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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 25228/2023

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seguente ORDINANZA ( te~ ) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 del GIP TRIBUNALE di PALMI Ivo v,Sdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati contestatigli (capi 1), artt. 10, 14 legge n. 497 del 1994; 2), art. 648 cod. pen.; 3), art. 697 cod. pen.; capo 4), art. 2.3 legge n. 110 del 1975; capo 5) art. 648 cod. pen.), nella misura di anni tre mesi due di reclusione ed euro mille di multa, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e non si deduce che questo prevedesse anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche, asseritamente negate senza motivazione espressa.

Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA ( te~ ) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 del GIP TRIBUNALE di PALMI Ivo v,Sdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati contestatigli (capi 1), artt. 10, 14 legge n. 497 del 1994; 2), art. 648 cod. pen.; 3), art. 697 cod. pen.; capo 4), art. 2.3 legge n. 110 del 1975; capo 5) art. 648 cod. pen.), nella misura di anni tre mesi due di reclusione ed euro mille di multa, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e non si deduce che questo prevedesse anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche, asseritamente negate senza motivazione espressa. Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 25228/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris