CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47883/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 25 novembre 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 29 maggio 2020, che aveva condannato l'imputato per i reati di cui: al capo A) (art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000), perché, nella qualità di titolare della ditta individuale Project di [OSCURATO:PERSONA], cessata il 30 settembre 2016, al fine di evadere le imposte, non ha presentato, essendovi obbligato, la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Iva per l'anno di imposta 2016, per un totale di € 505.604,00 a titolo di Iva accertata; al capo B) (art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000), perché, nella medesima qualità di cui al capo A), al fine di evadere le imposte, ha omesso di esibire le scritture e i documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari; che, avverso la sentenza l'imputato, ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) la violazione di legge in ordine alla contestata condotta di omessa presentazione della dichiarazione Iva, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato il termine ultimo entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione Iva per l'anno 2016 al 28 febbraio 2017 e non al 28 febbraio 2018 come stabilito, per il menzionato anno di imposta, dalla normativa di settore; 2) la nullità della sentenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen., risultando emessa, all'esito del giudizio di appello, una condanna per una condotta del tutto nuova e diversa da quella che formava oggetto di contestazione al capo di imputazione B); 3) il travisamento della prova e dei fatti relativamente al reato di cui al capo B), in quanto l'impresa risultava già cessata in data 30 settembre 2016, non configurandosi alcun onere di conservazione delle scritture contabili a carico dell'imputato - trattandosi di piccola impresa - non essendo state accertate condotte di distruzione o occultamento delle stesse e, a fortiori, in considerazione del fatto che il ricorrente non avrebbe mai ricevuto l'invito a comparire da parte dell'amministrazione e, dunque non sarebbe mai venuto a conoscenza della richiesta di esibizione delle scritture contabili. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, infatti, il primo motivo è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione pienamente adeguata, laddove si precisa che, come riferito dal teste Orefice e come agevolmente riscontrabile attraverso la lettura della normativa di settore, per la dichiarazione Iva 2017, relativa al periodo d'imposta 2016, il termine fissato dalla legge era quello del 28 febbraio 2017, soltanto successivamente modificato, e precisamente a partire dalla dichiarazione Iva 2018, con fissazione del termine tra giorno 1 febbraio e giorno 30 aprile di ogni anno successivo (d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016); che la seconda censura è parimenti inammissibile, perché non considera come la Corte di appello abbia specificato che l'imputato, nel caso di specie, non si era limitato a tenere un comportamento meramente passivo ma aveva deliberatamente occultato le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione; assunto perfettamente in linea con il contenuto del capo di imputazione B), ove si fa riferimento all'ulteriore e conseguente omessa esibizione delle medesime al fine di non permettere la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, quale condotta penalmente rilevante; che il terzo motivo è anch'esso inammissibile, non confrontandosi con la motivazione della sentenza, da cui emerge che il ricorrente non era piccolo imprenditore, ma aveva l'obbligo di conservazione delle scritture contabili per almeno dieci anni dalla cessazione dell'attività; che, quanto all'effettiva conoscenza da parte dell'imputato dell'invito a comparire, correttamente si è osservato in sentenza che il medesimo, dopo la richiamata verifica del 2015, si è deliberatamente reso non reperibile, come dimostrato dalla circostanza che nel novembre 2016 i verbalizzanti si sono recati prima al suo domicilio fiscale, poi presso la sua residenza e infine, non avendolo trovato, all'indirizzo del precedente luogo di esercizio della ditta, che aveva lasciato i locali nei mesi precedenti; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C