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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 16528/2022

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7 ORDINANZA sul ricorso 307/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Bellani n.45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce all’atto di costituzione; - resistente- F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 307/2017 Numero sezionale 1337/2022 Numero di raccolta generale 16528/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ANCONA, del 29/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con ordinanza depositata 29-8-2016 e notificata il 28-10-2016, ha determinato in €188.404,00 l’indennità di espropriazione dovuta a [OSCURATO:PERSONA], da maggiorare di interessi nella misura legale dalla data del decreto di esproprio del 6- 6-2014 (area espropriata di mq.8.303), nonché ha determinato l'indennità dí occupazione di urgenza ex art. 22 del DPR 327 del 2001 in Euro 96.819,00, da maggiorare di interessi nella misura legale sulle singole somme maturate a tale titolo per ogni anno di occupazione a decorrere dalla scadenza dello stesso, e ciò dal 4 marzo 2008 al 2 maggio 2014, disponendo il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti da parte di Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] della somma corrispondente alla differenza tra l'importo sopra indicato e quello già versato (€60.078,15), a sua volta maggiorato degli interessi eventualmente maturati sulle somme depositate.

2. Avverso questa ordinanza, Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso affidato a cinque motivi e illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione e ha depositato memoria illustrativa.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 307/2017 Numero sezionale 1337/2022 Numero di raccolta generale 16528/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., segnatamente dell'art. 40 DPR 327/01 e dell’art. 42 Cost., per avere la Corte di appello erroneamente applicato l'art. 40 T.U.

Espropri, l'art. 42 Cost e la sentenza della Corte Costituzionale n. 181/11 in tema di determinazione indennitaria di terreno avente destinazione agricola senza ulteriori e/o diverse utilizzazioni, assumendo a riferimento (esclusivamente) un terreno adiacente destinato ad un Piano di insediamenti produttivi; ii) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e segnatamente degli artt. 32 e 40 DPR 327/01 e art 42 Cost., per avere la Corte di appello dato esclusiva rilevanza al terreno adiacente sopra citato ignorando terreni effettivamente comparabili all'area espropriata, portati alla sua attenzione, per effettiva ed unica destinazione agricola, erroneamente considerandoli lontani ed in altri Comuni; iii) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e segnatamente degli artt. 32 e 40 DPR 327/01, per non avere la Corte di appello tenuto conto del fatto che parte dell'area espropriata si trova in zona vincolata ex D.Lvo 42/04 e soggetta a vincolo idrogeologico (pericolosità 1 e 2); iv) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e segnatamente dell’art. 33 DPR 327/01, per avere la Corte di appello riconosciuto un determinato importo per deprezzamento dell'area residua, applicando erroneamente il criterio di cui all'art. 33 DPR 327/01; v) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e segnatamente dell’art. 22 bis DPR 327/01, per avere la Corte di appello3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 307/2017 Numero sezionale 1337/2022 Numero di raccolta generale 16528/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 determinato l'indennità di occupazione ex art. 22 bis DPR 327/01 tenendo conto in sede di calcolo anche del deprezzamento dell'area residua e del danno per tubazione.

2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione della Bracciolani, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c..

Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve notificarsi e depositarsi nei termini prescritti e deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020).

3. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

La ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 40 DPR 327/01, dell’art. 42 Cost. e dei principi dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/11 in tema di determinazione indennitaria di terreno avente destinazione agricola, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., sostiene che il terreno ablato abbia una destinazione agricola senza ulteriori e/o diverse possibilità di utilizzazioni, comunque non richieste, né autorizzate, né fattibili in base allo strumento urbanistico e lamenta che la Corte territoriale, in adesione alle considerazioni espresse dal CTU, abbia assunto a riferimento esclusivamente un terreno adiacente destinato ad un [OSCURATO:PERSONA], ignorando terreni effettivamente comparabili all’area espropriata, portati all’attenzione del giudicante, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 307/2017 Numero sezionale 1337/2022 Numero di raccolta generale 16528/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 per effettiva ed unica destinazione agricola, erroneamente considerandoli lontani ed in altri Comuni.

Ciò posto, non ricorrono i vizi di violazione di legge denunciati, atteso che la Corte di merito, richiamando le risultanze della CTU e anche i chiarimenti sulle osservazioni dei consulenti di parte, ha affermato che al bene ablato è stato attribuito il valore di terreno agricolo e che la stima del valore di mercato è stata effettuata prendendo come riferimento un terreno adiacente, il cui valore era sempre riferito alla destinazione agricola (pag. 3 e 4 dell’ordinanza impugnata), pure se dopo il suddetto terreno adiacente era stato inserito nel Pip.

Le censure sono inammissibili nella parte in cui concernono doglianze sulla valutazione inerente alla selezione delle prove, in quanto sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (tra le tante cfr. Cass. 21187/2019).

La Corte d’appello, nel ritenere non idonei alla comparazione gli elementi indicati dall’odierna ricorrente perché concernenti terreni lontani o situati in altri Comuni, contestualmente spiegando le ragioni dell’attendibilità di altri dati di raffronto individuati dal C.T.U., ha espresso una valutazione meritale, congruamente motivata, che non è sindacabile in sede di legittimità.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

La stessa ricorrente dà atto che, in base alle risultanze della C.T.U., il vincolo idrologico non rivestiva alcuna incidenza sulla stima, ed anche le considerazioni svolte in ricorso in ordine all’inedificabilità del bene ablato sono inconferenti, dal momento che è stata valutata la destinazione agricola.

La censura, dunque, per un verso non si F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 307/2017 Numero sezionale 1337/2022 Numero di raccolta generale 16528/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 confronta con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata e per altro verso si risolve, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, in un’impropria richiesta di riesame del merito.

5. Anche il quarto motivo è inammissibile.

In ordine all’unitarietà delle aree non espropriate rispetto a quella ablata, la ricorrente trascrive nel ricorso (pag.20) le considerazioni del C.T.U., secondo le quali in origine i mappali erano separati ma adiacenti, appetibili sotto il profilo commerciale perchè irrigui, mentre dopo l’esproprio hanno perso tale caratteristica, anche perché in mezzo è ora allocato il casello autostradale, e non è più possibile collegarli con tubazione proveniente dal fiume, avendo, peraltro, perso valore solo l’area residua a monte.

Posto che la Corte d’appello ha affermato che non vi fosse contestazione tra le parti circa l’unitarietà dell’area e detto assunto non è specificamente censurato, con valutazione meritale, congruamente motivata e quindi incensurabile in sede di legittimità, i giudici hanno ravvisato dimostrata la perdita di valore della parte residua non espropriata del terreno, individuata come sopra, ossia con riferimento alla perdita della caratteristica dell’irriguità, e ciò in conformità alle conclusioni peritali.

La censura, da un lato, non si confronta con tali puntuali argomentazioni e, dall’altro lato, sotto l’apparente denuncia della violazione di legge, impropriamente sollecita il riesame dei fatti.

6. Il quinto motivo, con il quale la ricorrente deduce che erroneamente nella base di calcolo dell’indennità ex art.22 bis T.U.E. sono stati compresi anche il deprezzamento dell’area residua e il danno da tubazioni, è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, sussiste un collegamento funzionale tra occupazione temporanea ed espropriazione (Cass., Sez.

U, 10362/2009; Cass.6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 307/2017 Numero sezionale 1337/2022 Numero di raccolta generale 16528/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 12366/2018), pure se la prima è diretta a compensare la privazione del godimento del bene occupato e l'altra a “ristorare” l'ablazione, nel senso che il perimetro di tutela è lo stesso, nonostante siano distinti i beni della vita oggetto del “ristoro”.

Ne consegue che l’unica indennità di esproprio, anche comprensiva del pregiudizio alla porzione non espropriata, è il parametro di calcolo ex art.50 T.U.E. dell’indennità di occupazione temporanea.

Pertanto la Corte territoriale, una volta accertata l'unità funzionale tra la parte espropriata e quella residua e la negativa influenza del distacco della prima dalla seconda, correttamente ha determinato l'indennità di occupazione legittima in misura percentuale rispetto alle somme astrattamente dovute a titolo di indennità di espropriazione, ivi comprese quelle imputabili al deprezzamento subito dalle porzioni residue dell'immobile rimaste nella giuridica disponibilità del proprietario, pur se non siano divenute di fatto inutilizzabili a causa della realizzazione dell'opera pubblica.

A questo principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7294/2009, n. 13745/2003), si deve dare continuità, essendo coerente con l'esigenza di garantire una piena reintegrazione patrimoniale al privato.

Peraltro, l'art. 50 è oggi il solo criterio normativo esistente per compensare l'occupazione temporanea collegabile all'espropriazione di qualunque tipologia di suolo, edificabile e inedificabile ( Cass. 12366/2018 citata).

7. In conclusione, il ricorso va rigettato, nulla dovendo disporsi in ordine alle spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di rituale attività difensiva da parte della Bracciolani.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, lì 8 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso 307/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Bellani n.45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce all’atto di costituzione; - resistente- F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 307/2017 Numero sezionale 1337/2022 Numero di raccolta generale 16528/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ANCONA, del 29/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con ordinanza depositata 29-8-2016 e notificata il 28-10-2016, ha determinato in €188.404,00 l’indennità di espropriazione dovuta a [OSCURATO:PERSONA], da maggiorare di interessi nella misura legale dalla data del decreto di esproprio del 6- 6-2014 (area espropriata di mq.8.303), nonché ha determinato l'indennità dí occupazione di urgenza ex art. 22 del DPR 327 del 2001 in Euro 96.819,00, da maggiorare di interessi nella misura legale sulle singole somme maturate a tale titolo per ogni anno di occupazione a decorrere dalla scadenza dello stesso, e ciò dal 4 marzo 2008 al 2 maggio 2014, disponendo il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti da parte di Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] della somma corrispondente alla differenza tra l'importo sopra indicato e quello già versato (€60.078,15), a sua volta maggiorato degli interessi eventualmente maturati sulle somme depositate. 2. Avverso questa ordinanza, Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso affidato a cinque motivi e illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione e ha depositato memoria illustrativa. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 307/2017 Numero sezionale 1337/2022 Numero di raccolta generale 16528/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., segnatamente dell'art. 40 DPR 327/01 e dell’art. 42 Cost., per avere la Corte di appello erroneamente applicato l'art. 40 T.U. Espropri, l'art. 42 Cost e la sentenza della Corte Costituzionale n. 181/11 in tema di determinazione indennitaria di terreno avente destinazione agricola senza ulteriori e/o diverse utilizzazioni, assumendo a riferimento (esclusivamente) un terreno adiacente destinato ad un Piano di insediamenti produttivi; ii) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e segnatamente degli artt. 32 e 40 DPR 327/01 e art 42 Cost., per avere la Corte di appello dato esclusiva rilevanza al terreno adiacente sopra citato ignorando terreni effettivamente comparabili all'area espropriata, portati alla sua attenzione, per effettiva ed unica destinazione agricola, erroneamente considerandoli lontani ed in altri Comuni; iii) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e segnatamente degli artt. 32 e 40 DPR 327/01, per non avere la Corte di appello tenuto conto del fatto che parte dell'area espropriata si trova in zona vincolata ex D.Lvo 42/04 e soggetta a vincolo idrogeologico (pericolosità 1 e 2); iv) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e segnatamente dell’art. 33 DPR 327/01, per avere la Corte di appello riconosciuto un determinato importo per deprezzamento dell'area residua, applicando erroneamente il criterio di cui all'art. 33 DPR 327/01; v) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e segnatamente dell’art. 22 bis DPR 327/01, per avere la Corte di appello3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 307/2017 Numero sezionale 1337/2022 Numero di raccolta generale 16528/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 determinato l'indennità di occupazione ex art. 22 bis DPR 327/01 tenendo conto in sede di calcolo anche del deprezzamento dell'area residua e del danno per tubazione. 2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione della Bracciolani, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve notificarsi e depositarsi nei termini prescritti e deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020). 3. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili. La ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 40 DPR 327/01, dell’art. 42 Cost. e dei principi dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/11 in tema di determinazione indennitaria di terreno avente destinazione agricola, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., sostiene che il terreno ablato abbia una destinazione agricola senza ulteriori e/o diverse possibilità di utilizzazioni, comunque non richieste, né autorizzate, né fattibili in base allo strumento urbanistico e lamenta che la Corte territoriale, in adesione alle considerazioni espresse dal CTU, abbia assunto a riferimento esclusivamente un terreno adiacente destinato ad un [OSCURATO:PERSONA], ignorando terreni effettivamente comparabili all’area espropriata, portati all’attenzione del giudicante, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 307/2017 Numero sezionale 1337/2022 Numero di raccolta generale 16528/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 per effettiva ed unica destinazione agricola, erroneamente considerandoli lontani ed in altri Comuni. Ciò posto, non ricorrono i vizi di violazione di legge denunciati, atteso che la Corte di merito, richiamando le risultanze della CTU e anche i chiarimenti sulle osservazioni dei consulenti di parte, ha affermato che al bene ablato è stato attribuito il valore di terreno agricolo e che la stima del valore di mercato è stata effettuata prendendo come riferimento un terreno adiacente, il cui valore era sempre riferito alla destinazione agricola (pag. 3 e 4 dell’ordinanza impugnata), pure se dopo il suddetto terreno adiacente era stato inserito nel Pip. Le censure sono inammissibili nella parte in cui concernono doglianze sulla valutazione inerente alla selezione delle prove, in quanto sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (tra le tante cfr. Cass. 21187/2019). La Corte d’appello, nel ritenere non idonei alla comparazione gli elementi indicati dall’odierna ricorrente perché concernenti terreni lontani o situati in altri Comuni, contestualmente spiegando le ragioni dell’attendibilità di altri dati di raffronto individuati dal C.T.U., ha espresso una valutazione meritale, congruamente motivata, che non è sindacabile in sede di legittimità. 4. Il terzo motivo è inammissibile. La stessa ricorrente dà atto che, in base alle risultanze della C.T.U., il vincolo idrologico non rivestiva alcuna incidenza sulla stima, ed anche le considerazioni svolte in ricorso in ordine all’inedificabilità del bene ablato sono inconferenti, dal momento che è stata valutata la destinazione agricola. La censura, dunque, per un verso non si F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 307/2017 Numero sezionale 1337/2022 Numero di raccolta generale 16528/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 confronta con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata e per altro verso si risolve, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, in un’impropria richiesta di riesame del merito. 5. Anche il quarto motivo è inammissibile. In ordine all’unitarietà delle aree non espropriate rispetto a quella ablata, la ricorrente trascrive nel ricorso (pag.20) le considerazioni del C.T.U., secondo le quali in origine i mappali erano separati ma adiacenti, appetibili sotto il profilo commerciale perchè irrigui, mentre dopo l’esproprio hanno perso tale caratteristica, anche perché in mezzo è ora allocato il casello autostradale, e non è più possibile collegarli con tubazione proveniente dal fiume, avendo, peraltro, perso valore solo l’area residua a monte. Posto che la Corte d’appello ha affermato che non vi fosse contestazione tra le parti circa l’unitarietà dell’area e detto assunto non è specificamente censurato, con valutazione meritale, congruamente motivata e quindi incensurabile in sede di legittimità, i giudici hanno ravvisato dimostrata la perdita di valore della parte residua non espropriata del terreno, individuata come sopra, ossia con riferimento alla perdita della caratteristica dell’irriguità, e ciò in conformità alle conclusioni peritali. La censura, da un lato, non si confronta con tali puntuali argomentazioni e, dall’altro lato, sotto l’apparente denuncia della violazione di legge, impropriamente sollecita il riesame dei fatti. 6. Il quinto motivo, con il quale la ricorrente deduce che erroneamente nella base di calcolo dell’indennità ex art.22 bis T.U.E. sono stati compresi anche il deprezzamento dell’area residua e il danno da tubazioni, è infondato. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, sussiste un collegamento funzionale tra occupazione temporanea ed espropriazione (Cass., Sez. U, 10362/2009; Cass.6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 307/2017 Numero sezionale 1337/2022 Numero di raccolta generale 16528/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 12366/2018), pure se la prima è diretta a compensare la privazione del godimento del bene occupato e l'altra a “ristorare” l'ablazione, nel senso che il perimetro di tutela è lo stesso, nonostante siano distinti i beni della vita oggetto del “ristoro”. Ne consegue che l’unica indennità di esproprio, anche comprensiva del pregiudizio alla porzione non espropriata, è il parametro di calcolo ex art.50 T.U.E. dell’indennità di occupazione temporanea. Pertanto la Corte territoriale, una volta accertata l'unità funzionale tra la parte espropriata e quella residua e la negativa influenza del distacco della prima dalla seconda, correttamente ha determinato l'indennità di occupazione legittima in misura percentuale rispetto alle somme astrattamente dovute a titolo di indennità di espropriazione, ivi comprese quelle imputabili al deprezzamento subito dalle porzioni residue dell'immobile rimaste nella giuridica disponibilità del proprietario, pur se non siano divenute di fatto inutilizzabili a causa della realizzazione dell'opera pubblica. A questo principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7294/2009, n. 13745/2003), si deve dare continuità, essendo coerente con l'esigenza di garantire una piena reintegrazione patrimoniale al privato. Peraltro, l'art. 50 è oggi il solo criterio normativo esistente per compensare l'occupazione temporanea collegabile all'espropriazione di qualunque tipologia di suolo, edificabile e inedificabile ( Cass. 12366/2018 citata). 7. In conclusione, il ricorso va rigettato, nulla dovendo disporsi in ordine alle spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di rituale attività difensiva da parte della Bracciolani. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 307/2017 Numero sezionale 1337/2022 Numero di raccolta generale 16528/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, lì 8 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3
Sentenza Cassazione n. 16528/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris