CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 dicembre 1938
Cassazione n. 02651/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/12/1938 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta patrimoniale fraudolenta, riducendo, però, la pena inflitta; Ritenuto che il primo motivo è inammissibile sotto vari profili: - è inedito nella parte in cui deduce la sussistenza di una "bancarotta riparata"; - è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (pag. 7 del provvedimento impugnato); Rilevato che il secondo motivo del ricorso è inammissibile in quanto, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, rappresenta un motivo nuovo, inerente a una violazione di legge deducibile e non dedotta in precedenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso