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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13064/2026

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NO, difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORINO n. 3356/2024 deposita-ta il 07/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La vicenda ha origine da un verbale di contestazione notificatodalla [OSCURATO:PERSONA] di Torino alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per averproseguito la marcia nonostante il semaforo rosso.

La societàproponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Torino,deducendo la tardività della notifica.

Il Comune, costituitosi,Numero registro generale 13072/2024Numero sezionale 2567/2025Numero di raccolta generale 13064/2026adottava un comportamento difensivo minimale, valutato dalData pubblicazione 06/05/2026giudice come ammissione. [OSCURATO:PERSONA] di Pace accoglieva il ricorso,annullava il verbale e compensava integralmente le speseprocessuali.

La società ha proposto appello avverso la sentenza diprimo grado, impugnando unicamente il capo relativo allacompensazione delle spese.

Il Tribunale di Torino ha rigettato ilgravame e compensato le spese.Ricorre in cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con un motivo diricorso, illustrato da memoria.

Resiste il Comune di Torino concontroricorso e memoria.In data 19/12/2024 il consigliere delegato ha depositatoproposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,nella versione vigente ratione temporis, che è stata ritualmentecomunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto ladecisione del ricorso.È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensidell’art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degliartt. 91 e 92 c.p.c. con la seguente argomentazione.

Secondo ilTribunale le «gravi ed eccezionali ragioni» ex art. 92 co. 2 c.p.c.sono integrate da: a) comportamento processuale ammissivodell’Amministrazione; b) natura della lite e brevità delprocedimento; c) principio di causalità in ragionedell’esternalizzazione della notifica, coi tempi non nella disponibilitàdell’ente; d) mancata previa rappresentazione alla P.A. dellatardività ovvero mancato ricorso al Prefetto ex art. 203 c.d.s.Il Tribunale ha errato nel ritenere che tali circostanze integrino le«gravi ed eccezionali ragioni» che giustificano la compensazionedelle spese: la brevità del procedimento non è una valida ragionein un rito celere e a fronte della mancata revoca in autotutela2 di 6Numero registro generale 13072/2024Numero sezionale 2567/2025dell'atto; il richiamo alla natura della controversia è una formulaNumero di raccolta generale 13064/2026generica; il comportamento processuale del ComuneD atan poubnb licaèzio ne 06/05/2026rilevante, poiché non ha evitato il giudizio; l'aver esternalizzato lanotifica è una scelta organizzativa della P.A.; l'onere di esperirerimedi alternativi costituisce una limitazione non consentita deldiritto di agire in giudizio.2.1. - Il ricorso va rigettato.Con il dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 co. 2c.p.c. (nel testo modificato nel 2014), Corte cost. n. 77 del 2018 haconsentito al giudice di compensare le spese tra le parti anche peraltre ragioni gravi ed eccezionali, analoghe a quelle previste.L’intervento del 2014 ha ristretto eccessivamente il perimetro dellederoghe al principio che le spese seguono la soccombenza,tipizzandole nelle sole ipotesi di assoluta novità della questionetrattata o di mutamento della giurisprudenza sulle questionidirimenti (oltre alla soccombenza reciproca).

Tali ipotesi hannovalore paradigmatico e pertanto non tassativo: esprimonosituazioni non imputabili alle parti di incertezza oggettiva e marcatao di mutamento sopravvenuto del quadro di riferimento.

Possonoricorrere altre analoghe situazioni di pari o maggiore gravità edeccezionalità, sia in diritto sia in fatto, che giustificano lacompensazione.

La chiusura tassativa del 2014 escludevairragionevolmente tali evenienze e comprimeva, senza adeguatagiustificazione, il potere del giudice di adeguare le spese al casoconcreto, fermo restando l’obbligo di motivazione specifica.

Ne èseguita la declaratoria d’illegittimità de qua e l’introduzione delconcetto elastico di «gravi ed eccezionali ragioni».

Fin qui la Cortecostituzionale nella pronuncia menzionata, che ha restituito così algiudice un significativo margine di apprezzamento in questamateria.Così ha inteso la giurisprudenza successiva della Corte dicassazione, prevalentemente nella giurisprudenza della sezione3 di 6Numero registro generale 13072/2024Numero sezionale 2567/2025tributaria (cfr. esemplarmente Cass. 9312/2024).

Non è un caso:Numero di raccolta generale 13064/2026essa si è giovata dell’art. 15 co. 1 e 2 d.lgs. n. 546/199D2ata, pcubobmlicaezio ne 06/05/2026modificato dall'art. 9, co 1, lett. f) d.lgs. n. 156/2015, che haintrodotto nel processo tributario una specifica disciplina dellacompensazione delle spese stabilendo che «le spese di giudiziopossono essere compensate in tutto o in parte dalla commissionetributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualorasussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate».Ragioni di coerenza sistematica nell’interpretazione di unoistituto trasversale ai vari tipi di contenzioso civile come quellodella compensazione delle spese impongono di valersi in generaledegli orientamenti (specialmente) della giurisprudenza dellasezione tributaria, senza poter ravvisare un ostacolo a ciò nei trattilarvati di specificità della disciplina introdotta dal legislatoretributario nel 2015.Un argomento decisivo nella direzione estensiva proviene dallostesso tessuto argomentativo di Corte cost. n. 77/2018 che alparagrafo n. 16 della motivazione in diritto invoca l’interventolegislativo appena menzionato a sostegno «della riconduzione alegittimità» dell’art. 92, co. 2 c.p.c., nel senso che «ciò orienta lapronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere, nelsenso che parimenti le ipotesi illegittimamente non consideratedalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle chesiano riconducibili a tale clausola generale [‘gravi ed eccezionaliragioni’] e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamentenella norma».2.2. - In questa prospettiva, avvicinando il discorso al casoprocessuale della parte soccombente nell'agire e resistere ingiudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, talida rendere, nel caso concreto, contraria al principio di4 di 6Numero registro generale 13072/2024Numero sezionale 2567/2025Numero di raccolta generale 13064/2026proporzionalità l'applicazione del criterio generale dellaData pubblicazione 06/05/2026soccombenza» (così Cass. n. 23592/2024, appunto della sezionetributaria).Entrambi i profili ricorrono nel caso attuale: in primo luogo,l’amministrazione convenuta ha adottato un comportamentoprocessuale che ha agevolato la definizione del giudizio in favoredell’attore; inoltre, il verbale di contestazione è stato notificatotardivamente a causa del protrarsi insolito dei tempi di consegna aldestinatario del verbale di contestazione: un servizio affidato a unente esterno all’amministrazione comunale, sul quale quest’ultimanon poteva esercitare un controllo diretto.

Quest’ultimacircostanza, se non ha escluso l’imputabilità del vizio al Comune equindi l’accoglimento dell’opposizione, ben ha potuto esserevalorizzata ai fini del riparto delle spese di lite.

Tali ragioni sonostate puntualmente enucleate dalla sentenza impugnata (accantoad altre, che non hanno pari rilievo), che quindi non si espone acensure in sede di giudizio di legittimità.3. - Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 96 co. 3 e 4 c.p.c.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dàversamento, da parte della ricorrente, di un'ulteriore somma pari aquella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a normadell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arimborsare alla parte controricorrente le spese del presentegiudizio, che liquida in € 1.100,00, oltre a € 200,00 per esborsi eagli oneri riflessi.

Inoltre, condanna la parte ricorrente alpagamento ex art. 96, co. 3 c.p.c. di € 1.100,00 in favore dellaparte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96, co. 4 c.p.c.di € 900,00 in favore della cassa delle ammende.5 di 6Numero registro generale 13072/2024Numero sezionale 2567/2025Numero di raccolta generale 13064/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad operaData pubblicazione 06/05/2026della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione Civile, il 28/10/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NO, difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORINO n. 3356/2024 deposita-ta il 07/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La vicenda ha origine da un verbale di contestazione notificatodalla [OSCURATO:PERSONA] di Torino alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per averproseguito la marcia nonostante il semaforo rosso. La societàproponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Torino,deducendo la tardività della notifica. Il Comune, costituitosi,Numero registro generale 13072/2024Numero sezionale 2567/2025Numero di raccolta generale 13064/2026adottava un comportamento difensivo minimale, valutato dalData pubblicazione 06/05/2026giudice come ammissione. [OSCURATO:PERSONA] di Pace accoglieva il ricorso,annullava il verbale e compensava integralmente le speseprocessuali. La società ha proposto appello avverso la sentenza diprimo grado, impugnando unicamente il capo relativo allacompensazione delle spese. Il Tribunale di Torino ha rigettato ilgravame e compensato le spese.Ricorre in cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con un motivo diricorso, illustrato da memoria. Resiste il Comune di Torino concontroricorso e memoria.In data 19/12/2024 il consigliere delegato ha depositatoproposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,nella versione vigente ratione temporis, che è stata ritualmentecomunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto ladecisione del ricorso.È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensidell’art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degliartt. 91 e 92 c.p.c. con la seguente argomentazione. Secondo ilTribunale le «gravi ed eccezionali ragioni» ex art. 92 co. 2 c.p.c.sono integrate da: a) comportamento processuale ammissivodell’Amministrazione; b) natura della lite e brevità delprocedimento; c) principio di causalità in ragionedell’esternalizzazione della notifica, coi tempi non nella disponibilitàdell’ente; d) mancata previa rappresentazione alla P.A. dellatardività ovvero mancato ricorso al Prefetto ex art. 203 c.d.s.Il Tribunale ha errato nel ritenere che tali circostanze integrino le«gravi ed eccezionali ragioni» che giustificano la compensazionedelle spese: la brevità del procedimento non è una valida ragionein un rito celere e a fronte della mancata revoca in autotutela2 di 6Numero registro generale 13072/2024Numero sezionale 2567/2025dell'atto; il richiamo alla natura della controversia è una formulaNumero di raccolta generale 13064/2026generica; il comportamento processuale del ComuneD atan poubnb licaèzio ne 06/05/2026rilevante, poiché non ha evitato il giudizio; l'aver esternalizzato lanotifica è una scelta organizzativa della P.A.; l'onere di esperirerimedi alternativi costituisce una limitazione non consentita deldiritto di agire in giudizio.2.1. - Il ricorso va rigettato.Con il dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 co. 2c.p.c. (nel testo modificato nel 2014), Corte cost. n. 77 del 2018 haconsentito al giudice di compensare le spese tra le parti anche peraltre ragioni gravi ed eccezionali, analoghe a quelle previste.L’intervento del 2014 ha ristretto eccessivamente il perimetro dellederoghe al principio che le spese seguono la soccombenza,tipizzandole nelle sole ipotesi di assoluta novità della questionetrattata o di mutamento della giurisprudenza sulle questionidirimenti (oltre alla soccombenza reciproca). Tali ipotesi hannovalore paradigmatico e pertanto non tassativo: esprimonosituazioni non imputabili alle parti di incertezza oggettiva e marcatao di mutamento sopravvenuto del quadro di riferimento. Possonoricorrere altre analoghe situazioni di pari o maggiore gravità edeccezionalità, sia in diritto sia in fatto, che giustificano lacompensazione. La chiusura tassativa del 2014 escludevairragionevolmente tali evenienze e comprimeva, senza adeguatagiustificazione, il potere del giudice di adeguare le spese al casoconcreto, fermo restando l’obbligo di motivazione specifica. Ne èseguita la declaratoria d’illegittimità de qua e l’introduzione delconcetto elastico di «gravi ed eccezionali ragioni». Fin qui la Cortecostituzionale nella pronuncia menzionata, che ha restituito così algiudice un significativo margine di apprezzamento in questamateria.Così ha inteso la giurisprudenza successiva della Corte dicassazione, prevalentemente nella giurisprudenza della sezione3 di 6Numero registro generale 13072/2024Numero sezionale 2567/2025tributaria (cfr. esemplarmente Cass. 9312/2024). Non è un caso:Numero di raccolta generale 13064/2026essa si è giovata dell’art. 15 co. 1 e 2 d.lgs. n. 546/199D2ata, pcubobmlicaezio ne 06/05/2026modificato dall'art. 9, co 1, lett. f) d.lgs. n. 156/2015, che haintrodotto nel processo tributario una specifica disciplina dellacompensazione delle spese stabilendo che «le spese di giudiziopossono essere compensate in tutto o in parte dalla commissionetributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualorasussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate».Ragioni di coerenza sistematica nell’interpretazione di unoistituto trasversale ai vari tipi di contenzioso civile come quellodella compensazione delle spese impongono di valersi in generaledegli orientamenti (specialmente) della giurisprudenza dellasezione tributaria, senza poter ravvisare un ostacolo a ciò nei trattilarvati di specificità della disciplina introdotta dal legislatoretributario nel 2015.Un argomento decisivo nella direzione estensiva proviene dallostesso tessuto argomentativo di Corte cost. n. 77/2018 che alparagrafo n. 16 della motivazione in diritto invoca l’interventolegislativo appena menzionato a sostegno «della riconduzione alegittimità» dell’art. 92, co. 2 c.p.c., nel senso che «ciò orienta lapronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere, nelsenso che parimenti le ipotesi illegittimamente non consideratedalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle chesiano riconducibili a tale clausola generale [‘gravi ed eccezionaliragioni’] e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamentenella norma».2.2. - In questa prospettiva, avvicinando il discorso al casoprocessuale della parte soccombente nell'agire e resistere ingiudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, talida rendere, nel caso concreto, contraria al principio di4 di 6Numero registro generale 13072/2024Numero sezionale 2567/2025Numero di raccolta generale 13064/2026proporzionalità l'applicazione del criterio generale dellaData pubblicazione 06/05/2026soccombenza» (così Cass. n. 23592/2024, appunto della sezionetributaria).Entrambi i profili ricorrono nel caso attuale: in primo luogo,l’amministrazione convenuta ha adottato un comportamentoprocessuale che ha agevolato la definizione del giudizio in favoredell’attore; inoltre, il verbale di contestazione è stato notificatotardivamente a causa del protrarsi insolito dei tempi di consegna aldestinatario del verbale di contestazione: un servizio affidato a unente esterno all’amministrazione comunale, sul quale quest’ultimanon poteva esercitare un controllo diretto. Quest’ultimacircostanza, se non ha escluso l’imputabilità del vizio al Comune equindi l’accoglimento dell’opposizione, ben ha potuto esserevalorizzata ai fini del riparto delle spese di lite. Tali ragioni sonostate puntualmente enucleate dalla sentenza impugnata (accantoad altre, che non hanno pari rilievo), che quindi non si espone acensure in sede di giudizio di legittimità.3. - Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 96 co. 3 e 4 c.p.c.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dàversamento, da parte della ricorrente, di un'ulteriore somma pari aquella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a normadell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arimborsare alla parte controricorrente le spese del presentegiudizio, che liquida in € 1.100,00, oltre a € 200,00 per esborsi eagli oneri riflessi. Inoltre, condanna la parte ricorrente alpagamento ex art. 96, co. 3 c.p.c. di € 1.100,00 in favore dellaparte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96, co. 4 c.p.c.di € 900,00 in favore della cassa delle ammende.5 di 6Numero registro generale 13072/2024Numero sezionale 2567/2025Numero di raccolta generale 13064/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad operaData pubblicazione 06/05/2026della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione Civile, il 28/10/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI6 di 6
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