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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26788/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato quella emessa dal Tribunale di Bologna 1'11 ottobre 2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili dei reati di detenzione e porto di materiale esplosivo e di tentati furti ai danni di sportelli bancomat di diversi istituti di credito.

2. Secondo la concorde ricostruzione operata nelle conformi sentenze di merito, nel febbraio 2011, a seguito di alcuni furti commessi mediante l'utilizzazione di esplosivi, i Carabinieri avevano avviato un'attività di indagine mediante l'installazione di alcune telecamere fisse ed una veicolare, oltre che intercettazioni (anche) ambientali, in un'area di parcheggio di [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dall'auto noleggiata da uno dei sospettati.

Quanto al tentato furto allo sportello bancomat del Monte dei Paschi di Siena di Mirabello della notte del 26 febbraio 2011, le telecamere avevano ripreso, verso le 22.30 della sera precedente, l'arrivo nell'area parcheggio di due vetture, una [OSCURATO:PERSONA] (noleggiata da [OSCURATO:PERSONA] proprio il giorno 25 e sulla quale era installato un sistema di rilevazione satelllitare GPS) ed un furgone [OSCURATO:PERSONA] dal quale erano scese due persone.

In seguito (verso le 23.45) si era mosso dal parcheggio un corteo di automobili composto dalla Seat, da un'Audi SW grigia e da una [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed in uso a quest'ultimo.

Dal rilevatore satellitare presente sulla Seat era emerso che la vettura si era fermata a Mirabello, dove, verso l'1.40, era esploso lo spo -tello bancomat del Monte dei Paschi di Siena nei pressi del quale un testimone aveva visto tre persone, delle quali una ferita, salire a bordo di un'Audi SW che si era allontanata in direzione Cento/Bologna.

Erano intervenuti i Carabinieri il cui tentativo di bloccare la fuga dell'automobile era stato inutile, tanto che il veicolo aveva raggiunto l'[OSCURATO:PERSONA] di Bologna verso le 2 -

2.30. Dalle riprese di alcune telecamere e dalle dichiarazioni di testimoni era emerso che erano scesi dall'automobile tre uomini incappucciati che avevano lasciato a terra un uomo ferito il cui sangue era stato trcvato nei pressi del bancomat di Mirabello.

Le tre automobili avevano poi fatto ritorno nell'area parcheggio di [OSCURATO:PERSONA] poco dopo le

2.30. Dal rilevatore satellitare della [OSCURATO:PERSONA] era emerso che la stessa era stata nei pressi dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bologna.

Alle successive 2.49, erano partite dal parcheggio sia la Seat che il furgone Caddy sul quale erano salite due persone.

Quest'ultimo veicolo era stato fermato circa dieci minuti dopo dalla Polizia mentre proveniva dalla zona monitorata.

A bordo erano stati identificati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, erano state rinvenute due ricetrasmittenti, una calza elastica tagliata, guanti, una tanica odorante di petrolio, una cassetta degli attrezzi, due telefoni cellulari senza batterie e schede SIM, nonché, nella disponibilità di Turi, un biglietto con l'appunto «n. 1 Mirabello».

I giudici di merito hanno quindi tratto la conclusione che l'abituale utilizzatore della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e i soggetti che si trovavano a bordo del Caddy erano fra coloro che avevano partecipato al tentato furto ai danni dello sportello bancomat di Mirabello e ciò anche alla luce di alcune conversazioni captate in occasione delle intercettazioni eseguite sulla prima automobile in seguito all'episodio sin qui descritto.

L'utilizzazione esclusiva dell'automobile da parte di [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che il conversante fosse sempre lo stesso uomo, la mancata allegazione dell'esistenza di utilizzatori diversi, ha fatto ritenere ai giudici di merito che la persona che parlava e che si mostrava a conoscenza di particolari di quanto accaduto a Mirabello (segnatamente, del ferimento di uno dei presenti) fosse proprio l'imputato.

Quanto al tentato furto al bancomat delle Poste, commesso a Renazzo di Cento la notte del 19 febbraio 2011, ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA] (capo k)), la responsabilità dell'imputato è stata desunta dalla presenza sul luogo in cui è stato commesso il reato dell'Audi SW e della [OSCURATO:PERSONA] in uso esclusivo a [OSCURATO:PERSONA].

In relazione all'analogo episodio del 9 febbraio 2011 allo sportello bancomat collocato all'interno di un centro commerciale di [OSCURATO:PERSONA], dall'analisi combinata dei rilevamenti satellitari e dalle telecamere poste lungo il percorso, era stato accertato che sul posto vi era la certa presenza di una [OSCURATO:PERSONA] in uso ad [OSCURATO:PERSONA] (automobile sulla quale era presente un sistema di rilevazione satellitare GPS) che vi era giunta unitamente all'Audi SW ed alla [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA] «notato« dai Carabinieri nel corso dei servizi di osservazione.

Inoltre, sulla via del ritorno verso Bologna, la [OSCURATO:PERSONA] di Luccarini si era fermata presso un autogrill, le cui telecamere avevano ripreso lo stesso Luccarini in compagnia del, già citato, [OSCURATO:PERSONA].

2.1. La Corte di appello ha respinto i motivi di appello proposti nell'interesse degli imputati.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha ricostruito la responsabilità dello stesso in ordine ai fatti di Mirabello valorizzando i tempi in cui il furgone Caddy (a bordo del quale è stato trovato l'imputato, unitamente a Turi) è giunto e si è allontanato dal parcheggio di [OSCURATO:PERSONA] ed i movimenti degli altri veicoli collegati a quel mezzo, oltre alla natura del materiale rivenuto a bordo dello stesso.

E' stata valorizzata anche la mancanza di spiegazioni alternative da parte dell'imputato gravato da precedenti penali che hanno giustificato l'applicazione della recidiva.

In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è stato respinto il motivo di appello relativo ai fatti di Mirabello, alla luce della certa partecipazione della vettura in uso all'imputato al corteo delle automobili dirette dal pa -cheggio di [OSCURATO:PERSONA] verso il bancomat oggetto del tentato furto.

Analogamente è stato ritenuto per i fatti del 9 e del 19 febbraio 2011 per i quali è stata accertata la presenza della [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'Audi SW, nei pressi dei luoghi in cui sono state commesse le azioni delittuose; luoghi ove le automobili erano giunte provenienti dal parcheggio di [OSCURATO:PERSONA].

Anche per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rilevato la mancata prospettazione di ricostruzioni alternative da parte dell'imputato, specie con riguardo all'utilizzazione della [OSCURATO:PERSONA].

Disattesi anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, compreso quello concernente la contestata recidiva ed alla richiesta attenuante del contributo concorsuale di minima importanza.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha dedotto il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in ordine all'affermazione di penale responsabilità.

In primo luogo ha eccepito l'erroneità della valorizzazione quale elemento a carico, da parte dei giudici di merito, della formulazione di un motivo di appello subordinato in punto di quantificazione della pena.

Sul punto, il ragionamento svolto dalla Corte di appello è stato definito «sconcertante», non potendo essere desunto da uno scritto difensivo alcun elemento probatorio a carico dell'accusato.

Ha inoltre contestato la valorizzazione, in chiave accusatoria, della mancanza di un alibi e di una spiegazione, da parte dell'imputato, della propria presenza (peraltro, in qualità di passeggero) a bordo del veicolo [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui era stato eseguito il controllo stradale.La circostanza avrebbe dovuto essere valutata dai giudici bolognesi in termini neutri, così come quella relativa al possesso di materiale rivenuto sullo stesso mezzo e ricondotto ad una delle azioni delittuose per le quali si procede.

Con riferimento, inoltre, agli argomenti già esposti dal Tribunale di Bologna a fondamento della sentenza di primo grado, il ricorrente ha segnalato come gli elementi a discarico già prospettati davanti ai primi giudici avessero contribuito a determinare un quadro probatorio «ambiguo» e non univoco, sicchè non era risultato dimostrato il diretto coinvolgimento dell'imputato nei fatti delittuosi per i quali si procede.

Peraltro, l'esistenza di un rapporto di natura familiare con la persona presente sul medesimo veicolo sul quale è stato trovato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) rendeva credibile la tesi secondo cui l'imputato poteva anche essere solo a conoscenza del piano delittuoso, pur senza esserne partecipe.

Poteva ritenersi plausibile che l'imputato potesse avere ricevuto la confidenza, da parte del familiare, circa l'operazione criminale, senza avervi preso parte.

In sostanza, a fronte di un quadro probatorio incerto ed idoneo a far sorgere un dubbio ragionevole circa la responsabilità dell'imputato, i giudici di merito avrebbero reso una motivazione laconica e fondata sulla mancata prospettazione di ipotesi alternative, a fronte del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva solo esercitato il diritto a rimanere assente dal processo.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi.

4.1. Con il primo ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza per illogicità.

Sul punto ha evidenziato l'erroneità dell'assunto dei giudici di appello secondo i quali la prospettazione dei motivi subordinati di impugnazione relativamente al trattamento sanzionatorio sarebbero contraddittori rispetto alla tesi dell'estraneità dell'imputato ai fatti delittuosi.

Sul punto ha dedotto il travisamento del fatto e l'abnormità della motivazione.

La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], alle rapine di Mirabello e Renazzo, ove sarebbe giunto alla guida della [OSCURATO:PERSONA] monitorata a [OSCURATO:PERSONA] e di proprietà della moglie dell'imputato, era circostanza contraddetta dalla deposizione di un teste di polizia giudiziaria (Mar.

Gaglianone) che aveva escluso di avere visto quella vettura sul luogo del delitto.

Lo stesso teste aveva, inoltre, dichiarato di avere visto l'imputato a bordo dell'autovettura in epoca successiva ai fatti e di averlo indicato come interlocutore in alcune intercettazioni rilevanti sulla base di semplici deduzioni.

A carico di [OSCURATO:PERSONA] erano stati valorizzati elementi istruttori acquisiti in epoca successiva ai fatti.

La presenza dell'automobile indicata nelle fasi iniziali dei due episodi per i quali è stato ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] era suscettibile di una lettura alternativa che avrebbe giustificato l'affermazione di un ragicnevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato.

4.2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto il vizio d violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre a quello di omessa motivazione in ordine ad elementi sopravvenuti e documentati.

La difesa aveva prodotto documentazione medica attestante le gravi condizioni di salute dell'imputato (documenti sulla base dei quali era stato anche differito il dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato) e su tale documentazione non era stata resa alcuna motivazione, così come sul tempo trascorso dai fatti e sulla mancanza di attuali pendenze.

4.3. Con il terzo motivo, è stata eccepita l'errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine al tempo trascorso dai fatti precedenti a quelli per i quali si procede ed alla mancata considerazione della condizione attuale dell'imputato.

5. Non essendo stata presentata istanza di discussione orale del processo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

2. Va premesso che, la censura, comune ai due ricorrenti, con la quale è stata contestata la sentenza della Corte bolognese per essere stata ritenuta contraddittoria, rispetto alla contestazione della responsabilità, la proposizione di motivi di appello riferiti alla quantificazione della pena, non afferisce alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Quella censurata è una considerazione operata preliminarmente dalla Corte di appello e risulta estranea all'effettiva ragione giustificativa della sentenza che si fonda sulla valutazione del materia probatorio in atti ampiamente illustrato in sentenza.3.1.

Il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è essenzialmente versato in fatto e si risolve nella proposizione di una rilettura alternativa dell'intera vicenda.

La Corte emiliana ha effettuato una valutazione unitaria e sinergica degli elementi a carico dell'imputato (congruamente illustrati a pag. 8 della motivazione) e consistenti nella presenza dell'imputato ne l'area sottoposta a controllo con le telecamere per la presenza dei veicoli attenzionati in relazione ai furti agli sportelli bancomat, nell'essersi recato nel luogo in cui è avvenuto il tentato furto a Mirabello nella notte del 26 febbraio 2011, nell'essere sfuggito al controllo dei Carabinieri per raggiungere il [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bologna dove ha accompagnato uno dei complici feriti, nell'essere rientrato nell'area monitorata e nell'essere risalito a bordo del furgone sul quale è stato fermato dalla Polizia, nel rinvenimento sul furgone, nell'occasione, di materiale estremamente utile per commettere i furti agli sportelli bancomat.

A fronte di tale corposo compendio, la Corte ha attribuito rilievo (sebbene non decisivo) alla mancata indicazione di una ragionevole e plausibile giustificazione sui propri spostamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] nella notte di interesse.

Si tratta di una motivazione che sfugge al motivo di censura articolato dal ricorrente che contrappone alla valutazione della Corte di appello una diversa interpretazione di frammenti del complessivo compendio probatorio.

Così pretende di isolare il giudizio compiuto con riguardo alla mancanza di alibi, laddove i giudici bolognesi non hanno attribuito a tale elemento un rilievo decisivo ma solo complementare rispetto agli altri dati emersi dall'istruttoria.

Peraltro, anche in questa sede di legittimità, sono state inammissibilmente prospettate ipotetiche ambiguità del quadro istruttorio sulle quali la difesa ha insistito anche nel giudizio di appello, senza che le stesse siano state il frutto di una effettiva indicazione alternativa dell'imputato.

A ciò si aggiunga che il possesso del materiale sospetto, lungi dall'essere stato considerato isolatamente, è stato, logicamente e congruamente, inserito nel contesto di una lettura complessiva ed integrata del materiale probatorio

3.2. Va assicurata continuità all'orientamento secondo cui «in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili» (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237).

Ed ancora, va considerato l'ulteriore principio secondo cui «in tema di valutazione della prova, l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite» (Sez. 6, 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682).

Il ricorso con il quale si pretende, in sostanza, di censurare la motivazione della sentenza per non essere state prese in considerazione alternative ricostruttive basate su elementi a discarico non può limitarsi all'enunciazione del principio, dovendo, piuttosto, precisare quale delle indicazioni rese dall'imputato (nel caso di specie mancanti del tutto) siano state oggetto di valutazione manifestamente illogica o incongrua.

Quanto alla pretesa lettura frammentaria del compendio indiziario, va ribadito che la stessa è inammissibile secondo la costante giurisprudenza alla quale si presta totale adesione in ossequio al principio per cui «in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (fra le molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, S., Rv. 280605).

Alla luce delle argomentazioni illustrate e dei richiami ai precedenti di legittimità pertinenti, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

4.1. Il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] è, anch'esso, fattuale ed, in quanto tale, inammissibile.Anche in questo caso la Corte bolognese ha compiuto un esame complessivo del compendio indiziario illustrato a pag. 11 e costituito, principalmente dagli accertamenti che hanno consentito di individuare nell'imputato l'effettivo utilizzatore della vettura [OSCURATO:PERSONA] intestata alla moglie, dalla constatata presenza attiva dell'imputato in occasione del furto a Mirabello e del successivo accompagnamento del complice ferito all'[OSCURATO:PERSONA] di Bologna (episodio sul quale [OSCURATO:PERSONA] si è soffermato anche nella conversazioni intercettate e sul cui contenuto le sentenze di merito hanno motivato in termini convergenti), sulla presenza di [OSCURATO:PERSONA], sempre a bordo dell'automobile a lui in uso sia a [OSCURATO:PERSONA] il 9 febbraio 2011, sia nei pressi dell'Ufficio postale di Renazzo il 19 febbraio 2011.

Il vizio di motivazione che secondo il ricorrente ricorrerebbe nel caso di specie riguarda una sorta di travisamento del dato probatorio costituito dalle dichiarazioni testimoniali del teste Guaglianone che avrebbe riferito circostanze idonee a mettere in crisi la ricostruzione della sentenza, oltre al mancato congruo esame di dati indiziari obiettivamente incerti e, quanto all'episodio del 9 febbraio 2011 in [OSCURATO:PERSONA], all'assenza totale dell'indicazione di elementi probatori in grado di provare il coinvolgimento dell'imputato.

Le argomentazioni devono essere ritenute inammissibili atteso che, pur essendo formulate in termini apparentemente volti a censurare il percorso motivazionale della sentenza, sono, piuttosto, funzionali a sollecitare una nuova valutazione del quadro indiziario in sede di legittimità.

La Corte ha fornito un giudizio di sintesi nei termini sopra riportati che, a ben vedere, non risultano, neppure in astratto, contrastati dalle indicazioni difensive riferite alla deposizione del teste Guaglianone.

Non risulta che il teste abbia smentito la ricostruzione della sentenza circa la partenza e del rientro della [OSCURATO:PERSONA] dal parcheggio di [OSCURATO:PERSONA] nella notte del 26 febbraio 2011 unitamente alle altre due vetture.

Così, anche con riferimento all'episodio di Renazzo del 19 febbraio 2011 per il quale il coinvolgimento del veicolo e del suo conducente è stato desunto dalla coincidenza dei suoi spostamenti con l'Audi .5W la cui presenza a Renazzo è stata dimostrata con la deposizione del teste oculare Alboresi.

Alla luce di tale complessivo compendio, i rilievi difensivi sono eccentrici e non idonei a mettere in crisi la motivazione che appare esente da vizi che ne possano evidenziare la manifesta illogicità o, quanto all'episodio del 9 febbraio 2011, addirittura, l'assenza.

Su quest'ultimo si soffermano nei termini convergenti sopra illustrati le sentenze dei giudici di merito alla pagg. 14 e 15 (sentenza di primo grado) e 12 (sentenza di appello).Richiamato quanto sopra esposto in merito ai limiti del sindacato di legittimità in punto di vizio di motivazione, va detto che appare inammissibile il motivo in esame anche laddove prospetta il vizio sotto il profilo della violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. dovendosi dare continuità al principio per cui «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 conforme a Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).

4.2. Quanto al motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, va ribadito che «il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi. (Sez. 6, n. n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 - 01).

Corretta, quindi la valorizzazione dei precedenti penali gravanti sull'imputato sia ai fini della esclusione delle attenuanti generiche, che del riconoscimento della recidiva.

Sul profilo delle attenuanti, deve ribadirsi che «l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 1, n, 3529 del 1993, Stelitano,Rv. 195339 e, più recentemente, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

Quanto all'omessa considerazione della documentazione inerente alle condizioni di salute dell'imputato, si osserva, ulteriormente, che «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Nel caso di specie, la Corte ha considerato i precedenti dell'imputato dai quali ha desunto la valutazione negativa sulla personalità e sulla pervicacia nella commissione dei reati da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

4.3. Manifestamente infondato il motivo riferito alla recidiva sulla quale, con argomentazioni prive di frizioni in punto di congruità e logicità la sentenza si è soffermata nell'ultima pagina della motivazione.

In ragione dei precedenti e delle modalità di commissione dei reati per i quali si procede è stata desunta la personalità negativa dell'imputato e formulato il giudizio di maggiore disvalore dei reati che hanno giustificato il riconoscimento della recidiva.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato quella emessa dal Tribunale di Bologna 1'11 ottobre 2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili dei reati di detenzione e porto di materiale esplosivo e di tentati furti ai danni di sportelli bancomat di diversi istituti di credito. 2. Secondo la concorde ricostruzione operata nelle conformi sentenze di merito, nel febbraio 2011, a seguito di alcuni furti commessi mediante l'utilizzazione di esplosivi, i Carabinieri avevano avviato un'attività di indagine mediante l'installazione di alcune telecamere fisse ed una veicolare, oltre che intercettazioni (anche) ambientali, in un'area di parcheggio di [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dall'auto noleggiata da uno dei sospettati. Quanto al tentato furto allo sportello bancomat del Monte dei Paschi di Siena di Mirabello della notte del 26 febbraio 2011, le telecamere avevano ripreso, verso le 22.30 della sera precedente, l'arrivo nell'area parcheggio di due vetture, una [OSCURATO:PERSONA] (noleggiata da [OSCURATO:PERSONA] proprio il giorno 25 e sulla quale era installato un sistema di rilevazione satelllitare GPS) ed un furgone [OSCURATO:PERSONA] dal quale erano scese due persone. In seguito (verso le 23.45) si era mosso dal parcheggio un corteo di automobili composto dalla Seat, da un'Audi SW grigia e da una [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed in uso a quest'ultimo. Dal rilevatore satellitare presente sulla Seat era emerso che la vettura si era fermata a Mirabello, dove, verso l'1.40, era esploso lo spo -tello bancomat del Monte dei Paschi di Siena nei pressi del quale un testimone aveva visto tre persone, delle quali una ferita, salire a bordo di un'Audi SW che si era allontanata in direzione Cento/Bologna. Erano intervenuti i Carabinieri il cui tentativo di bloccare la fuga dell'automobile era stato inutile, tanto che il veicolo aveva raggiunto l'[OSCURATO:PERSONA] di Bologna verso le 2 - 2.30. Dalle riprese di alcune telecamere e dalle dichiarazioni di testimoni era emerso che erano scesi dall'automobile tre uomini incappucciati che avevano lasciato a terra un uomo ferito il cui sangue era stato trcvato nei pressi del bancomat di Mirabello. Le tre automobili avevano poi fatto ritorno nell'area parcheggio di [OSCURATO:PERSONA] poco dopo le 2.30. Dal rilevatore satellitare della [OSCURATO:PERSONA] era emerso che la stessa era stata nei pressi dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bologna. Alle successive 2.49, erano partite dal parcheggio sia la Seat che il furgone Caddy sul quale erano salite due persone. Quest'ultimo veicolo era stato fermato circa dieci minuti dopo dalla Polizia mentre proveniva dalla zona monitorata. A bordo erano stati identificati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, erano state rinvenute due ricetrasmittenti, una calza elastica tagliata, guanti, una tanica odorante di petrolio, una cassetta degli attrezzi, due telefoni cellulari senza batterie e schede SIM, nonché, nella disponibilità di Turi, un biglietto con l'appunto «n. 1 Mirabello». I giudici di merito hanno quindi tratto la conclusione che l'abituale utilizzatore della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e i soggetti che si trovavano a bordo del Caddy erano fra coloro che avevano partecipato al tentato furto ai danni dello sportello bancomat di Mirabello e ciò anche alla luce di alcune conversazioni captate in occasione delle intercettazioni eseguite sulla prima automobile in seguito all'episodio sin qui descritto. L'utilizzazione esclusiva dell'automobile da parte di [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che il conversante fosse sempre lo stesso uomo, la mancata allegazione dell'esistenza di utilizzatori diversi, ha fatto ritenere ai giudici di merito che la persona che parlava e che si mostrava a conoscenza di particolari di quanto accaduto a Mirabello (segnatamente, del ferimento di uno dei presenti) fosse proprio l'imputato. Quanto al tentato furto al bancomat delle Poste, commesso a Renazzo di Cento la notte del 19 febbraio 2011, ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA] (capo k)), la responsabilità dell'imputato è stata desunta dalla presenza sul luogo in cui è stato commesso il reato dell'Audi SW e della [OSCURATO:PERSONA] in uso esclusivo a [OSCURATO:PERSONA]. In relazione all'analogo episodio del 9 febbraio 2011 allo sportello bancomat collocato all'interno di un centro commerciale di [OSCURATO:PERSONA], dall'analisi combinata dei rilevamenti satellitari e dalle telecamere poste lungo il percorso, era stato accertato che sul posto vi era la certa presenza di una [OSCURATO:PERSONA] in uso ad [OSCURATO:PERSONA] (automobile sulla quale era presente un sistema di rilevazione satellitare GPS) che vi era giunta unitamente all'Audi SW ed alla [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA] «notato« dai Carabinieri nel corso dei servizi di osservazione. Inoltre, sulla via del ritorno verso Bologna, la [OSCURATO:PERSONA] di Luccarini si era fermata presso un autogrill, le cui telecamere avevano ripreso lo stesso Luccarini in compagnia del, già citato, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La Corte di appello ha respinto i motivi di appello proposti nell'interesse degli imputati. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha ricostruito la responsabilità dello stesso in ordine ai fatti di Mirabello valorizzando i tempi in cui il furgone Caddy (a bordo del quale è stato trovato l'imputato, unitamente a Turi) è giunto e si è allontanato dal parcheggio di [OSCURATO:PERSONA] ed i movimenti degli altri veicoli collegati a quel mezzo, oltre alla natura del materiale rivenuto a bordo dello stesso. E' stata valorizzata anche la mancanza di spiegazioni alternative da parte dell'imputato gravato da precedenti penali che hanno giustificato l'applicazione della recidiva. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è stato respinto il motivo di appello relativo ai fatti di Mirabello, alla luce della certa partecipazione della vettura in uso all'imputato al corteo delle automobili dirette dal pa -cheggio di [OSCURATO:PERSONA] verso il bancomat oggetto del tentato furto. Analogamente è stato ritenuto per i fatti del 9 e del 19 febbraio 2011 per i quali è stata accertata la presenza della [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'Audi SW, nei pressi dei luoghi in cui sono state commesse le azioni delittuose; luoghi ove le automobili erano giunte provenienti dal parcheggio di [OSCURATO:PERSONA]. Anche per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rilevato la mancata prospettazione di ricostruzioni alternative da parte dell'imputato, specie con riguardo all'utilizzazione della [OSCURATO:PERSONA]. Disattesi anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, compreso quello concernente la contestata recidiva ed alla richiesta attenuante del contributo concorsuale di minima importanza. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha dedotto il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in ordine all'affermazione di penale responsabilità. In primo luogo ha eccepito l'erroneità della valorizzazione quale elemento a carico, da parte dei giudici di merito, della formulazione di un motivo di appello subordinato in punto di quantificazione della pena. Sul punto, il ragionamento svolto dalla Corte di appello è stato definito «sconcertante», non potendo essere desunto da uno scritto difensivo alcun elemento probatorio a carico dell'accusato. Ha inoltre contestato la valorizzazione, in chiave accusatoria, della mancanza di un alibi e di una spiegazione, da parte dell'imputato, della propria presenza (peraltro, in qualità di passeggero) a bordo del veicolo [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui era stato eseguito il controllo stradale.La circostanza avrebbe dovuto essere valutata dai giudici bolognesi in termini neutri, così come quella relativa al possesso di materiale rivenuto sullo stesso mezzo e ricondotto ad una delle azioni delittuose per le quali si procede. Con riferimento, inoltre, agli argomenti già esposti dal Tribunale di Bologna a fondamento della sentenza di primo grado, il ricorrente ha segnalato come gli elementi a discarico già prospettati davanti ai primi giudici avessero contribuito a determinare un quadro probatorio «ambiguo» e non univoco, sicchè non era risultato dimostrato il diretto coinvolgimento dell'imputato nei fatti delittuosi per i quali si procede. Peraltro, l'esistenza di un rapporto di natura familiare con la persona presente sul medesimo veicolo sul quale è stato trovato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) rendeva credibile la tesi secondo cui l'imputato poteva anche essere solo a conoscenza del piano delittuoso, pur senza esserne partecipe. Poteva ritenersi plausibile che l'imputato potesse avere ricevuto la confidenza, da parte del familiare, circa l'operazione criminale, senza avervi preso parte. In sostanza, a fronte di un quadro probatorio incerto ed idoneo a far sorgere un dubbio ragionevole circa la responsabilità dell'imputato, i giudici di merito avrebbero reso una motivazione laconica e fondata sulla mancata prospettazione di ipotesi alternative, a fronte del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva solo esercitato il diritto a rimanere assente dal processo. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi. 4.1. Con il primo ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza per illogicità. Sul punto ha evidenziato l'erroneità dell'assunto dei giudici di appello secondo i quali la prospettazione dei motivi subordinati di impugnazione relativamente al trattamento sanzionatorio sarebbero contraddittori rispetto alla tesi dell'estraneità dell'imputato ai fatti delittuosi. Sul punto ha dedotto il travisamento del fatto e l'abnormità della motivazione. La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], alle rapine di Mirabello e Renazzo, ove sarebbe giunto alla guida della [OSCURATO:PERSONA] monitorata a [OSCURATO:PERSONA] e di proprietà della moglie dell'imputato, era circostanza contraddetta dalla deposizione di un teste di polizia giudiziaria (Mar. Gaglianone) che aveva escluso di avere visto quella vettura sul luogo del delitto. Lo stesso teste aveva, inoltre, dichiarato di avere visto l'imputato a bordo dell'autovettura in epoca successiva ai fatti e di averlo indicato come interlocutore in alcune intercettazioni rilevanti sulla base di semplici deduzioni. A carico di [OSCURATO:PERSONA] erano stati valorizzati elementi istruttori acquisiti in epoca successiva ai fatti. La presenza dell'automobile indicata nelle fasi iniziali dei due episodi per i quali è stato ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] era suscettibile di una lettura alternativa che avrebbe giustificato l'affermazione di un ragicnevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato. 4.2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto il vizio d violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre a quello di omessa motivazione in ordine ad elementi sopravvenuti e documentati. La difesa aveva prodotto documentazione medica attestante le gravi condizioni di salute dell'imputato (documenti sulla base dei quali era stato anche differito il dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato) e su tale documentazione non era stata resa alcuna motivazione, così come sul tempo trascorso dai fatti e sulla mancanza di attuali pendenze. 4.3. Con il terzo motivo, è stata eccepita l'errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine al tempo trascorso dai fatti precedenti a quelli per i quali si procede ed alla mancata considerazione della condizione attuale dell'imputato. 5. Non essendo stata presentata istanza di discussione orale del processo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. Va premesso che, la censura, comune ai due ricorrenti, con la quale è stata contestata la sentenza della Corte bolognese per essere stata ritenuta contraddittoria, rispetto alla contestazione della responsabilità, la proposizione di motivi di appello riferiti alla quantificazione della pena, non afferisce alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Quella censurata è una considerazione operata preliminarmente dalla Corte di appello e risulta estranea all'effettiva ragione giustificativa della sentenza che si fonda sulla valutazione del materia probatorio in atti ampiamente illustrato in sentenza.3.1. Il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è essenzialmente versato in fatto e si risolve nella proposizione di una rilettura alternativa dell'intera vicenda. La Corte emiliana ha effettuato una valutazione unitaria e sinergica degli elementi a carico dell'imputato (congruamente illustrati a pag. 8 della motivazione) e consistenti nella presenza dell'imputato ne l'area sottoposta a controllo con le telecamere per la presenza dei veicoli attenzionati in relazione ai furti agli sportelli bancomat, nell'essersi recato nel luogo in cui è avvenuto il tentato furto a Mirabello nella notte del 26 febbraio 2011, nell'essere sfuggito al controllo dei Carabinieri per raggiungere il [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bologna dove ha accompagnato uno dei complici feriti, nell'essere rientrato nell'area monitorata e nell'essere risalito a bordo del furgone sul quale è stato fermato dalla Polizia, nel rinvenimento sul furgone, nell'occasione, di materiale estremamente utile per commettere i furti agli sportelli bancomat. A fronte di tale corposo compendio, la Corte ha attribuito rilievo (sebbene non decisivo) alla mancata indicazione di una ragionevole e plausibile giustificazione sui propri spostamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] nella notte di interesse. Si tratta di una motivazione che sfugge al motivo di censura articolato dal ricorrente che contrappone alla valutazione della Corte di appello una diversa interpretazione di frammenti del complessivo compendio probatorio. Così pretende di isolare il giudizio compiuto con riguardo alla mancanza di alibi, laddove i giudici bolognesi non hanno attribuito a tale elemento un rilievo decisivo ma solo complementare rispetto agli altri dati emersi dall'istruttoria. Peraltro, anche in questa sede di legittimità, sono state inammissibilmente prospettate ipotetiche ambiguità del quadro istruttorio sulle quali la difesa ha insistito anche nel giudizio di appello, senza che le stesse siano state il frutto di una effettiva indicazione alternativa dell'imputato. A ciò si aggiunga che il possesso del materiale sospetto, lungi dall'essere stato considerato isolatamente, è stato, logicamente e congruamente, inserito nel contesto di una lettura complessiva ed integrata del materiale probatorio 3.2. Va assicurata continuità all'orientamento secondo cui «in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili» (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237). Ed ancora, va considerato l'ulteriore principio secondo cui «in tema di valutazione della prova, l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite» (Sez. 6, 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682). Il ricorso con il quale si pretende, in sostanza, di censurare la motivazione della sentenza per non essere state prese in considerazione alternative ricostruttive basate su elementi a discarico non può limitarsi all'enunciazione del principio, dovendo, piuttosto, precisare quale delle indicazioni rese dall'imputato (nel caso di specie mancanti del tutto) siano state oggetto di valutazione manifestamente illogica o incongrua. Quanto alla pretesa lettura frammentaria del compendio indiziario, va ribadito che la stessa è inammissibile secondo la costante giurisprudenza alla quale si presta totale adesione in ossequio al principio per cui «in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (fra le molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, S., Rv. 280605). Alla luce delle argomentazioni illustrate e dei richiami ai precedenti di legittimità pertinenti, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] è, anch'esso, fattuale ed, in quanto tale, inammissibile.Anche in questo caso la Corte bolognese ha compiuto un esame complessivo del compendio indiziario illustrato a pag. 11 e costituito, principalmente dagli accertamenti che hanno consentito di individuare nell'imputato l'effettivo utilizzatore della vettura [OSCURATO:PERSONA] intestata alla moglie, dalla constatata presenza attiva dell'imputato in occasione del furto a Mirabello e del successivo accompagnamento del complice ferito all'[OSCURATO:PERSONA] di Bologna (episodio sul quale [OSCURATO:PERSONA] si è soffermato anche nella conversazioni intercettate e sul cui contenuto le sentenze di merito hanno motivato in termini convergenti), sulla presenza di [OSCURATO:PERSONA], sempre a bordo dell'automobile a lui in uso sia a [OSCURATO:PERSONA] il 9 febbraio 2011, sia nei pressi dell'Ufficio postale di Renazzo il 19 febbraio 2011. Il vizio di motivazione che secondo il ricorrente ricorrerebbe nel caso di specie riguarda una sorta di travisamento del dato probatorio costituito dalle dichiarazioni testimoniali del teste Guaglianone che avrebbe riferito circostanze idonee a mettere in crisi la ricostruzione della sentenza, oltre al mancato congruo esame di dati indiziari obiettivamente incerti e, quanto all'episodio del 9 febbraio 2011 in [OSCURATO:PERSONA], all'assenza totale dell'indicazione di elementi probatori in grado di provare il coinvolgimento dell'imputato. Le argomentazioni devono essere ritenute inammissibili atteso che, pur essendo formulate in termini apparentemente volti a censurare il percorso motivazionale della sentenza, sono, piuttosto, funzionali a sollecitare una nuova valutazione del quadro indiziario in sede di legittimità. La Corte ha fornito un giudizio di sintesi nei termini sopra riportati che, a ben vedere, non risultano, neppure in astratto, contrastati dalle indicazioni difensive riferite alla deposizione del teste Guaglianone. Non risulta che il teste abbia smentito la ricostruzione della sentenza circa la partenza e del rientro della [OSCURATO:PERSONA] dal parcheggio di [OSCURATO:PERSONA] nella notte del 26 febbraio 2011 unitamente alle altre due vetture. Così, anche con riferimento all'episodio di Renazzo del 19 febbraio 2011 per il quale il coinvolgimento del veicolo e del suo conducente è stato desunto dalla coincidenza dei suoi spostamenti con l'Audi .5W la cui presenza a Renazzo è stata dimostrata con la deposizione del teste oculare Alboresi. Alla luce di tale complessivo compendio, i rilievi difensivi sono eccentrici e non idonei a mettere in crisi la motivazione che appare esente da vizi che ne possano evidenziare la manifesta illogicità o, quanto all'episodio del 9 febbraio 2011, addirittura, l'assenza. Su quest'ultimo si soffermano nei termini convergenti sopra illustrati le sentenze dei giudici di merito alla pagg. 14 e 15 (sentenza di primo grado) e 12 (sentenza di appello).Richiamato quanto sopra esposto in merito ai limiti del sindacato di legittimità in punto di vizio di motivazione, va detto che appare inammissibile il motivo in esame anche laddove prospetta il vizio sotto il profilo della violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. dovendosi dare continuità al principio per cui «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 conforme a Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 4.2. Quanto al motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, va ribadito che «il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi. (Sez. 6, n. n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 - 01). Corretta, quindi la valorizzazione dei precedenti penali gravanti sull'imputato sia ai fini della esclusione delle attenuanti generiche, che del riconoscimento della recidiva. Sul profilo delle attenuanti, deve ribadirsi che «l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 1, n, 3529 del 1993, Stelitano,Rv. 195339 e, più recentemente, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Quanto all'omessa considerazione della documentazione inerente alle condizioni di salute dell'imputato, si osserva, ulteriormente, che «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nel caso di specie, la Corte ha considerato i precedenti dell'imputato dai quali ha desunto la valutazione negativa sulla personalità e sulla pervicacia nella commissione dei reati da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Manifestamente infondato il motivo riferito alla recidiva sulla quale, con argomentazioni prive di frizioni in punto di congruità e logicità la sentenza si è soffermata nell'ultima pagina della motivazione. In ragione dei precedenti e delle modalità di commissione dei reati per i quali si procede è stata desunta la personalità negativa dell'imputato e formulato il giudizio di maggiore disvalore dei reati che hanno giustificato il riconoscimento della recidiva. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equi
Sentenza Cassazione n. 26788/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris