CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15432/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 22 giugno 2017, n. 103. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/