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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2026

Cassazione n. 22184/2026

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[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2395 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 6406/2019 della CORTE D'APPELLNOum edroi r egistro generale 7113/2020Numero sezionale 2395/2026NAPOLI, depositata il 05/12/2019 R.G.N. 32/2017; Numero di raccolta generale 22184/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 28/06/202613/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.2961/2016, ha accolto il ricorso della cooperativa in epigrafe,proposto avverso la cartella di pagamento emessa per la sommadi Euro 121.940,75, in relazione al recupero di contribuzionesulla quattordicesima mensilità non corrisposta ai socilavoratori, con riferimento all’anno 2006.2.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 6406/2019, inaccoglimento dell’appello dell’INPS e in parziale riforma dellapronuncia di primo grado, ha condannato la cooperativa alpagamento, in favore dell’Istituto previdenziale, della somma dieuro 69.108,26 (così rideterminata dall’INPS quale importoresiduo, in assenza di contestazioni da parte della cooperativa),oltre ad euro 2.557,00, “già oggetto di condanna in sentenza”.2.1.

La Corte territoriale ha sostenuto, in particolare, che lacontribuzione previdenziale fosse autonoma rispetto allaretribuzione effettivamente corrisposta; che la mancatacorresponsione della quattordicesima mensilità ai soci lavoratorinon escludesse l’obbligo contributivo, dovendo la contribuzioneessere parametrata alla retribuzione dovuta secondo legge ocontratto collettivo, indipendentemente da quanto in concretoerogato; che il regolamento interno della cooperativa non fosseidoneo a derogare in peius al trattamento economico rilevanteai fini previdenziali; che le eventuali rinunce o compressioni deltrattamento economico operate nell’ambito del rapportomutualistico o in esecuzione del piano di crisi non incidesserosulla tutela previdenziale, sottratta alla disponibilità dellavoratore; che l’importo della retribuzione da assumere cNoummereo r egistro generale 7113/2020Numero sezionale 2395/2026base di calcolo dei contributi non potesse essere infeNruimoerreo d i ara ccolta generale 22184/2026quello dovuto in applicazione dei contratti collettivi stipulaDtait a pubblicazione 28/06/2026dalle organizzazioni sindacali comparativamente piùrappresentative.3.

Avverso tale sentenza la cooperativa ha proposto ricorso percassazione, affidato a più motivi, cui l’[OSCURATO:SOCIETA]hanno resistito con controricorso.3.1.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.4.

All’esito dell’adunanza camerale, il collegio si è riservato iltermine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente cooperativa denuncia laviolazione degli artt. 36, 38 e 45 Cost., censurando la sentenzaimpugnata per avere ritenuto che la quattordicesima mensilitàdovesse concorrere alla determinazione dell’imponibilecontributivo, benché si trattasse di emolumento nonriconducibile al minimo costituzionale di retribuzione di cuiall’art. 36 Cost., ma di voce rimessa all’autonomia collettiva e,pertanto, non automaticamente rilevante ai fini della baseimponibile previdenziale.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertitonella l. n. 389 del 1989, dell’art. 6 della l. n. 142 del 2001, deld.lgs. n. 423 del 2001, nonché degli artt. 3, 35, 38 e 45 Cost.,assumendo che la Corte territoriale abbia erroneamenteapplicato alla fattispecie principi elaborati per cooperativediverse da quelle disciplinate dal d.P.R. n. 602 del 1970, per lequali opererebbe un regime speciale, storicamente fondato sulsalario convenzionale.2.1.

Sostiene che tale specialità impedirebbe di assumere, qNuumaelreo r egistro generale 7113/2020Numero sezionale 2395/2026parametro contributivo, una retribuzione solo virtuale e Ncumheero, dii nra ccolta generale 22184/2026presenza di crisi aziendale e di regolamento interno adottato aDait a pubblicazione 28/06/2026sensi dell’art. 6 della l. n. 142 del 2001, la temporanea mancatacorresponsione della quattordicesima non potrebbe tradursi inun autonomo obbligo contributivo.

In tale prospettiva, richiamasia i principi di tutela della cooperazione e di ragionevolezza, sial’indirizzo espresso da Cass. n. 2991 del 2005, secondo cui, peri soci lavoratori delle cooperative soggette al d.P.R. n. 602 del1970, i minimi retributivi rilevanti ai fini contributivi sarebberodeterminati con decreto ministeriale, in deroga al criteriogenerale di cui all’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989.3.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la loroconnessione, sono infondati.3.1.

La Corte territoriale si è attenuta al principio secondo cuil’obbligazione contributiva gravante sul datore di lavoro, anchecooperativo, è autonoma rispetto alla retribuzione in concretocorrisposta e deve essere commisurata alla retribuzione dovutain base al parametro normativo applicabile.

In tal senso sicolloca Cass. n. 15172 del 2019, la quale ha affermato, conriguardo alle cooperative di soci lavoratori in stato di crisi, chela regola del minimale contributivo continua a operare anchequando la cooperativa abbia deliberato, ai sensi dell’art. 6 dellal. n. 142 del 2001, una riduzione dei trattamenti economicicorrisposti ai soci.3.1.1.

Il principio è stato successivamente ribadito da Cass. n.10960 del 2023.In termini conformi si pongono anche Cass. n. 16260 del 2023e Cass. n. 16238 del 2023, che hanno nuovamente escluso chela riduzione dei trattamenti economici corrisposti ai soci, purdeliberata in presenza di uno stato di crisi e nel quadro deglistrumenti organizzativi previsti dall’art. 6 cit., possa, di peNru mseéro, r egistro generale 7113/2020Numero sezionale 2395/2026riflettersi in una corrispondente diminuzione dell’impNuomneirob dili era ccolta generale 22184/2026previdenziale, restando fermo che l’obbligazione contributivDaat a pubblicazione 28/06/2026continua a misurarsi sulla retribuzione dovuta secondo ilparametro legale o collettivo applicabile.

Nello stesso solco sicollocano, altresì, Cass. n. 13650 del 2019 e Cass. n. 4676 del2021, richiamate dalla successiva giurisprudenza del 2023 perescludere che eventuali sospensioni o riduzioni concordate delsinallagma valgano, fuori dei casi espressamente previsti dallalegge, a derogare alla regola del minimale contributivo.Ne consegue che la mancata erogazione, nell’anno 2006, dellaquattordicesima mensilità ai soci lavoratori, pur giustificatadalla situazione di crisi e dal regolamento interno, non vale, diper sé, a escluderne la rilevanza sul piano previdenziale, ovetale voce rientri nel trattamento dovuto secondo la disciplinalegale o collettiva di riferimento.3.2.

Il rilievo secondo cui le cooperative rientranti nell’ambitodel d.P.R. n. 602 del 1970 sono state storicamenteassoggettate, quanto alla base imponibile previdenziale, a unregime speciale fondato sul salario convenzionale e sudeterminazioni ministeriali, in deroga ai criteri ordinari, non è diper sé sufficiente a infirmare la decisione impugnata.

Laspecialità del settore, infatti, non esonera la parte dall’onere diindicare quale fosse, per il periodo oggetto di causa, la disciplinaconcretamente applicabile e per quale ragione essa imponessedi escludere dalla base contributiva la quattordicesima mensilitànon corrisposta.3.3.

In questa prospettiva, non assume valore decisivo ilrichiamo a Cass. n. 2991 del 2005, che si limita ad affermareche, nel vigore del sistema originario, per i soci lavoratori dellecooperative soggette al d.P.R. n. 602 del 1970 i minimi rilevantiai fini contributivi erano determinati con decreto ministeriaNleum, eirno r egistro generale 7113/2020Numero sezionale 2395/2026deroga al criterio generale di cui all’art. 1 del d.l. n. 3Nu3m8e rod dei ral ccolta generale 22184/20261989, convertito nella l. n. 389 del 1989.

Manca, peraltro, nelDlaat a pubblicazione 28/06/2026specie, ogni specifica allegazione e dimostrazione, conriferimento all’anno 2006, di quale fosse il decreto ministerialeapplicabile, quale fosse la concreta struttura della baseimponibile e per quale ragione la mensilità aggiuntivacontroversa dovesse esserne esclusa.

Il ricorso, infatti, si limitaa evocare la specialità del regime senza tradurla nell’indicazionedi un preciso parametro normativo alternativo, idoneo asmentire il criterio adottato dalla Corte territoriale.3.4.

Va altresì rimarcato che la prospettazione secondo cui laquattordicesima mensilità non coincida con il nucleo minimodella retribuzione sufficiente garantita dall’art. 36 Cost. nonvale, di per sé, a escluderne la rilevanza sul piano contributivo.L’obbligazione previdenziale, infatti, non si commisura al solominimo costituzionale, ma alla retribuzione dovuta in base alladisciplina legale e contrattuale applicabile, salva la presenza diuna specifica deroga normativa.

Esclusa, per quanto si è detto,la dimostrazione di un diverso criterio legale di determinazionedell’imponibile, correttamente la Corte territoriale ha ritenutoche la quattordicesima, quale componente del trattamentospettante ai soci lavoratori, rilevasse anche ai fini contributivi,ancorché non corrisposta in concreto.3.5.

Né può attribuirsi efficacia derogatoria, sul pianoprevidenziale, al regolamento interno adottato ai sensi dell’art.6 della l. n. 142 del 2001 o alle determinazioni assunte inprevidenziale del socio lavoratore non è rimessa alladisponibilità delle parti e non può essere compressa per effettodi fonti interne della cooperativa, se non nei limiti in cui ciò troviespresso fondamento in una disposizione legislativa specialNeu.m eLrao r egistro generale 7113/2020Numero sezionale 2395/2026giurisprudenza richiamata dalla ricorrente in tema di pNiuamneoro ddi rai ccolta generale 22184/2026crisi attiene, invero, ai presupposti di legittimità della riduzionDeat a pubblicazione 28/06/2026temporanea dei trattamenti economici sul piano del rapportoassociativo, ma non consente di desumerne, in via automatica,l’esclusione della corrispondente base contributiva.

Il richiamoa Cass. n. 2967 del 2021 non è, pertanto, risolutivo, poiché talepronuncia attiene ai requisiti di validità della deliberaassembleare adottata in attuazione del piano di crisi e allanecessaria temporaneità delle misure riduttive, senza affrontareil distinto tema della determinazione dell’imponibilecontributivo.5.Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

Le spese seguono lasoccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente infavore dell’INPS costituito.

Nulla per spese con riferimentoall’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento,in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre a euro200,00 per esborsi, rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, dalcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 13 maggio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 7113/2020Numero sezionale 2395/2026Numero di raccolta generale 22184/2026Data pubblicazione 28/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2395 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 6406/2019 della CORTE D'APPELLNOum edroi r egistro generale 7113/2020Numero sezionale 2395/2026NAPOLI, depositata il 05/12/2019 R.G.N. 32/2017; Numero di raccolta generale 22184/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 28/06/202613/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.2961/2016, ha accolto il ricorso della cooperativa in epigrafe,proposto avverso la cartella di pagamento emessa per la sommadi Euro 121.940,75, in relazione al recupero di contribuzionesulla quattordicesima mensilità non corrisposta ai socilavoratori, con riferimento all’anno 2006.2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 6406/2019, inaccoglimento dell’appello dell’INPS e in parziale riforma dellapronuncia di primo grado, ha condannato la cooperativa alpagamento, in favore dell’Istituto previdenziale, della somma dieuro 69.108,26 (così rideterminata dall’INPS quale importoresiduo, in assenza di contestazioni da parte della cooperativa),oltre ad euro 2.557,00, “già oggetto di condanna in sentenza”.2.1. La Corte territoriale ha sostenuto, in particolare, che lacontribuzione previdenziale fosse autonoma rispetto allaretribuzione effettivamente corrisposta; che la mancatacorresponsione della quattordicesima mensilità ai soci lavoratorinon escludesse l’obbligo contributivo, dovendo la contribuzioneessere parametrata alla retribuzione dovuta secondo legge ocontratto collettivo, indipendentemente da quanto in concretoerogato; che il regolamento interno della cooperativa non fosseidoneo a derogare in peius al trattamento economico rilevanteai fini previdenziali; che le eventuali rinunce o compressioni deltrattamento economico operate nell’ambito del rapportomutualistico o in esecuzione del piano di crisi non incidesserosulla tutela previdenziale, sottratta alla disponibilità dellavoratore; che l’importo della retribuzione da assumere cNoummereo r egistro generale 7113/2020Numero sezionale 2395/2026base di calcolo dei contributi non potesse essere infeNruimoerreo d i ara ccolta generale 22184/2026quello dovuto in applicazione dei contratti collettivi stipulaDtait a pubblicazione 28/06/2026dalle organizzazioni sindacali comparativamente piùrappresentative.3. Avverso tale sentenza la cooperativa ha proposto ricorso percassazione, affidato a più motivi, cui l’[OSCURATO:SOCIETA]hanno resistito con controricorso.3.1. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.4. All’esito dell’adunanza camerale, il collegio si è riservato iltermine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente cooperativa denuncia laviolazione degli artt. 36, 38 e 45 Cost., censurando la sentenzaimpugnata per avere ritenuto che la quattordicesima mensilitàdovesse concorrere alla determinazione dell’imponibilecontributivo, benché si trattasse di emolumento nonriconducibile al minimo costituzionale di retribuzione di cuiall’art. 36 Cost., ma di voce rimessa all’autonomia collettiva e,pertanto, non automaticamente rilevante ai fini della baseimponibile previdenziale.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertitonella l. n. 389 del 1989, dell’art. 6 della l. n. 142 del 2001, deld.lgs. n. 423 del 2001, nonché degli artt. 3, 35, 38 e 45 Cost.,assumendo che la Corte territoriale abbia erroneamenteapplicato alla fattispecie principi elaborati per cooperativediverse da quelle disciplinate dal d.P.R. n. 602 del 1970, per lequali opererebbe un regime speciale, storicamente fondato sulsalario convenzionale.2.1. Sostiene che tale specialità impedirebbe di assumere, qNuumaelreo r egistro generale 7113/2020Numero sezionale 2395/2026parametro contributivo, una retribuzione solo virtuale e Ncumheero, dii nra ccolta generale 22184/2026presenza di crisi aziendale e di regolamento interno adottato aDait a pubblicazione 28/06/2026sensi dell’art. 6 della l. n. 142 del 2001, la temporanea mancatacorresponsione della quattordicesima non potrebbe tradursi inun autonomo obbligo contributivo. In tale prospettiva, richiamasia i principi di tutela della cooperazione e di ragionevolezza, sial’indirizzo espresso da Cass. n. 2991 del 2005, secondo cui, peri soci lavoratori delle cooperative soggette al d.P.R. n. 602 del1970, i minimi retributivi rilevanti ai fini contributivi sarebberodeterminati con decreto ministeriale, in deroga al criteriogenerale di cui all’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989.3. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loroconnessione, sono infondati.3.1. La Corte territoriale si è attenuta al principio secondo cuil’obbligazione contributiva gravante sul datore di lavoro, anchecooperativo, è autonoma rispetto alla retribuzione in concretocorrisposta e deve essere commisurata alla retribuzione dovutain base al parametro normativo applicabile. In tal senso sicolloca Cass. n. 15172 del 2019, la quale ha affermato, conriguardo alle cooperative di soci lavoratori in stato di crisi, chela regola del minimale contributivo continua a operare anchequando la cooperativa abbia deliberato, ai sensi dell’art. 6 dellal. n. 142 del 2001, una riduzione dei trattamenti economicicorrisposti ai soci.3.1.1. Il principio è stato successivamente ribadito da Cass. n.10960 del 2023.In termini conformi si pongono anche Cass. n. 16260 del 2023e Cass. n. 16238 del 2023, che hanno nuovamente escluso chela riduzione dei trattamenti economici corrisposti ai soci, purdeliberata in presenza di uno stato di crisi e nel quadro deglistrumenti organizzativi previsti dall’art. 6 cit., possa, di peNru mseéro, r egistro generale 7113/2020Numero sezionale 2395/2026riflettersi in una corrispondente diminuzione dell’impNuomneirob dili era ccolta generale 22184/2026previdenziale, restando fermo che l’obbligazione contributivDaat a pubblicazione 28/06/2026continua a misurarsi sulla retribuzione dovuta secondo ilparametro legale o collettivo applicabile. Nello stesso solco sicollocano, altresì, Cass. n. 13650 del 2019 e Cass. n. 4676 del2021, richiamate dalla successiva giurisprudenza del 2023 perescludere che eventuali sospensioni o riduzioni concordate delsinallagma valgano, fuori dei casi espressamente previsti dallalegge, a derogare alla regola del minimale contributivo.Ne consegue che la mancata erogazione, nell’anno 2006, dellaquattordicesima mensilità ai soci lavoratori, pur giustificatadalla situazione di crisi e dal regolamento interno, non vale, diper sé, a escluderne la rilevanza sul piano previdenziale, ovetale voce rientri nel trattamento dovuto secondo la disciplinalegale o collettiva di riferimento.3.2. Il rilievo secondo cui le cooperative rientranti nell’ambitodel d.P.R. n. 602 del 1970 sono state storicamenteassoggettate, quanto alla base imponibile previdenziale, a unregime speciale fondato sul salario convenzionale e sudeterminazioni ministeriali, in deroga ai criteri ordinari, non è diper sé sufficiente a infirmare la decisione impugnata. Laspecialità del settore, infatti, non esonera la parte dall’onere diindicare quale fosse, per il periodo oggetto di causa, la disciplinaconcretamente applicabile e per quale ragione essa imponessedi escludere dalla base contributiva la quattordicesima mensilitànon corrisposta.3.3. In questa prospettiva, non assume valore decisivo ilrichiamo a Cass. n. 2991 del 2005, che si limita ad affermareche, nel vigore del sistema originario, per i soci lavoratori dellecooperative soggette al d.P.R. n. 602 del 1970 i minimi rilevantiai fini contributivi erano determinati con decreto ministeriaNleum, eirno r egistro generale 7113/2020Numero sezionale 2395/2026deroga al criterio generale di cui all’art. 1 del d.l. n. 3Nu3m8e rod dei ral ccolta generale 22184/20261989, convertito nella l. n. 389 del 1989. Manca, peraltro, nelDlaat a pubblicazione 28/06/2026specie, ogni specifica allegazione e dimostrazione, conriferimento all’anno 2006, di quale fosse il decreto ministerialeapplicabile, quale fosse la concreta struttura della baseimponibile e per quale ragione la mensilità aggiuntivacontroversa dovesse esserne esclusa. Il ricorso, infatti, si limitaa evocare la specialità del regime senza tradurla nell’indicazionedi un preciso parametro normativo alternativo, idoneo asmentire il criterio adottato dalla Corte territoriale.3.4. Va altresì rimarcato che la prospettazione secondo cui laquattordicesima mensilità non coincida con il nucleo minimodella retribuzione sufficiente garantita dall’art. 36 Cost. nonvale, di per sé, a escluderne la rilevanza sul piano contributivo.L’obbligazione previdenziale, infatti, non si commisura al solominimo costituzionale, ma alla retribuzione dovuta in base alladisciplina legale e contrattuale applicabile, salva la presenza diuna specifica deroga normativa. Esclusa, per quanto si è detto,la dimostrazione di un diverso criterio legale di determinazionedell’imponibile, correttamente la Corte territoriale ha ritenutoche la quattordicesima, quale componente del trattamentospettante ai soci lavoratori, rilevasse anche ai fini contributivi,ancorché non corrisposta in concreto.3.5. Né può attribuirsi efficacia derogatoria, sul pianoprevidenziale, al regolamento interno adottato ai sensi dell’art.6 della l. n. 142 del 2001 o alle determinazioni assunte inprevidenziale del socio lavoratore non è rimessa alladisponibilità delle parti e non può essere compressa per effettodi fonti interne della cooperativa, se non nei limiti in cui ciò troviespresso fondamento in una disposizione legislativa specialNeu.m eLrao r egistro generale 7113/2020Numero sezionale 2395/2026giurisprudenza richiamata dalla ricorrente in tema di pNiuamneoro ddi rai ccolta generale 22184/2026crisi attiene, invero, ai presupposti di legittimità della riduzionDeat a pubblicazione 28/06/2026temporanea dei trattamenti economici sul piano del rapportoassociativo, ma non consente di desumerne, in via automatica,l’esclusione della corrispondente base contributiva. Il richiamoa Cass. n. 2967 del 2021 non è, pertanto, risolutivo, poiché talepronuncia attiene ai requisiti di validità della deliberaassembleare adottata in attuazione del piano di crisi e allanecessaria temporaneità delle misure riduttive, senza affrontareil distinto tema della determinazione dell’imponibilecontributivo.5.Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Le spese seguono lasoccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente infavore dell’INPS costituito. Nulla per spese con riferimentoall’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento,in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre a euro200,00 per esborsi, rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, dalcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 13 maggio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 7113/2020Numero sezionale 2395/2026Numero di raccolta generale 22184/2026Data pubblicazione 28/06/2026
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