CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32097/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quanto rappresentato nel corpo della requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ne hachiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento del 24 febbraio 2026 il Tribunale di Napoli, in veste diGiudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del 28gennaio 2026 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha applicato aXXXXXXXXXXXXXXXXla misura della custodia cautelare in carcere reputandoloraggiunto da un grave quadro indiziario in relazione al delitto di tentato omicidiocommesso ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX, nonchédei correlati delitti di detenzione e porto illegali di arma, entrambi aggravati aisensi dell’art. 416-bis.1. cod. pen.1.1. Nel corpo del provvedimento impugnato, il Tribunale ha,anzitutto, operato un integrale richiamo al provvedimento di rigore in punto diricostruzione fattuale della vicenda, le cui linee essenziali possono essereriassunte nei termini che seguono:- nelle ore pomeridiane del 20 novembre 2024 XXXXXXXXXXXXXXXXX -soggetto di interesse investigativo in quanto ritenuto membro di spicco delgruppo criminale capeggiato da XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXX e,in specie, associato assurto a posizioni di vertice nello specifico settoredell’attività di smercio delle sostanze stupefacenti cui la consorteria era dedita -era stato attinto, insieme a XXXXXXXXXXXXXXXX, in compagnia del quale sitrovava, da numerosi colpi di arma da fuoco;- entrambi avevano riportato gravi lesioni personali;- gli accertamenti operati sui luoghi avevano condotto al rinvenimento direperti balistici esplosi da una pistola calibro 9x21 e da una mitragliatricemodello kalashnikov;- le vittime si erano nell’immediatezza dichiarate incapaci di fornirequalsivoglia contributo utile alla ricostruzione dell’accadimento;- le risultanze dell’attività intercettativa già in corso di svolgimentoavevano, però, permesso di accertare come nella data del 19 novembre 2024 - ilgiorno prima, cioè, rispetto all’accadimento oggetto della presente verifica -proprio XXXXXXXXXXXXXXXXX, desideroso di vendicare l’affronto subìto dallasorella, la cui abitazione era stata attinta da colpi di arma da fuoco, e convintosiche l’autore del gesto dovesse individuarsi in XXXXXXXXXXXXXXXX, si era postoalla ricerca del fratello di quest’ultimo a nome XXXXXXX e, rinvenutolo, lo avevaaggredito e gravemente minacciato;- l’aggressione condotta dal XXXXXXX ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXera stata ripresa dalle telecamere collocate a protezione di un eserciziocommerciale posto a brevissima distanza dalla scena del crimine;- le stesse intercettazioni registrate nella data del 20 novembre 2024avevano condotto ad accertare che i già menzionati XXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXXXX, insieme a XXXXXXXXXXXXXXX, avevano organizzatoun convegno con tale XXXXXXXXXXXXXX da svolgersi proprio nel luogo nelquale, alle ore 18.30, si sarebbe poi consumata l’aggressione ai danni delXXXXXXX;- in epoca successiva all’aggressione da quest’ultimo patita, era stataintercettata, tra le altre, una conversazione avvenuta a mezzo videochiamatadurante la quale XXXXXXXXXXXXXXX, colloquiando con il cugino XXXXXXXX,aveva confidato di aver presenziato alla sparatoria, insieme al XXXXXXXX, e gliaveva mostrato le lesioni che aveva nell’occasione personalmente patito («leschegge, le schegge! ...hai visto…stavo proprio vicino»);- nel corso della medesima conversazione il XXXXXX, dopo aver aggiuntoche il XXXXXXXXXX era stato colpito solo perché fortuitamente presente suiluoghi, non essendo l’obiettivo del commando di fuoco, aveva riferito al cugino dinon aver compreso chi avesse consumato l’aggressione ai danni del XXXXXXX;- nel corso di un successivo contatto telefonico, registrato nella data del23 novembre 2024, XXXXXXXXXXXXXXXX aveva riferito al fratello XXXXXXXXXXdi aver appreso da «XXXXXXXX» che a sparare era stato «XXXXXXXXXX» cheaveva voluto vendicarsi dell’aggressione della quale il XXXXXXX si era macchiatoai danni del fratello.1.2. Tanto premesso in fatto, il Tribunale ha respinto la letturadifensiva secondo la quale i fratelli XXXXXXXX si sarebbero abbandonati, nelcorso del dialogo intercettato sopra menzionato, a mere supposizioni. Di dettaemergenza ne ha piuttosto ribadito la valenza dimostrativa valorizzando, poi, atitolo di riscontro, le propalazioni accusatorie offerte dai collaboratori di giustiziaXXXXXXXXXXXXXX(che ha dichiarato di aver appreso del coinvolgimento nellapresente vicenda di XXXXXXXXXXXXXXXXXX dal di lui fratello che esercital’attività di barista presso l’esercizio commerciale «XXXXXXXXXXXXXX») eXXXXXXXXXXXXXXXXXX (che, da par te sua, ha sostenuto cheXXXXXXXXXXXXXXX, presente all’agguato, gli aveva confidato che l’autoredell’aggressione a mano armata si identificava proprio nella persona delricorrente).2. XXXXXXXXXXXXXXXX propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Procentese, ricorso per cassazione lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in riferimentoagli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicitàdella motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Il difensore censura, anzitutto, che il Tribunale abbia erroneamente esaltato iltenore della conversazione intercorsa, nella data del 23 novembre 2023 (recte:2024), tra i fratelli XXXXXXXX, atteso che di essa avrebbe valutato unicamenteun segmento «dal quale sembrerebbe certa la responsabilità dell’inquisito inordine ai fatti in addebito» trascurando di considerarla nel suo complesso.Una valutazione completa dell’interlocuzione intercorsa tra i due germaniavrebbe permesso, invece, di apprezzare come essi, nel corso del dialogo,avessero effettivamente formulato solo mere supposizioni in ordine all’accaduto.Contesta poi che il collegio abbia valorizzato a riscontro le dichiarazioniaccusatorie rese dal collaboratore di giustizia XXXXXXXXXXXXXX, anche esseaffette dal medesimo limite che inficiava l’intercettazione appena menzionata,posto che il predetto non aveva riferito né per conoscenze diretta dei fatti, né derelato, ma si era reso latore solo di un’opinione personale.Evidenzia, peraltro, che le dichiarazioni accusatorie del XXXXX non sarebberoconfortate da alcun riscontro.Premette, al riguardo, che la fonte d’accusa aveva collocato l’incontro avutocon il fratello del ricorrente presso il bar «XXXXXXXXXXXXXX», ove quest’ultimolavorava, precisando che esso sarebbe avvenuto circa sei o sette giorni dopo ilfatto (e, quindi, in un giorno individuabile nel martedì o nel mercoledì successivoall’agguato).Rimarca, però, che il titolare dell’esercizio commerciale aveva fornito unaspecifica indicazione che sarebbe valsa a smentire l’assunto del collaboratore: ilXXXXXXX svolgeva attività lavorativa alle sue dipendenze solo nei fine settimana.Lamenta che a dette doglianze, veicolate a mezzo di una memoria difensiva, ilcollegio abbia replicato facendo ricorso ad un argomento del tutto eccentrico.Censura, altresì, la valorizzazione delle propalazioni accusatorie rese dall’altrocollaboratore di giustizia (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) poiché esse non sarebberostate sistematicamente valutate alla luce dell’intercettazione registrata alle ore22.32 del 20 novembre 2024. Durante detto colloquio XXXXXXXXXXXXXX – coluiche avrebbe riferito al XXXXXXXXXX del coinvolgimento del ricorrente nel fatto disangue e che aveva presenziato al fatto sebbene da posizione defilata – avevaraccontato al cugino che, per ciò che aveva appreso da terze persone, l’agguatoera stato posto in essere dai membri della «famiglia» XXXXXXdi XXXXXXXX.Contesta, da ultimo, che il Tribunale non abbia operato alcuna valutazione inmerito alle ragioni di astio che frapponevano il XXXXXXXXXXai componenti dellafamiglia XXXXXXX.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini e per i motivi di seguito illustrati.2. La prima delle doglianze veicolate a mezzo dell’unico motivo di ricorso è,per il vero, manifestamente infondata.La censura con la quale i difensori del ricorrente hanno contestato che ilTribunale, incorrendo in un vero e proprio travisamento della prova, avrebbeomesso di procedere all'esame integrale dell’emergenza intercettativa che avevaregistrato i commenti cui i fratelli XXXXXXXX si erano abbandonati e non neaveva, per l’effetto, colto il reale significato, diverso da quello ritenuto indecisione, risulta inammissibilmente generica. Essa, infatti, non è accompagnatadalla specifica allegazione dei passaggi comunicativi dai quali dovrebbe emergerela patente erroneità della lettura offerta dal Tribunale distrettuale e, nelcontempo, la correttezza dell'interpretazione alternativa prospettata dalla difesa.Detta censura si risolve, allora, nell'inammissibile richiesta di demandare algiudice della legittimità una generale ed esplorativa rilettura del compendioindiziario, in contrasto con i consolidati principi in tema di specificità dei motivi diimpugnazione.Parimenti non condivisibile si atteggia la censura difensiva formulata quantoalla qualità delle propalazioni accusatorie offerte dal collaboratore di giustiziaXXXXXXXXXXXXXX. Invero, il contributo che questi ha offerto, lungi dal potersidegradare a mera congettura, insuscettibile, in quanto tale, di alcunavalorizzazione in sede processuale, costituisce a tutti gli effetti una dichiarazionede relato, avendo il XXXXX sostenuto che, mosso da un interesse specifico aconoscere chi fosse stato l’autore dell’aggressione armata patita dal XXXXXXX,aveva sollecitato il fratello di quest’ultimo ed aveva in tal modo da questiottenuto conferma della fondatezza dei sospetti che aveva in merito sin da subitomaturato.Coglie, invece, nel segno la correlata contestazione operata dalla difesa delXXXXXXX. L’argomento cui il Tribunale distrettuale ha fatto ricorso nelconfrontarsi con il contributo testimoniale reso dal titolare dell’eserciziocommerciale presso il quale il fratello del ricorrente prestava attività lavorativa simuove, per il vero, su un piano radicalmente estraneo al tema devoluto.Quest’ultimo – non appare inopportuno rimarcarlo – mutua un giudizio diintrinseca inattendibilità del narrato offerto dal collaboratore per aver questicollocato temporalmente il colloquio in un giorno in cui il germano del XXXXXXXnon sarebbe stato presente presso il locale. A siffatta questione il Tribunale hainvero replicato operando un inconferente richiamo al fatto che la fonte diconoscenza del collaboratore non avrebbe presenziato all’agguato.narrativo reso dal collaboratore di giustizia XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Sul punto,non può non evidenziarsi come il Tribunale abbia effettivamente omesso diconfrontarsi con il profilo di criticità che detto contributo disvela e che è benlontano dal potersi degradare a questione marginale, ontologicamente inidonea,in quanto tale, a svalutarne la forza dimostrativa. Come evidenziatosi, ilXXXXXXXXXX ha correlato le proprie conoscenze alle confidenze fattegli daXXXXXXXXXXXXXXX, quel soggetto che, però, intercettato nell’immediatezzadell’accadimento, aveva riferito che, seppur fortuitamente presente allasparatoria, non era riuscito ad identificarne gli autori. Un così severo iatosollecita un impegno motivazionale cui il Tribunale non può sottrarsi, penal’offerta di un apparato argomentativo gravato da una censurabile carenzamotivazionale.3. Le considerazioni sin qui spese impongono l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio al Tribunale di Napoli che procederà ad una nuovarivalutazione del composito materiale posto a fondamento della prospettazione diaccusa che, libera nell’esito, sia però emendata dai segnalati profili di criticità.Avuto riguardo alle conseguenze che le persone offese hanno patito pereffetto dell’azione criminale della quale sono state fatte segno, deve esseredisposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, come previstodall'art. 52 d.lgs. 196/2003, per l’ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale delriesame di Napoli.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.