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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 14702/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, sollecitando in parte una rivalutazione delle prove, anche in ordine all'attendibilità della parte civile, che sono state già esaminate e risolte nel giudizio di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede; ritenuto che è manifestamente infondato il motivo volto a censurare l'omessa ammissione di un teste a difesa ex art. 507 cod. proc. pen., posto che la necessità dell'integrazione probatoria costituisce una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità ove la Corte di appello abbia dato un'adeguata giustificazione delle ragioni per cui le prove già acquisite sono idonee a definire il giudizio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere es)efiore [OSCURATO:PERSONA],st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, sollecitando in parte una rivalutazione delle prove, anche in ordine all'attendibilità della parte civile, che sono state già esaminate e risolte nel giudizio di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede; ritenuto che è manifestamente infondato il motivo volto a censurare l'omessa ammissione di un teste a difesa ex art. 507 cod. proc. pen., posto che la necessità dell'integrazione probatoria costituisce una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità ove la Corte di appello abbia dato un'adeguata giustificazione delle ragioni per cui le prove già acquisite sono idonee a definire il giudizio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere es)efiore [OSCURATO:PERSONA],st