CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25851/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Milano, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti risultava univocamente orientato contro [OSCURATO:PERSONA], essendo incontroverso che l'imputato, dopo avere modificato il proprio cognome, si trovava illegittimamente nel territorio italiano, dal quale era stato espulso con provvedimento del Prefetto di Varese ottobre 2021. Ritenuto che la condanna e il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di ulteriori valutazioni, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il