CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 1975
Cassazione n. 19164/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; krtRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal ricorrente depositata solo in data di ieri e dunque tardiva; considerato che il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1) Erronea applicazione della legge penale - inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza - mancata assunzione di una prova decisiva - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; 2) Erronea e superficiale valutazione delle prove; 3) Mancata o manifesta illogicità della motivazione; 4) Violazione di legge - illogicità della decisione; 5)Illogicità della decisione - assoluzione ex art. 530, comma II c.p.p.; 6) Violazione di legge - riduzione della pena - applicazione dei benefici di legge; ritenuto che, a fronte della congrua e non illogica motivazione della sentenza impugnata con cui si è accolta l'unica richiesta della difesa in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato truffa oggetto del presente procedimento e i reati già oggetto di unificazione da parte del Tribunale di Benevento, con provvedimento del 13 novembre 2023, deve rilevarsi come i suddetti motivi di ricorso sono tutti privi dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; che, infatti, prospettando deduzioni generiche, meramente evocative di presunti vizi connotanti la sentenza impugnata, il ricorso in esame non indica con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto giustificanti le richieste avanzate, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che, in particolare, le censure di cui ai numeri 1), 2) e 5) non sono neppure consentite dalla legge in questa sede, in quanto, contestando la valutazione delle emergenze probatorie effettuata dai giudici di merito, oltre a non essere state previamente dedotte in sede di appello, con conseguente non consentita interruzione della catena devolutiva (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di, Rv. 274346 - 01), esse fuoriescono dal perimetro del sindacato di legittimità, che il calcolo della sanzione è stato correttamente motivato, peraltro in termini favorevoli alle richiesta del ricorrente (cfr. fg. 3 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] DEPOS!TATA iN CANH 27 2026 tlFbeziJ 2iiiNt Sanai'