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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 luglio 1975

Cassazione n. 03575/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1975 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 44- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 18 febbraio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in data 28 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.

Rilevato, in primo luogo, che l'appello era stato ritenuto tardivo e che con tale statuizione il ricorrente non si confronta; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione per travisamento della prova, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, riproduce, peraltro genericamente, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha logicamente evidenziato come le indicazioni fornite dal coerente racconto della persona offesa circa l'episodio contestato, nonché i riscontri esterni, fossero idonei a fondare la pronuncia di condanna, sottolineando altresì gli elementi di evidente offensività della condotta posta in essere); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] *den

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1975 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 44- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 18 febbraio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in data 28 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato, in primo luogo, che l'appello era stato ritenuto tardivo e che con tale statuizione il ricorrente non si confronta; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione per travisamento della prova, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, riproduce, peraltro genericamente, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha logicamente evidenziato come le indicazioni fornite dal coerente racconto della persona offesa circa l'episodio contestato, nonché i riscontri esterni, fossero idonei a fondare la pronuncia di condanna, sottolineando altresì gli elementi di evidente offensività della condotta posta in essere); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] *den
Sentenza Cassazione n. 03575/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris