CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 18461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23354-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]), CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) OLIVETI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contronCorrente- avverso la sentenza n. 180/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RITENUTO che: la Corte d'Appello di Salerno ha rigettato il gravame proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] (di seguito INPS), anche per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., nei riguardi della sentenza del Tribunale di Salerno con la quale era stata dichiarata infondata e pure prescritta la pretesa al pagamento dei contributi e relative sanzioni alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, asseritamente dovuti da [OSCURATO:PERSONA], quale avvocato, per l'anno 2009; sebbene il giudice di prime cure avesse pronunciato sulla prescrizione, la Corte territoriale riteneva assorbente il diverso profilo riguardante l'insussistenza del credito, in quanto, pur essendovi connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista, il reddito prodotto nel 2009 era inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, il cui superamento era ritenuto dalla Corte necessario per l'iscrizione alla gestione separata; l'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., e l'INPS ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO che: il primo motivo di ricorso è rubricato come violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011 art. 18, commi Ric. 2020 n. 23354 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- 11 e 12, conv. con mod. in L. n. 111 del 2001, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con mod. in L. n. 326 del 2003, nonché infine del D.L. n. 276 del 2003, art. 61, comma 3, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che in difetto di superamento del limite di reddito di cui all'art. 44 cit., l'attività professionale debba essere qualificata come occasionale alla stregua di tale ultima disposizione; il motivo è fondato; questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021): dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare "le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività" oppure, in senso contrario, "la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 23354 sez. ML - ud. 22-03-2022 -3- 5.000,00", senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo; nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valorizzato, quale indice negativo di abitualità, la sola percezione da parte dell'avvocato nell'anno in esame di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 Euro, così ritenendolo quale elemento automaticamente significativo e senza accertare - a monte - se l'attività fosse abituale o occasionale in base al quadro di elementi valutativi sopra indicati; con il secondo motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, per non avere la Corte dato rilievo alla circostanza che la professionista in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi aveva omesso di compilare il cd. Quadro RR, con ciò occultando dolosamente il debito; il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass. Sez., L 08/11/2021, n. 32467, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.; in effetti, la Corte di appello ha dichiarato prescritti i contributi riferiti all'anno 2009 assumendo che il termine per il versamento degli stessi decorresse dal 16 giugno 2010, con conseguente maturazione della prescrizione alla data del 30 giugno 2015, allorché era stata ricevuta la richiesta di pagamento proveniente dall'I.N.P.S., senza considerare che questa Corte di legittimità ha affermato l'operatività del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza Ric. 2020 n. 23354 sez. Ml.. - ud. 22-03-2022 -4- alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123); in particolare, (Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021), occorre partire dall'assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l'obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55, conv. con modif. nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene, quindi, in rilievo il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"; nel caso di specie, il D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] - Serie generale 19 giugno 2010, n. Ric. 2020 n. 23354 sez. ML - ud. 22-03-2022 -5- 141, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare i versamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b); pertanto, erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16 giugno 2010, atteso che detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione del D.P.C.M. cit., art. 1, comma 1, lett. a), irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così, fra altre, Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472); inoltre, il D.P.C.M. cit., all' art. 1, comma 1, prevede che il differimento del termine di pagamento concerne tutti "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore" e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss., (in tal senso, già Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit., cui va data continuità); Ric. 2020 n. 23354 sez. ML - ud. 22-03-2022 -6- pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata agli anzidetti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, i