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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25958/2022

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ORDINANZA sul ricorso 3173-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2271/17/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 03173 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- R.Ig. 3173/2021 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'ikgenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] srl di avviso di accertamento catastale per la rideternninazione della classe e rendita ca:astale di immobile ad uso ufficio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], microzona 19 -Parioli, ha rigettato l'appello dell'Agenzia.

La CTR ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza in materia, che nel caso di specie, "l'Ufficio si è limitato alla revisione in questione sulla base delle ca-atteristiche edilizie ed abitative delle zona, ma non ha rigorosamente e specificamente motivato riguardo all'immobile per cui è causa".

Il contribuente è rimasto intimato.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale dell'art.2697 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per aver la CTR violato e falsamente applicato le norme indicate in rubrica.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

U., n. 7155 del 2017; conf.

Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della

I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale.

Infatti, nel caso di specie, la CTR attenendosi ai principi espressi, ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la sentenza di primo grado poiché "l'Ufficio si è limitato alla revisione in questione sulla base delle caratteristiche edilizie ed abitative delle zona, ma non ha rigorosamente e specificamente motivato riguardo all'immobile per cui è causa".

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimato.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.

P. R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 8 giugno 2022 Il Presidente tt. [OSCURATO:PERSONA] q,w

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 3173-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2271/17/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 03173 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- R.Ig. 3173/2021 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'ikgenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] srl di avviso di accertamento catastale per la rideternninazione della classe e rendita ca:astale di immobile ad uso ufficio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], microzona 19 -Parioli, ha rigettato l'appello dell'Agenzia. La CTR ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza in materia, che nel caso di specie, "l'Ufficio si è limitato alla revisione in questione sulla base delle ca-atteristiche edilizie ed abitative delle zona, ma non ha rigorosamente e specificamente motivato riguardo all'immobile per cui è causa". Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale dell'art.2697 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per aver la CTR violato e falsamente applicato le norme indicate in rubrica. 2. Il motivo è inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. Infatti, nel caso di specie, la CTR attenendosi ai principi espressi, ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la sentenza di primo grado poiché "l'Ufficio si è limitato alla revisione in questione sulla base delle caratteristiche edilizie ed abitative delle zona, ma non ha rigorosamente e specificamente motivato riguardo all'immobile per cui è causa". Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimato. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 8 giugno 2022 Il Presidente tt. [OSCURATO:PERSONA] q,w
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