CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 1992
Cassazione n. 24565/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Pescara il 27/9/1992 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data 27/6/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pescara in data 3/3/2021, esclusa la contestata recidiva, rideterminava in mesi sei, giorni quindici di reclusione la pena, condizionalmente sospesa, inflitta all'imputata per i delitti di cui agli artt. 633 e 635 cod.pen. 2.1-la proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della penale responsabilità della prevenuta per gli addebiti ascritti e al diniego delle attenuanti generiche; la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'art. 131 bis cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è generico ed aspecifico in quanto reitera doglianze già sottoposte a vaglio dalla Corte di merito, che le ha disattese con un apparato argomentativo privo di aporie e frizioni logiche (pag. 4), dando ampio conto dell'infondatezza 1 &Ds_ t dei rilievi difensivi in questa sede riproposti in punto di responsabilità della ricorrente per entrambi i reati in rubrica ascrittile. 3.1 Manifestamente infondate s'appalesano le censure relative al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., avendo la Corte territoriale (pag. 5) evidenziato la lunga protrazione dell'occupazione abusiva e l'iscrizione a carico della ricorrente di due pregresse condanne per reati della stessa indole, con conseguente integrazione della condizione ostativa dell'abitualità. 3.2 Analogamente destituite di pregio risultano le censure concernenti il diniego delle attenuanti generiche in quanto i giudici d'appello hanno evidenziato l'assenza di circostanze meritevoli d'apprezzamento a tal fine, effettuando una valutazione insuscettibile di rivisitazione in questa sede, tenuto conto delle modalità dei fatti, attestanti spiccata intensità del dolo e significativa inclinazione a delinquere. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore