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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 1990

Cassazione n. 08638/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1990 avverso la sentenza del 14/09/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI/dato avviso alleADaFti, ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni di reclusione e 14.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento e alla correttezza della qualificazione giuridica della condotta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la

I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto (prospettata solo genericamente e in modo assertivo, senza alcun riferimento alla condotta, alla sua qualificazione e all'errore che sarebbe stato commesso nel qualificarla) e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e nuovamente in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1990 avverso la sentenza del 14/09/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI/dato avviso alleADaFti, ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni di reclusione e 14.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento e alla correttezza della qualificazione giuridica della condotta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto (prospettata solo genericamente e in modo assertivo, senza alcun riferimento alla condotta, alla sua qualificazione e all'errore che sarebbe stato commesso nel qualificarla) e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e nuovamente in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022
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