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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01726/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3268/2020 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale, in data 21/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Lecco in data 21/01/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen (capi A e B) e di truffa semplice (capo C), previo riconoscimento del vincolo della continuazione e concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 80,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa semplice (capo F), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 40,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione.

Lamentano i ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] motivo: inosservanza della legge pena nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi A e B. L'aggravante in parola, esclusa per i capi C), E) ed F), è stata inopinatamente ritenuta per i capi A) e B), pur in presenza di condotte speculari, indice della medesima serialità.

Appare evidente innanzitutto il vizio di mancanza della motivazione, nella parte in cui i giudici di merito hanno dichiarato di attenersi ad un canone di valutazione, senza dare conto del percorso logico che reggeva le conclusioni affermate, ma al contempo anche quello di contraddittorietà della stessa, posto che entrambe le decisioni non si sono confrontate con i risultati cui le stesse erano in altra parte pervenute.

L'induzione in errore potrebbe essere conseguita dallo scarso livello di informazione o dalla particolare capacità persuasiva dell'agente, ma in entrambi i casi si tratta di fattori che prescindono dalle condizioni psico-fisiche della vittima.

Secondo motivo: inosservanza della legge pena nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'art. 131 bis cod. pen. (in relazione al capo F).

La sentenza impugnata, quanto alla condotta e al dolo, si è limitata a ripercorrere quanto già in punto di responsabilità aveva argomentato, semplicemente ribadendo l'accertamento di due dei tre segmenti che compongono il reato contestato.

Come già era stato evidenziato in sede di gravame di appello, l'assegno bancario impiegato per il pagamento non era stato pagato dalla banca trattaria, siccome reso insoluto, pare per firma non conforme, da ciò dovendosi ricavare l'esatto contrario di quanto affermato e cioè che vi era stato un indebito arricchimento della persona offesa, perché il dispositivo non era stato regolarmente pagato.

Infine, essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., l'aver ritenuto insidiose le modalità perché la condotta era stata , perpetrata in danno di anziani, rendeva la motivazione del tutto ellittica e, come tale, contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi A e B (fatti commessi rispettivamente il 25/06/2014 ed il 13/08/2014), essendo stata esclusa per le condotte contestate ai capi C), E) ed F), del tutto simile alle prime due.

Va evidenziato in premessa che, secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte nel suo più alto consesso (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095), ai fini dell'integrazione dell'aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso.

2.1. Ritiene il Collegio del tutto condivisibili le argomentazioni spese dai giudici di merito per riconoscere la ricorrenza dell'aggravante in parola per i fatti di reato commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo B) per i quali è stata ritenuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1. In relazione alla prima vicenda (capo A), risulta provato che il Mohannmad, a fine di profitto proprio, con artifizi e raggiri consistiti dapprima nel presentarsi in qualità di addetto al controllo di fughe di gas, riuscendo così ad entrare nell'appartamento della Torri e successivamente convincendo la proprietaria in merito all'obbligatorietà di installare un apparecchio per la rilevazione di fughe di gas, inducendo in tal modo in errore la Torri sulla necessità di installare tale apparecchio e sulla sua affidabilità, procurava a sé medesimo l'ingiusto profitto consistito nel corrispettivo richiesto di 249,00 euro con conseguente danno per la persona offesa.

2.2. Come è noto, le circostanze di persona attengono ad uno stato di debolezza fisica o psichica in cui il soggetto passivo del reato si trovi per qualsiasi motivo.

Esse devono essere conosciute dall'agente e tali da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, la reazione della persona offesa, agevolando la commissione del reato. ) Secondo l'ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (v., da ultimo, Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, Bona, Rv. 277780).

Se è vero, infatti, che l'assolutezza della presunzione, peraltro ancorata ad un presupposto anagrafico quanto mai indeterminato costituito dall"età", confligge apertamente con la necessità di interpretazione conforme a Costituzione delle norme incriminatrici e di quelle che ne aggravano la dimensione sanzionatoria (Corte cost., sentt. n. 48/2015, 213/2013, 57/2013, 110/2012, 331/2011, 164/2011, 265/2010, le presunzioni assolute, specie quando limitano diritti fondamentali della persona, violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, secondo ciò che di regola accade: evenienza che si riscontra segnatamente allorché sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa), è altrettanto vero che occorre accertare, con giudizio controfattuale se, astrattamente, la condotta criminosa avrebbe avuto le medesime probabilità di successo se fosse stata posta in essere in danno di persona non anziana ovvero se detta condotta sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità della vittima di orientarsi nella comprensione degli avvenimenti secondo criteri di normalità (Sez. 2, n. 35997 del 23/09/2010, Licciardello, in motivazione).

2.3. Nella fattispecie, tale diminuzione dell'apprezzamento critico della realtà e la menomazione della capacità reattiva in capo alla Torri (persona anziana, essendo nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dimorante da sola nella propria abitazione) risulta ampiamente provato da una serie di accadimenti fattuali: il primo, che l'agente continuava ad insistere al fine di convincere la Torri ad installare obbligatoriamente il rilevatore per le fughe del gas, confutando le proprie affermazioni con la citazione di leggi ed articoli; il secondo, che la persona offesa firmava un contratto che indicava espressamente come non obbligatoria detta installazione; il terzo, che la stessa provvedeva ad effettuare il pagamento a mezzo assegno bancario e non on-line, modalità quest'ultima che, presupponendo particolari abilità cognitive, avrebbe potuto costituire - a contrario - un indice significativo di una consapevole capacità autogestionale della vittima.

2.4. In relazione alla seconda vicenda (capo B), risulta provato che il Mohammad, a fine di profitto proprio, con artifizi e raggiri consistiti dapprima nel presentarsi in qualità di addetto al controllo di fughe di gas mostrando un cartellino con una fotografia, riuscendo così ad entrare nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, nell'installare un apparecchio senza effettuare alcuna verifica strumentale né tantomeno richiedere l'autorizzazione alla proprietaria, indicendo in tal modo in errore la Mussi sulla necessità di installare tale apparecchio e sulla sua affidabilità, procurava a sé medesimo l'ingiusto profitto consistito nel corrispettivo richiesto di 498,00 euro, con conseguente relativo danno per la proprietaria.

Ferme le considerazioni testè esposte, ritiene il Collegio come anche nei confronti della Mussi (anch'essa persona anziana essendo nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) la ricorrenza dell'aggravante in questione appaia come indiscutibile per le medesime ragioni che si sono indicate per l'omologa vicenda di cui al capo A).

L'analisi della condotta tenuta dalla Mussi conferma, infatti, come nessuna vigile attenzione reattiva la stessa fu in grado di esercitare, in ragione dello stato di confusione in cui la stessa versava.

La sentenza impugnata dà atto del fatto che "nella denuncia la persona offesa parla di diverse cifre, prima di 2.000,00 euro poi di 20.000,00 euro "una cifra che inizia con il 2, forse 2.000,00 euro o 20.000,00 euro", negando di avere scritto sull'assegno la cifra di 498,00 euro, che invece è quella riportata dal contratto e dall'assegno stesso [...] cifra che peraltro, come ricordato dalla persona offesa, è stata suggerita dallo stesso Mohammad.

Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non abbia riconosciuto nessun soggetto in sede di individuazione fotografica conferma ancor di più lo stato emotivo in cui si trovava la stessa, che non è stata in grado di riconoscere l'uomo, nonostante quest'ultimo si fosse presentato alla porta senza alcun indumento volto a coprire i suoi aspetti somatici.

Ulteriore conferma dello stato confusionale della Mussi è la sottoscrizione da parte della stessa del contratto sebbene vi fosse in neretto ed in grassetto la dicitura "non obbligatorio" ...".

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

La speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. con riferimento al capo F), è stata esclusa, con valutazione discrezionale e come tale insindacabile, in ragione dell'impossibilità di ritenere il fatto come di particolare tenuità, essendosi a tal fine evidenziato come "la perdita economica, peraltro non irrisoria per persone anziane, trattandosi di 249 euro nell'anno 2014, tra l'altro non ha interessato solo la persona offesa, ma anche il fratello della stessa, causando ad entrambi disagi e preoccupazioni".

L'ulteriore considerazione che fa riferimento alle modalità insidiose della truffa perpetrata ai danni di anziani, non assume alcuna ulteriore autonoma rilevanza ai fini della compiuta valutazione sulla gravità del fatto. /f) 5

4. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3268/2020 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale, in data 21/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Lecco in data 21/01/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen (capi A e B) e di truffa semplice (capo C), previo riconoscimento del vincolo della continuazione e concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 80,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa semplice (capo F), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 40,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione. Lamentano i ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] motivo: inosservanza della legge pena nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi A e B. L'aggravante in parola, esclusa per i capi C), E) ed F), è stata inopinatamente ritenuta per i capi A) e B), pur in presenza di condotte speculari, indice della medesima serialità. Appare evidente innanzitutto il vizio di mancanza della motivazione, nella parte in cui i giudici di merito hanno dichiarato di attenersi ad un canone di valutazione, senza dare conto del percorso logico che reggeva le conclusioni affermate, ma al contempo anche quello di contraddittorietà della stessa, posto che entrambe le decisioni non si sono confrontate con i risultati cui le stesse erano in altra parte pervenute. L'induzione in errore potrebbe essere conseguita dallo scarso livello di informazione o dalla particolare capacità persuasiva dell'agente, ma in entrambi i casi si tratta di fattori che prescindono dalle condizioni psico-fisiche della vittima. Secondo motivo: inosservanza della legge pena nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'art. 131 bis cod. pen. (in relazione al capo F). La sentenza impugnata, quanto alla condotta e al dolo, si è limitata a ripercorrere quanto già in punto di responsabilità aveva argomentato, semplicemente ribadendo l'accertamento di due dei tre segmenti che compongono il reato contestato. Come già era stato evidenziato in sede di gravame di appello, l'assegno bancario impiegato per il pagamento non era stato pagato dalla banca trattaria, siccome reso insoluto, pare per firma non conforme, da ciò dovendosi ricavare l'esatto contrario di quanto affermato e cioè che vi era stato un indebito arricchimento della persona offesa, perché il dispositivo non era stato regolarmente pagato. Infine, essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., l'aver ritenuto insidiose le modalità perché la condotta era stata , perpetrata in danno di anziani, rendeva la motivazione del tutto ellittica e, come tale, contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi A e B (fatti commessi rispettivamente il 25/06/2014 ed il 13/08/2014), essendo stata esclusa per le condotte contestate ai capi C), E) ed F), del tutto simile alle prime due. Va evidenziato in premessa che, secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095), ai fini dell'integrazione dell'aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. 2.1. Ritiene il Collegio del tutto condivisibili le argomentazioni spese dai giudici di merito per riconoscere la ricorrenza dell'aggravante in parola per i fatti di reato commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo B) per i quali è stata ritenuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. In relazione alla prima vicenda (capo A), risulta provato che il Mohannmad, a fine di profitto proprio, con artifizi e raggiri consistiti dapprima nel presentarsi in qualità di addetto al controllo di fughe di gas, riuscendo così ad entrare nell'appartamento della Torri e successivamente convincendo la proprietaria in merito all'obbligatorietà di installare un apparecchio per la rilevazione di fughe di gas, inducendo in tal modo in errore la Torri sulla necessità di installare tale apparecchio e sulla sua affidabilità, procurava a sé medesimo l'ingiusto profitto consistito nel corrispettivo richiesto di 249,00 euro con conseguente danno per la persona offesa. 2.2. Come è noto, le circostanze di persona attengono ad uno stato di debolezza fisica o psichica in cui il soggetto passivo del reato si trovi per qualsiasi motivo. Esse devono essere conosciute dall'agente e tali da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, la reazione della persona offesa, agevolando la commissione del reato. ) Secondo l'ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (v., da ultimo, Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, Bona, Rv. 277780). Se è vero, infatti, che l'assolutezza della presunzione, peraltro ancorata ad un presupposto anagrafico quanto mai indeterminato costituito dall"età", confligge apertamente con la necessità di interpretazione conforme a Costituzione delle norme incriminatrici e di quelle che ne aggravano la dimensione sanzionatoria (Corte cost., sentt. n. 48/2015, 213/2013, 57/2013, 110/2012, 331/2011, 164/2011, 265/2010, le presunzioni assolute, specie quando limitano diritti fondamentali della persona, violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, secondo ciò che di regola accade: evenienza che si riscontra segnatamente allorché sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa), è altrettanto vero che occorre accertare, con giudizio controfattuale se, astrattamente, la condotta criminosa avrebbe avuto le medesime probabilità di successo se fosse stata posta in essere in danno di persona non anziana ovvero se detta condotta sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità della vittima di orientarsi nella comprensione degli avvenimenti secondo criteri di normalità (Sez. 2, n. 35997 del 23/09/2010, Licciardello, in motivazione). 2.3. Nella fattispecie, tale diminuzione dell'apprezzamento critico della realtà e la menomazione della capacità reattiva in capo alla Torri (persona anziana, essendo nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dimorante da sola nella propria abitazione) risulta ampiamente provato da una serie di accadimenti fattuali: il primo, che l'agente continuava ad insistere al fine di convincere la Torri ad installare obbligatoriamente il rilevatore per le fughe del gas, confutando le proprie affermazioni con la citazione di leggi ed articoli; il secondo, che la persona offesa firmava un contratto che indicava espressamente come non obbligatoria detta installazione; il terzo, che la stessa provvedeva ad effettuare il pagamento a mezzo assegno bancario e non on-line, modalità quest'ultima che, presupponendo particolari abilità cognitive, avrebbe potuto costituire - a contrario - un indice significativo di una consapevole capacità autogestionale della vittima. 2.4. In relazione alla seconda vicenda (capo B), risulta provato che il Mohammad, a fine di profitto proprio, con artifizi e raggiri consistiti dapprima nel presentarsi in qualità di addetto al controllo di fughe di gas mostrando un cartellino con una fotografia, riuscendo così ad entrare nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, nell'installare un apparecchio senza effettuare alcuna verifica strumentale né tantomeno richiedere l'autorizzazione alla proprietaria, indicendo in tal modo in errore la Mussi sulla necessità di installare tale apparecchio e sulla sua affidabilità, procurava a sé medesimo l'ingiusto profitto consistito nel corrispettivo richiesto di 498,00 euro, con conseguente relativo danno per la proprietaria. Ferme le considerazioni testè esposte, ritiene il Collegio come anche nei confronti della Mussi (anch'essa persona anziana essendo nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) la ricorrenza dell'aggravante in questione appaia come indiscutibile per le medesime ragioni che si sono indicate per l'omologa vicenda di cui al capo A). L'analisi della condotta tenuta dalla Mussi conferma, infatti, come nessuna vigile attenzione reattiva la stessa fu in grado di esercitare, in ragione dello stato di confusione in cui la stessa versava. La sentenza impugnata dà atto del fatto che "nella denuncia la persona offesa parla di diverse cifre, prima di 2.000,00 euro poi di 20.000,00 euro "una cifra che inizia con il 2, forse 2.000,00 euro o 20.000,00 euro", negando di avere scritto sull'assegno la cifra di 498,00 euro, che invece è quella riportata dal contratto e dall'assegno stesso [...] cifra che peraltro, come ricordato dalla persona offesa, è stata suggerita dallo stesso Mohammad. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non abbia riconosciuto nessun soggetto in sede di individuazione fotografica conferma ancor di più lo stato emotivo in cui si trovava la stessa, che non è stata in grado di riconoscere l'uomo, nonostante quest'ultimo si fosse presentato alla porta senza alcun indumento volto a coprire i suoi aspetti somatici. Ulteriore conferma dello stato confusionale della Mussi è la sottoscrizione da parte della stessa del contratto sebbene vi fosse in neretto ed in grassetto la dicitura "non obbligatorio" ...". 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. con riferimento al capo F), è stata esclusa, con valutazione discrezionale e come tale insindacabile, in ragione dell'impossibilità di ritenere il fatto come di particolare tenuità, essendosi a tal fine evidenziato come "la perdita economica, peraltro non irrisoria per persone anziane, trattandosi di 249 euro nell'anno 2014, tra l'altro non ha interessato solo la persona offesa, ma anche il fratello della stessa, causando ad entrambi disagi e preoccupazioni". L'ulteriore considerazione che fa riferimento alle modalità insidiose della truffa perpetrata ai danni di anziani, non assume alcuna ulteriore autonoma rilevanza ai fini della compiuta valutazione sulla gravità del fatto. /f) 5 4. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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