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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33231/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 15/5/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in data 7/12/2018, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 697 cod. pen. oggetto del capo d) perché estinto per prescrizione e, rideterminata la pena in anni tre, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 567,00 di multa, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli art. 14 L. 497 del 1974 (capo a, condotte in parte ritenute assorbite nel capo b), art. 23, comma 3, L. 110 del 1975 (capo b) e 648 cod. pen. (capo c).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per tutti i reati contestati.

Nel primo motivo la difesa censura il ragionamento seguito dalla Corte territoriale quanto alla riferibilità delle armi al ricorrente evidenziando la totale carenza di prove che questi abbia detenuto e poi ceduto le armi oggetto dei capi di imputazione.

La circostanza che il sacco sia stato rinvenuto nell'abitazione della madre, infatti, non consentirebbe comunque di attribuire le armi all'imputato in quanto gli elementi indicati (il peso del sacco che la donna anziana non avrebbe potuto trasportare della cascina, le dichiarazioni del teste e la circostanza che al ricorrente era stato vietato molti anni prima di detenere armi) non sarebbe idonei a fondare la condanna, ciò anche considerato che non sarebbe mai emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva commissionato a Russo la realizzazione di un silenziatore.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al -mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all'imputato, soggetto sostanzialmente incensurato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità.

La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce esclusivamente alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Il sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, d'altro canto, non può investire l'intrinseca attendibilità delle prove e il risultato della loro interpretazione, né può riguardare il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma deve limitarsi ad accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati secondo le regole della logica e del diritto e in base a uno sviluppo argomentativo congruo, che dia conto in termini di corretta consequenzialità delle conclusioni raggiunte, senza poter mai opporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dalle sentenze di merito, anche se altrettanto logica e plausibile.

Alla Corte di cassazione, quindi, è precluso, e pertanto i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.o Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428 - 01; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217 - 01; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 01).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sostanziale riferibilità al ricorrente del sacco rinvenuto sul davanzale della casa dell'anziana madre (fondata sul peso del sacco, circa 21 kg, e dell'inverosimile spiegazione fornita dalla madre, circostanza questa peraltro verificata dalla polizia giudiziaria, nonché sulle dichiarazioni del teste Russo che ha espressamente riconosciuto il "pezzo di tubo" come il silenziatore artigianale da lui realizzato per il ricorrente)logni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente («esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione», in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217 - 01).

3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all'imputato, soggetto sostanzialmente incensurato.

La doglianza, anche questa impropriamente formulata nei termini della violazione di legge, è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, f dell'effettivo disvalore condotta, del coinvolgimento della madre anziana e che la ricettazione riguardava numerose armi.

Le censure mosse a tale percorso argonnentativo che risulta lineare, sono prive di effettiva consistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244 - 01; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419 - 01).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 15/5/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in data 7/12/2018, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 697 cod. pen. oggetto del capo d) perché estinto per prescrizione e, rideterminata la pena in anni tre, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 567,00 di multa, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli art. 14 L. 497 del 1974 (capo a, condotte in parte ritenute assorbite nel capo b), art. 23, comma 3, L. 110 del 1975 (capo b) e 648 cod. pen. (capo c). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per tutti i reati contestati. Nel primo motivo la difesa censura il ragionamento seguito dalla Corte territoriale quanto alla riferibilità delle armi al ricorrente evidenziando la totale carenza di prove che questi abbia detenuto e poi ceduto le armi oggetto dei capi di imputazione. La circostanza che il sacco sia stato rinvenuto nell'abitazione della madre, infatti, non consentirebbe comunque di attribuire le armi all'imputato in quanto gli elementi indicati (il peso del sacco che la donna anziana non avrebbe potuto trasportare della cascina, le dichiarazioni del teste e la circostanza che al ricorrente era stato vietato molti anni prima di detenere armi) non sarebbe idonei a fondare la condanna, ciò anche considerato che non sarebbe mai emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva commissionato a Russo la realizzazione di un silenziatore. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al -mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all'imputato, soggetto sostanzialmente incensurato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce esclusivamente alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Il sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, d'altro canto, non può investire l'intrinseca attendibilità delle prove e il risultato della loro interpretazione, né può riguardare il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma deve limitarsi ad accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati secondo le regole della logica e del diritto e in base a uno sviluppo argomentativo congruo, che dia conto in termini di corretta consequenzialità delle conclusioni raggiunte, senza poter mai opporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dalle sentenze di merito, anche se altrettanto logica e plausibile. Alla Corte di cassazione, quindi, è precluso, e pertanto i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.o Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428 - 01; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217 - 01; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 01). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sostanziale riferibilità al ricorrente del sacco rinvenuto sul davanzale della casa dell'anziana madre (fondata sul peso del sacco, circa 21 kg, e dell'inverosimile spiegazione fornita dalla madre, circostanza questa peraltro verificata dalla polizia giudiziaria, nonché sulle dichiarazioni del teste Russo che ha espressamente riconosciuto il "pezzo di tubo" come il silenziatore artigianale da lui realizzato per il ricorrente)logni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente («esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione», in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217 - 01). 3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all'imputato, soggetto sostanzialmente incensurato. La doglianza, anche questa impropriamente formulata nei termini della violazione di legge, è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, f dell'effettivo disvalore condotta, del coinvolgimento della madre anziana e che la ricettazione riguardava numerose armi. Le censure mosse a tale percorso argonnentativo che risulta lineare, sono prive di effettiva consistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244 - 01; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419 - 01). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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