CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18758/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3557/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l in liquidazione con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via degli Acquasparta n. 1; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Oggetto: costi deducibili – pubblicità –prestazioni esenti IVA –limiti 12– 3557 - 201 4 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] i onale per l’Umbria, n.111/03/13,pronunciata il 6 giugno 2013 e depositata il 14 giugno 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani ; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlessandro Pepe che ha chiesto il rigetto del ricorso; Rilevato che non è stata chiestadiscussione dalle parti. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente opera nel settore del commercio all’ingrosso di carta, cartone ed articoli di cartoleria. A seguito di invito a fornire chiarimenti ed esaurita la fase del confronto endoprocedimentale , l’Ufficio emanava atto impositivo per l’anno di imposta 2006, con ripresa a tassazione per ricavi non contabilizzati, minori costi a fronte di operazioni inesistenti, nonché di costi non inerentiai sensi dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986. Altre voci contestate riguardavano la mancata applicazione IVA su imponibile ed indebita detrazione su acquisti, donde alla maggior imposta seguiva l’irrogazione di sanzione. Il giudice di prossimità ha respinto integralmente il ricorso, mentre le ragioni della parte contribuente erano parzialmente apprezzate riguardo le spese di pubblicità a favore della società sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA], donde propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidandosi a quattro motivi, cui controdeduce tempestivamente l’Avvocatura generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] Vengono proposti quattro articolati motivi. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5c.p.c., per omesso esame fatto decisivo, consistente nel mancato esame da parte del collegio del gravame della fondatezza dei singoli rilievi, come denunciati in appello. 12– 3557 - 201 4 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. 12– 3557 - 201 4 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053). La sentenza in scrutinio rientra pienamente nella fattispecie appena descritta, poiché - in disparte la trattazione circa il confronto endoprocedimentale (qui non in discussione) - limita la propria argomentazioni al penultimo paragrafo, affermando che il contribuente non abbia dato prova contraria agli indizi dell’Ufficio, senza darne indicazioni e senza prendere in considerazioni se trattarsi di operazioni oggettivamente o oggettivamente inesistenti. Il primo motivo è quindi fondato ed assorbente. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, d.P.R. n. 633/1972, per aver subito ripresa a tassazione anche su cessione di merce verso esportatori abituali. Nega, per un verso , ogni accordo con i cessionari della merce che, anzi, le si erano presentati come esportatori abituali, non potendo sapere trattarsi di persone prive di tale qualifica per pregresse falsità conclamate. Nega, per altro verso, che la partecipazione ad accordo fraudolento comporti responsabilità solidale per gli aspetti tributari. Con il terzo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza negando la contestata non inerenza dei costi sulle operazioni con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ritenute operazioni inesistenti con falsa fatturazione. Con il quarto motivo, in fine, si profila ancora censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione dell’art. 41 d.l. n. 331/1993 relativo al regime Iva delle cessioni intracomunitarie, con riguardo alle cessioni non imponibili neiconfronti della società elvetica [OSCURATO:PERSONA] s.a. , pur operante con 12– 3557 - 201 4 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF partita Iva austriaca e adusa a farsi spedire la merce in altro paese comunitario. Si tratta all’evidenza di motivi che presuppongono una motivazione della sentenza di secondo grado che, come si è detto sopra, si riduce a poche righe (tre e mezza) e all’affermazione di assenza di prova contraria agli indizi dell’Ufficio. In conclusione, il ricorso è fondatoper le ragioni attinte dal primo motivo e dev’essere accolto. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado per l’Umbria, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione