CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo(-impugnazione) proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena presso la Casa circondariale di Viterbo, avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Viterbo in materia di rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 CEDU. Evidenzia il provvedimento in esame che il Magistrato di sorveglianza risulta avere effettuato una valutazione di tutte le doglianze proposte dal detenuto, sia singolarmente che complessivamente, giungendo alla conclusione che il livello di sofferenza asseritamente patito dal suddetto in relazione alle doglianze obiettivamente riscontrate non superava il livello di afflizione inerente allo stato detentivo; e in particolare accertando che: - il reclamante non aveva sofferto il problema del sovraffollamento carcerario, essendo stato sempre allocato in cella singola con 9.27 mq. di spazio disponibile (peraltro questione mai sollevata); - le illegittimità del divieto di cottura dei cibi in cella, del divieto di scambio di oggetti tra detenuti dello stesso gruppo di socialità e delle disposizioni più restrittive in materia di ore d'aria e di socialità, come recentemente dichiarate dalla giurisprudenza della Consulta e della Suprema Corte, non potevano per il periodo precedente a tali pronunce, costituire una sofferenza di tale gravità da integrare una sicura violazione dell'art. 3 Cedu (anche perché i relativi diritti alla socialità e alla salute alimentare erano stati comunque garantiti benché non in maniera così piena come stabilito dalle alte corti nazionali); - l'asserita scarsa illuminazione naturale e artificiale all'interno della stanza, effettuate specifiche misurazioni tecniche, si era rivelata, invece, sufficiente e comunque non era stato documentato dall'istante il nesso causale tra tale doglianza e la pretesa lesione del diritto alla salute (la problematica di cataratta agli occhi); - l'acqua calda, pur non presente nel bagno all'interno della stanza per problematiche strutturali di impianto, era comunque assicurata nell'area comune delle docce fruibili tutti i giorni (e da lì poteva essere sempre prelevata); - la lamentata contaminazione dell'acqua per un limitato periodo di tempo era stata, comunque, risolta dall'istituto con l'installazione di specifico impianto di dearsenificazione e nelle more ai detenuti si era provveduto a fornire gratuitamente acqua imbottigliata. Ritiene, quindi, il Tribunale di sorveglianza che le valutazioni effettuate dal provvedimento impugnato circa le restrizioni delle ore d'aria del detenuto sottoposto al regime differenziato e derivanti dai divieti della cottura dei cibi e dello scambio di oggetti tra detenuti preesistenti alle ultime pronunce sono conformi alla giurisprudenza di legittimità per la quale tali restrizioni non integrano di per se stesse violazione di diritti soggettivi, salva la dimostrazione di • un'efficacia causale diretta con la lesione di un diritto fondamentale di gravità tale da costituire un trattamento disumano ai sensi dell'art. 3 Cedu. Osserva, infine, sempre detto Tribunale che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non è censurabile «neppure sotto il profilo del mancato riferimento ad uno specifico apprezzamento del Rapporto del CPT del marzo 2019 (allegato all'istanza) poiché, innanzitutto, tale documento - sebbene utile come riferimento - ha natura generale , indicativa e comunque non vincolante; e, in secondo luogo, il giudicante ha sempre ampia discrezionalità di valutazione di ogni documento prodotto alla luce della specificità del caso e della istruttoria acquisita (come è avvenuto nel caso concreto)» Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore. Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 35 ter I. n. 354 del 1975 e dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cedu. Lamenta la difesa la mancata riunione dei procedimenti relativi ai due reclami presentati da [OSCURATO:PERSONA], nascenti come parte di un'unica istanza, in ragione del carico dell'udienza e per l'assenza di ragioni di urgenza. Si duole il difensore che detta mancata riunione abbia determinato una violazione dell'art. 35 ter, impedendo una valutazione complessiva e unitaria delle condizioni di carcerazione, come richiesta dalla Corte di cassazione, in ultimo anche a Sezioni Unite (n. 6551/2021), e dalla Corte Edu. Con il secondo motivo il difensore deduce violazione dell'art. 35 ter I. n. 354 del 1975 in relazione all'art. 3 Cedu. La difesa si duole che il Tribunale di sorveglianza si sia confrontato con alcune sole delle doglianze proposte col reclamo e non abbia tenuto conto dei parametri della pronuncia ultima delle Sezioni Unite, sottovalutando anche il confronto col rapporto CPT allegato dalla difesa, che a seguito di ispezione effettuata presso la sezione 41 bis di Viterbo aveva evidenziato una serie di criticità, e che invece avrebbe un ruolo fondamentale come riconosciuto non solo dalle Sezioni Unite ma dalla Corte Edu (par. 33 della sentenza Clasens c.Belgio in cui se ne ricorda il ruolo preventivo, di monitoraggio delle condizioni di detenzione e di elaborazione di standard al riguardo). La difesa insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Senza dubbio manifestamente infondata è la doglianza, di cui al primo motivo di impugnazione, della mancata riunione tra due procedimenti, a fronte di un provvedimento, come ammesso dallo stesso ricorrente, motivato sul punto, rientrando, invero, la riunione dei procedimenti nei poteri discrezionali del Giudice.Le restanti doglianze, di cui al secondo motivo di ricorso, poi, non individuano singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tendono in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti applicativi del provvedimento adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, con argomentazioni, che rispondono ai rilievi già formulati in sede di reclamo in modo non solo non manifestamente illogico ma scevro da vizi di interpretazione delle norme di cui si assume la violazione, con cui il ricorrente non si confronta, riproponendo in questa sede i medesimi rilievi e reiterando la richiesta di rivalutazione degli elementi a fondamento del rigetto del reclamo. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell