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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21412/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della Corte di appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen-tenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catanzaro ha confer-mato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Cosenza in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, deducendo, con due motivi: Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio della moti-vazione in ordine all'affermazione della responsabilità, contestando la destinazione allo spaccio della sostanza stùpefacente rinvenuta, ben compatibile con un uso personale.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motiva-zione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2.

Il ricorso espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disat-tese con argomenti giuridici non scanditi da specifica critica.

Inoltre, sono volte aa prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, del tutto avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emer-genze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Invero la sentenza impugnata ha spiegato in maniera puntuale le ragioni per le quali ha escluso che la sostanza stupefacente del tipo hashish fosse destinata all'uso personale.

In proposito ha valorizzato il dato quantitativo in ragione del principio attivo superiore al 70%, da cui erano ricavabili 39 dosi medie singole, la suddivisione in involucri, le modalità di occultamento in due distinti immobili, nonché il rinvenimento, all'interno di cia-scuno di essi, di bilancini di precisione intrisi di sostanza stupefacente.

A quanto detto è stato aggiunto che il ricorrente non ha dimostrato una con-dizione di tossicodipendenza tale da giustificare il possesso della sostanza per uso personale.

Come ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedi-mento cui si riferisce.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

3. Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. occorre preliminarmente ricordare che il giudizio richiesto a tal fine implica una valutazione complessiva della vicenda concreta, da compiersi alla luce delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.

In tal senso, le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice è tenuto ad effettuare un apprezzamento unitario di tutte le peculiarità del fatto storico, valorizzando congiuntamente gli elementi desumibili dalla concreta offensività della condotta (S.U., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente escluso la configura-bilità della causa di non punibilità valorizzando una pluralità di elementi ostativi, non limitati al dato quantitativo dello stupefacente detenuto, ma estesi soprattutto alla personalità del reo ed alla serialità delle 'condotte.

In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato l'esistenza di precedenti specifici in materia di stupefa-centi, tra cui una condanna relativa a cinque distinti episodi di cessione illecita di sostanza stupefacente, unificati dal vincolo della continuazione, nonché un'ulte-riore sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

Da tali precedenti la Corte territoriale ha ritenuto delineata una condizione di abitualità criminosa ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Sul punto,le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini della configurabilità della causa di non punibilità, il comportamento deve' ritenersi abituale quando l'autore abbia com-messo almeno altri due illeciti, oltre a quello oggetto del giudizio, anche se accer-tati successivamente (S.U., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

Proprio tale situazione ricorre nel caso in esame, in cui la condotta per cui si procede si inserisce in un percorso criminoso reiterato e non episodico, risultando preceduta da plurimi reati della medesima indole.

Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata si sottrae a cen-sure, avendo correttamente ravvisato nella reiterazione delle condotte di spaccio un indice sintomatico di abitualità incompatibile con la particolare tenuità del fatto.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della Corte di appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen-tenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catanzaro ha confer-mato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Cosenza in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, deducendo, con due motivi: Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio della moti-vazione in ordine all'affermazione della responsabilità, contestando la destinazione allo spaccio della sostanza stùpefacente rinvenuta, ben compatibile con un uso personale. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motiva-zione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2. Il ricorso espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disat-tese con argomenti giuridici non scanditi da specifica critica. Inoltre, sono volte aa prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, del tutto avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emer-genze processuali valorizzate dai giudici di merito. Invero la sentenza impugnata ha spiegato in maniera puntuale le ragioni per le quali ha escluso che la sostanza stupefacente del tipo hashish fosse destinata all'uso personale. In proposito ha valorizzato il dato quantitativo in ragione del principio attivo superiore al 70%, da cui erano ricavabili 39 dosi medie singole, la suddivisione in involucri, le modalità di occultamento in due distinti immobili, nonché il rinvenimento, all'interno di cia-scuno di essi, di bilancini di precisione intrisi di sostanza stupefacente. A quanto detto è stato aggiunto che il ricorrente non ha dimostrato una con-dizione di tossicodipendenza tale da giustificare il possesso della sostanza per uso personale. Come ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedi-mento cui si riferisce. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 3. Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. occorre preliminarmente ricordare che il giudizio richiesto a tal fine implica una valutazione complessiva della vicenda concreta, da compiersi alla luce delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. In tal senso, le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice è tenuto ad effettuare un apprezzamento unitario di tutte le peculiarità del fatto storico, valorizzando congiuntamente gli elementi desumibili dalla concreta offensività della condotta (S.U., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente escluso la configura-bilità della causa di non punibilità valorizzando una pluralità di elementi ostativi, non limitati al dato quantitativo dello stupefacente detenuto, ma estesi soprattutto alla personalità del reo ed alla serialità delle 'condotte. In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato l'esistenza di precedenti specifici in materia di stupefa-centi, tra cui una condanna relativa a cinque distinti episodi di cessione illecita di sostanza stupefacente, unificati dal vincolo della continuazione, nonché un'ulte-riore sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Da tali precedenti la Corte territoriale ha ritenuto delineata una condizione di abitualità criminosa ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Sul punto,le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini della configurabilità della causa di non punibilità, il comportamento deve' ritenersi abituale quando l'autore abbia com-messo almeno altri due illeciti, oltre a quello oggetto del giudizio, anche se accer-tati successivamente (S.U., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Proprio tale situazione ricorre nel caso in esame, in cui la condotta per cui si procede si inserisce in un percorso criminoso reiterato e non episodico, risultando preceduta da plurimi reati della medesima indole. Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata si sottrae a cen-sure, avendo correttamente ravvisato nella reiterazione delle condotte di spaccio un indice sintomatico di abitualità incompatibile con la particolare tenuità del fatto. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara in P.Q.M
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