CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 20620/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9111 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale elettivamente si domicilia in Roma, presso la cancelleria della Corte suprema di Cassazione -controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza n. 8312/7/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 6 ottobre 2014; RG n. 9111/2015 [OSCURATO:PERSONA]-Ma stensore udita la relazione resa nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che, in esito a una verifica, è risultato che le società D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano emesso, nei confronti della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], fatture senza l'applicazione dell'iva, in base all'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633/72, laddove, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, le società, che svolgevano attività di compro oro usato, avrebbero dovuto fatturare importi comprensivi di iva; - l'Agenzia ha quindi irrogato all'acquirente s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] una sanzione per un importo complessivo di euro 50.977,00, per mancata regolarizzazione, a norma dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97; - la contribuente ha il relativo avviso, senza successo in primo grado; - di contro la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello della società, sostenendo che non fosse riscontrabile l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione del regime d'inversione contabile e che, anzi, gli atti di cessione di oggetti usati in oro, in quanto strumentali a un'attività di lavorazione e di trasformazione a cura della cessionaria, sembravano proprio rispondenti a quel regime; - contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui la contribuente risponde con controricorso e ricorso incidentale, anch'esso articolato in un motivo. Considerato che: - infondata è l'eccezione di tardività della notificazione del ricorso, spedito il 7 aprile 2015, contro una sentenza depositata in data 6 ottobre 2014, perché il 7 aprile 2015 fa seguito a due giorni festivi; RG n. 9111/2015 [OSCURATO:PERSONA]-M ia estensore - altresì infondata è l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, che, diversamente da quanto obiettato in controricorso, aggredisce in diritto la sentenza impugnata; - nel merito, il ricorso principale, col quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633/72, dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 41/95, conv. con I. n. 85/95, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., è fondato, alla luce dell'orientamento di questa Corte (espresso da Cass. nn. 11927 e 11928/21, nonché n. 35923/21), secondo cui, in tema di iva, il regime dell'inversione contabile previsto dall'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633/72, che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, pone in capo al cessionario, anziché al cedente, l'obbligo di assolvere l'imposta, trova fondamento, secondo la disciplina unionale cui quella interna è conformata, nell'esigenza di prevenire il rischio di frodi fiscali, che è tanto maggiore quanto più elevato è il tenore dell'oro che forma oggetto della fornitura; pertanto, ai fini dell'applicabilità del predetto regime, in luogo di quello diverso del margine concernente il commercio degli oggetti di occasione, è necessario che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo e che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma. Laddove nel caso in esame il giudice d'appello si è contentato della visura camerale delle società cedenti, da cui risulta, come oggetto sociale, tra l'altro, la fabbricazione, la lavorazione e la trasformazione di pietre e metalli preziosi, pur riferendo che le cessioni avevano avuto ad oggetto oggetti usati; - il ricorso principale è quindi accolto; - ne risulta assorbito quello incidentale, col quale si aggredisce la compensazione delle spese; - la sentenza va quindi cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione. RG n. 9111/2015 [OSCURATO:PERSONA]-Ma nsore Per questi motivi accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione. Così deciso in Roma