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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17223/2026

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conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fiore, che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza del 02/02/2026 il Tribunale di Roma, in funzione diriesame, dichiarava inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto diconvalida di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Roma in data 24/12/2025 per intervenuta rinuncia e condannavaDaniele Pitorri al pagamento delle spese del procedimento incidentale.2.

L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazioneall’art. 592 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riferimento alla condannaal pagamento delle spese processuali.

Rappresenta che il Tribunale ha omesso diconsiderare che la rinunzia al riesame era stata determinata dalla sopravvenutacarenza di interesse; che, dunque, la declaratoria di inammissibilità non èriconducibile ad una soccombenza in senso tecnico, che giustifica la condannaalle spese, atteso che l’interesse ad una decisione nel merito è venuto meno percause non prevedibili al momento della proposizione dell’istanza di riesame e nonimputabili al ricorrente; che, invero, nel caso di specie, il difensore, munito diprocura speciale, ha depositato atto formale di rinuncia per sopravvenutacarenza di interesse.; che, dunque, l’ordinanza impugnata è viziata non solo perviolazione di legge, ma anche per manifesta illogicità e carenza dellamotivazione.3.

Il ricorso è inammissibile per non essere consentito l’unico motivo cui èaffidato, in quanto generico, atteso che si fonda su asserzioni non dimostrate.Invero, il ricorrente non ha esplicitato quali erano le cause sopravvenute allapresentazione del ricorso, non prevedibili al momento della sua presentazione(né tanto meno che le stesse non fossero a lui imputabili), che avevano fattovenire meno l’interesse all’impugnazione, né ha prodotto l’atto di rinunciadepositato al Tribunale del riesame al fine di dimostrare che le avevaspecificamente indicate, di talchè sotto quest’ultimo aspetto il ricorso peccaanche di autosufficienza.

Dunque, legittimamente il Tribunale ha disposto lacondanna alle spese della procedura incidentale, facendo applicazione dellagiurisprudenza consolidata, secondo la quale l’inammissibilità del gravame perrinuncia dell’impugnante non determina la soccombenza e la condanna alle spesesolo quando il venir meno dell’interesse alla decisione sia correlato a causesopravvenute alla presentazione dell'impugnazione, atteso che solo in tali casinon si versa in una situazione di "soccombenza”, essendo l’interesse delricorrente perento per cause non prevedibili al momento dell'impugnazione,quale ad esempio, la scarcerazione dell’indagato o il dissequestro della resappresa (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 – 01).4.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il giorno 23 aprile 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fiore, che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 02/02/2026 il Tribunale di Roma, in funzione diriesame, dichiarava inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto diconvalida di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Roma in data 24/12/2025 per intervenuta rinuncia e condannavaDaniele Pitorri al pagamento delle spese del procedimento incidentale.2. L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazioneall’art. 592 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riferimento alla condannaal pagamento delle spese processuali. Rappresenta che il Tribunale ha omesso diconsiderare che la rinunzia al riesame era stata determinata dalla sopravvenutacarenza di interesse; che, dunque, la declaratoria di inammissibilità non èriconducibile ad una soccombenza in senso tecnico, che giustifica la condannaalle spese, atteso che l’interesse ad una decisione nel merito è venuto meno percause non prevedibili al momento della proposizione dell’istanza di riesame e nonimputabili al ricorrente; che, invero, nel caso di specie, il difensore, munito diprocura speciale, ha depositato atto formale di rinuncia per sopravvenutacarenza di interesse.; che, dunque, l’ordinanza impugnata è viziata non solo perviolazione di legge, ma anche per manifesta illogicità e carenza dellamotivazione.3. Il ricorso è inammissibile per non essere consentito l’unico motivo cui èaffidato, in quanto generico, atteso che si fonda su asserzioni non dimostrate.Invero, il ricorrente non ha esplicitato quali erano le cause sopravvenute allapresentazione del ricorso, non prevedibili al momento della sua presentazione(né tanto meno che le stesse non fossero a lui imputabili), che avevano fattovenire meno l’interesse all’impugnazione, né ha prodotto l’atto di rinunciadepositato al Tribunale del riesame al fine di dimostrare che le avevaspecificamente indicate, di talchè sotto quest’ultimo aspetto il ricorso peccaanche di autosufficienza. Dunque, legittimamente il Tribunale ha disposto lacondanna alle spese della procedura incidentale, facendo applicazione dellagiurisprudenza consolidata, secondo la quale l’inammissibilità del gravame perrinuncia dell’impugnante non determina la soccombenza e la condanna alle spesesolo quando il venir meno dell’interesse alla decisione sia correlato a causesopravvenute alla presentazione dell'impugnazione, atteso che solo in tali casinon si versa in una situazione di "soccombenza”, essendo l’interesse delricorrente perento per cause non prevedibili al momento dell'impugnazione,quale ad esempio, la scarcerazione dell’indagato o il dissequestro della resappresa (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 – 01).4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il giorno 23 aprile 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
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