CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04011/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta documentale semplice, commesso nella qualità di legale rappresentante della "E.R. [OSCURATO:PERSONA]" S.r.l., dichiarata fallita il 29 novembre 2017; - che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con un solo motivo, con il quale ha dedotto errori in diritto e vizi motivazionali in punto di affermazione della responsabilità; - che, con dichiarazione in data 3 ottobre 2025 (tramessa in Cancelleria tramite PEC in data 6 ottobre e 3 novembre 2025) il procuratore speciale del ricorrente (che ha ritualmente documentato l'investitura ricevuta), [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al ricorso; - che il ricorso è inammissibile e che si deve disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommo di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]