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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 1974

Cassazione n. 02291/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1974 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 marzo 2024 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del giorno 21 novembre 2022 con cui il Tribunale di Palmi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, dichiarata l'assoluzione per quanto concerne il capo 1 dell'imputazione, rideterminava la pena inflitta in complessivi anni 1 e mesi 8 di reclusione e confermava nel resto avendolo ritenuto colpevole del reato residuo; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta impingente esclusivamente argomenti di merito volti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa il cui sindacato è sottratto alla competenza di questa Corte di legittimità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere ensore il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1974 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 marzo 2024 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del giorno 21 novembre 2022 con cui il Tribunale di Palmi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, dichiarata l'assoluzione per quanto concerne il capo 1 dell'imputazione, rideterminava la pena inflitta in complessivi anni 1 e mesi 8 di reclusione e confermava nel resto avendolo ritenuto colpevole del reato residuo; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta impingente esclusivamente argomenti di merito volti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa il cui sindacato è sottratto alla competenza di questa Corte di legittimità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere ensore il
Sentenza Cassazione n. 02291/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris