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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 44107/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 04/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, del tutto aspecifico e meramente ripetitivo del motivo di appello, che censura la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova e alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione logica, persuasiva e del tutto priva di aporie (si veda, in proposito, pag. 2 sul rinvenimento dei beni di provenienza furtiva nell'auto in uso all'imputato e sulla violenza da questi esercitata nei confronti dei militari per sfuggire al controllo, nonché sull'assenza di una valida giustificazione relativa alle circostanze di acquisto dei beni, quali elementi idonei a integrare il dolo della ricettazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] I .l Pr idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 04/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, del tutto aspecifico e meramente ripetitivo del motivo di appello, che censura la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova e alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione logica, persuasiva e del tutto priva di aporie (si veda, in proposito, pag. 2 sul rinvenimento dei beni di provenienza furtiva nell'auto in uso all'imputato e sulla violenza da questi esercitata nei confronti dei militari per sfuggire al controllo, nonché sull'assenza di una valida giustificazione relativa alle circostanze di acquisto dei beni, quali elementi idonei a integrare il dolo della ricettazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] I .l Pr idente
Sentenza Cassazione n. 44107/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris