CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 15388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42483/21 ARNESANO 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.334 e 367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi tre motivi dedotti nei ricorsi di Arnesano e Aprile nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare, pagg. 2-5 in punto di sussistenza della responsabilità per i reati contestati e pag. 5 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Ritenuto inoltre che il motivo di ricorso dedotto nell'interesse di Aprile, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie con il richiamo ai "molteplici precedenti per reati anche rilevanti"; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Angelo stanzo C_Stist..)Lc2_ [OSCURATO:PERSONA]