.2. Il motivo non è inammissibile, come affermato in controricorso, in quantola questione posta all’attenzione della Corte con la censura in disamina nonè fattuale, ed è fondato.2.1. La ricorrente con il mezzo impugna innanzitutto il capo della sentenzad’appello che ha accolto il gravame innanzitutto perché l’avviso diaccertamento non sarebbe stato preceduto da alcun processo verbale diaccertamento. Si legge al proposito a pag.2 della sentenza impugnata:«L’avviso di accertamento, infatti, non è stato preceduto da alcun ProcessoVerbale di Constatazione, al fine di mettere il contribuente in condizioni dipotersi difendere e di consentirgli di contrastare le eventuali contestazioni,come previsto dall’art.12 della Legge 212/2000. Ciò ha determinato vizioinsanabile in contrasto con quanto previsto dagli articoli 52 del d.P.R.633/72 e 33 del d.P.R. 600/73».2.2. L’affermazione è errata in diritto, in quanto è pacifico il fatto che nellaspecie non è intervenuta una verifica fiscale, né accesso né ispezione e,conseguentemente, non trova applicazione l’art.12 della Legge 212/2000(cfr. Cass. Sezioni unite n. 18184 del 2013).Numero registro generale 18253/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 10438/2026Data pubblicazione 21/04/2026Conseguentemente, non è necessaria per le imposte dirette, nel quadronormativo vigente al tempo delle riprese, prima dell'entrata in vigoredell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt.7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del2024), alcuna forma di contraddittorio generalizzato con il contribuentecome, ad esempio, la redazione di un processo verbale di constatazione(cfr. ad es. Cass. nn.701 e 702 del 2019 e giurisprudenza ivi citata).3. Inoltre, il motivo impugna anche il ragionamento della Corte sui controllia tavolino, formulato nella motivazione in termini generali ma da ritenersiriferito all’IVA per le ragioni appena esposte, ritenendo che il contribuenteavesse superato la prova della resistenza. A pag.3 la sentenza d’appellocontiene la seguente affermazione: «La Suprema Corte con la recentissimaOrdinanza n. 23729 del 29 luglio 2022, in tema di diritti e garanzie delcontribuente, sottoposto a controlli “a tavolino”, ha chiarito, ancora unavolta, che la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentalecomporta la nullità dell’atto impositivo se il contribuente supera la cd. provadi resistenza. L’appellante ha dimostrato la non pretestuosità della censurain relazione agli elementi che l’Ufficio avrebbe dovuto esaminare, quali:l’emissione di n. 4 fatture per un importo complessivo pari ad euro28.800,00. Importo questo, di gran lunga superiore a quanto accertato inmaniera forfettaria ed induttiva dall’Ufficio».3.1. L’affermazione si risolve in una falsa applicazione di legge, poiché nontiene conto dell’insegnamento delle Sezioni Unite (da ultimo, v. sentenzan.21271 del 2025) secondo cui, in tema di diritti e garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali cd. "a tavolino", nel quadro normativo anterioreall’art. 6-bis della Legge 212/2000 non applicabile alla fattispecie rationetemporis, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto aitributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto. Al contrario, havalenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando laNumero registro generale 18253/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 10438/2026Data pubblicazione 21/04/2026relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assoltoall'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potutofar valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa,fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare unrisultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazioneprobabilistica ex ante spettante al giudice di merito.3.2. Il giudice non ha affatto compiuto tale valutazione, ma ha illogicamenteaffermato: «L’appellante ha dimostrato la non pretestuosità della censurain relazione agli elementi che l’Ufficio avrebbe dovuto esaminare, quali:l’emissione di n. 4 fatture per un importo complessivo pari ad euro28.800,00. Importo questo, di gran lunga superiore a quanto accertato inmaniera forfettaria ed induttiva dall’Ufficio» (cfr. p.3 sentenza).L’affermazione sopra riportata è priva di logica ai fini della dimostrazionedella concreta lesione subita dalla parte, ma, in ogni caso, non sonoelementi che l’Agenzia non ha considerato, dal momento che a pag.5 delricorso si legge: «erano state acquisite nell’ambito della procedura diaccertamento con adesione […] ma l’ufficio non le aveva ritenute congruentie pertanto aveva esitato negativamente il procedimento” e dunque sono giàfatte valere sia pure negativamente».4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di legge daparte della sentenza impugnata nella parte in cui accoglie il secondo motivodi appello relativo alla motivazione dell’avviso che richiama un p.v.c. nonallegato.4.2. Va osservato che la norma impugnata nella rubrica è individuatanell’art. 10 dello Statuto del contribuente, afferente a profilo giuridicodiverso da quello della motivazione dell’atto impositivo, ma poi nel corpodella censura si richiama anche la corretta disposizione di legge, ossia l’art.7, incentrato sulla motivazione.Numero registro generale 18253/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 10438/2026Data pubblicazione 21/04/20265. Ciò premesso, il motivo non è inammissibile, in quanto la censura apag.14 del ricorso individua bene il capo della decisione impugnato: ilriferimento è al passaggio della sentenza in cui afferma che «l’avvisoimpugnato difetta di motivazione poiché si fonda su un altro atto,precedentemente emesso dall’AAMS, ma soprattutto sul PVC che la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce aveva redatto a conclusione delle indagini nei confrontidella società [OSCURATO:PERSONA]. L'articolo 3 della legge 7agosto 1990, n. 241 prevede che se nella motivazione si fa riferimento adun altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, a cui farinvio l’art.7 dello Statuto dei diritti del contribuente». Il mezzo diimpugnazione è inoltre fondato.5.1. Va data continuità alla consolidata giurisprudenza della Corte in temadi motivazione dell’avviso di accertamento (v. Cass. n.26472 del 2014)secondo la quale l'Amministrazione finanziaria deve porre il contribuente ingrado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, ma nonè tenuta ad includere nell'avviso la notizia delle prove. Inoltre, per il dirittocomunitario è sufficiente che le indicate informazioni siano in qualsiasi modoaccessibili al contribuente, anche in forma riassuntiva, e possano esserecontestate attraverso l'impugnazione dell'atto che le recepisce. In altritermini, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensidell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazioneabbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria neisuoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il"quantum debeatur" (Cass. n.27800 del 2019) in giudizio.6. Va poi condiviso anche in questa sede il principio di diritto (cfr. Cass. n.36852 del 2022) secondo il quale, in tema di diritti e garanzie delcontribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto di accesso alleinformazioni sottostanti l'emissione dell'atto impugnato può essereesercitato solo se, e nella misura in cui, sia strumentale all'esercizio deldiritto di difesa.Numero registro generale 18253/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 10438/2026Data pubblicazione 21/04/2026Questo può dirsi violato ove il contribuente illustri come ed in che terminila tempestiva ostensione degli elementi di fatto a lui favorevoli, e noncontenuti negli atti impositivi impugnati, avrebbe potuto influenzare l'esitodell'accertamento nei propri confronti.7. Nel caso di specie la sentenza impugnata ritiene decisivo il fatto chel’avviso di accertamento non è stato preceduto da alcun [OSCURATO:PERSONA], al fine di mettere il contribuente in condizioni di potersidifendere e di consentirgli di contrastare le eventuali contestazioni, comeprevisto dall’art.12 della Legge 212/2000. Ciò, continua la sentenza, hadeterminato vizio insanabile in contrasto con quanto previsto dagli articoli52 del d.P.R. 633/72 e 33 del d.P.R. 600/73.8. Nella fattispecie il giudice d’appello non ha tenuto conto del fatto che ilcontribuente è stato posto a conoscenza del precedente avviso diaccertamento emesso dall’AMSS (v. p.14 ricorso) perché anche a luinotificato e da lui non impugnato, profilo sostanzialmente non contestatodal contribuente (v. p.7 controricorso), e la sentenza non approfondisce inalcun modo il tema di come e in che misura gli elementi del p.v.c. richiamatinel primo avviso notificato e non impugnato abbiano posto il contribuentenelle condizioni di essere a conoscenza degli elementi essenziali dellapretesa impositiva.9. Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, per ulteriore esame dei profili, di quelli rimasti assorbiti e peril regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione,Numero registro generale 18253/2024Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 10438/2026Data pubblicazione 21/04/2026per ulteriore esame dei profili, di quelli rimasti assorbiti e per il regolamentodelle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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