CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 1961
Cassazione n. 46197/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/9/1961 avverso la sentenza del 12/11/2020 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 18399 del 12 novembre 2020 la Quarta sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 1 marzo 2018 del Tribunale di Bologna (di conferma della condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. pronunciata il 27 ottobre 2015 dal Giudice di pace di Bologna), condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della Cassa delle Ammende. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato un errore percettivo del Collegio, incidente sul processo formativo della volontà dello stesso, nella parte in cui, pur dando atto del deposito di una memoria, il 9 marzo 2020, con la quale il ricorrente aveva chiesto di dichiarare estinto il reato ascrittogli, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, nonostante la persona offesa, successivamente alla proposizione del ricorso e come esposto in detta memoria, avesse dichiarato di rinunciare al ricorso immediato al giudice di pace a seguito del quale aveva avuto inizio il procedimento, con la conseguente erroneità del mancato rilievo da parte del Collegio della Corte di cassazione di una causa di estinzione del reato, dovuta a errore di fatto. Ha quindi chiesto alla Corte di cassazione di pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato contestatogli. 3. Il Procuratore Generale nelle sue richieste scritte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, evidenziando come anche alla dichiarazione di inammissibilità per rinuncia conseguano la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Quarta sezione penale di questa Corte, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 1 marzo 2018 del Tribunale di Bologna (di conferma della condanna dello stesso Malgheri per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. pronunziata dal Giudice di pace di Bologna con sentenza del 27 ottobre 2015). 2 j" L Nel corso di tale giudizio di legittimità il ricorrente, con memoria del 9 marzo 2020, aveva formulato un motivo di nuovo di ricorso, volto a ottenere la declaratoria di estinzione del reato a seguito della rinuncia al ricorso immediato da parte della persona offesa, allegando copia di tale dichiarazione di rinuncia e della relativa accettazione. 3. Poiché la rinuncia da parte della persona offesa al ricorso immediato al giudice di pace, a seguito del quale, ai sensi degli artt. 21 e seguenti del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), abbia avuto inizio il procedimento, determina, se accettata, l'estinzione del reato, essendo equiparabile alla remissione di querela, data l'equiparazione legislativa, da parte del citato art. 21 d.lgs. 274/2000, degli effetti della presentazione del ricorso immediato a quelli propri della querela (v. Sez. 3, n. 42427 del 05/10/2011, Ghedin, Rv. 251591; conf. Sez. 4, n. 7366 del 06/02/2014, Agrati, Rv. 259328; nonché Sez. 5, n. 20529 del 07/03/2019, Casareale, Rv. 275310), il Collegio della Quarta sezione penale avrebbe dovuto prendere atto della avvenuta verificazione di tale causa di estinzione del reato, essendo state allegate alla memoria le dichiarazioni di rinuncia al ricorso immediato della persona offesa e di accettazione di tale rinuncia da parte del ricorrente, e, conseguentemente, dichiarare estinto il reato contestato all'imputato, annullando senza rinvio la sentenza impugnata. 4. Tale omissione è chiaramente riconducibile a un errore materiale, dovuto all'omesso rilievo di una causa estintiva del reato contestato di cui il ricorrente aveva tempestivamente e ritualmente informato il Collegio, cui può porsi rimedio direttamente, in quanto l'art. 625 bis, comma 4, cod. proc. pen., dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, cosicché la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare una immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice "correzione" di quella precedente, ma la sostituisce "in toto" (così Sez. 3, n. 15307 del 05/03/2020, Recuig, Rv. 279754). 5. Ne consegue che la sentenza della Quarta sezione penale oggetto del ricorso straordinario in esame deve essere revocata e quella del Tribunale di Bologna del 1 marzo 2018 impugnata dal ricorrente deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela. P.Q.M. Revoca la sentenza della Corte di cassazione, Quarta sezione penale, n. 18339 del 12/11/2020, e annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Bologna del 1 marzo 2018 per essere il reato estinto per remissione della querela. Pone le spese del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere estensore