CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 1987
Cassazione n. 00065/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/10/1987 avverso l'ordinanza del 26/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di VAIANA [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Magistrato di Sorveglianza di Trapani ha revocato in data 26.3.2024 la pena sostitutiva della detenzione domiciliare applicata con sentenza del Tribunale di Marsala del 28.11.2023; Rilevato che la revoca è stata disposta sulla base di una comunicazione di notizia di reato del Commissariato di Castelvetrano, la quale segnalava che il detenuto domiciliare si fosse reso responsabile in data 12.1.2024 dei reati di violazione di domicilio, lesioni personali, minaccia e danneggiamento, dal che il Magistrato di Sorveglianza faceva discendere una valutazione di elevata pericolosità sociale e di sostanziale inaffidabilità del condannato; Evidenziato che con l'unico motivo di ricorso si lamenta che il provvedimento di revoca abbia ritenuto la sussistenza di gravi indizi di reità circa la riconducibilità del fatto denunciato a Vaiana, senza dare il giusto rilievo alla circostanza che era stata ritrattata la prima indicazione del ricorrente quale autore dei fatti, fornita nell'immediatezza agli operatori della pattuglia intervenuta sul posto da una sola delle persone offese; Considerato, dunque, che il ricorso, con tutta evidenza, sollecita l'attribuzione, alle prove prese in considerazione nel provvedimento impugnato, di un significato differente da quello attribuitogli dal Magistrato di Sorveglianza (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12.2.2021, Rv. 280747 - 01) e chiede al giudice di legittimità la non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata con l'autonoma adozione di parametri diversi di ricostruzione dei fatti (Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., perché, consistendo in una mera censura di merito agli apprezzamenti degli elementi di fatto, è stato proposto per motivi diversi da quelli consentiti; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.