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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 10017/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03GKREB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso in relazione alla qualificazione delle condotte contestate al capo 1) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; che la Corte d'appello in relazione alla richiesta di qualificazione del fatto come delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha correttamente fatto applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite a mente del quale "la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente" (cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo) in particolare, si è correttamente esclusa la ricorrenza della differente ipotesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni tenuto conto che l'imputato ha agito al fine di procurare a sé un ingiusto profitto, nella consapevolezza che quanto pretendeva non era giuridicamente azionabile, e non invece nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competeva; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha correttamente motivato a pag. 5 dell'impugnata sentenza le ragioni del diniego, essendosi fatto riferimento al rilievo del pregiudizio arrecato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03GKREB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso in relazione alla qualificazione delle condotte contestate al capo 1) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; che la Corte d'appello in relazione alla richiesta di qualificazione del fatto come delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha correttamente fatto applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite a mente del quale "la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente" (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo) in particolare, si è correttamente esclusa la ricorrenza della differente ipotesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni tenuto conto che l'imputato ha agito al fine di procurare a sé un ingiusto profitto, nella consapevolezza che quanto pretendeva non era giuridicamente azionabile, e non invece nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competeva; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha correttamente motivato a pag. 5 dell'impugnata sentenza le ragioni del diniego, essendosi fatto riferimento al rilievo del pregiudizio arrecato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere E
Sentenza Cassazione n. 10017/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris