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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07011/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Messina ha confermato, in punto di responsabilità, la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt.186, comma 2, lett. c), e 2 sexies cod. strada (tasso alcolemico rilevato: 1, 63 e 1,65 g/I).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato Catania, articolando tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo, denuncia violazione degli artt. 379 reg. cod. strada e 2 e 3 D.M. 196/90, da cui si evince che l'apparecchio etilometrico debba essere debitamente omologato e che il suo utilizzo possa avvenire soltanto entro i limiti di omologazione.

Dunque l'utilizzo dell'alcoltest può avvenire anche in condizioni di umidità superiore al 90% ma non può mai superare il limite di omologazione, che nel caso di specie è del 95%.

Le risultanze del test alcolimetrico effettuato al di fuori del range di omologazione dell'apparecchiatura devono considerarsi prove acquisite in violazione di legge ai sensi dell'art 191 cod. proc. pen. e pertanto devono essere dichiarate inutilizzabili ai fini della decisione.

Infatti, alla stregua di studi di medicina legale specificamente richiamati dal ricorrente, qualora, in condizioni di eccezionale umidità, come nel caso di specie in cui un testimone aveva fatto espresso riferimento alla pioggia battente, venga raggiunto un tasso di umidità al di fuori del range tollerato, si deve escludere l'utilizzabilità dell'alcoltest nonchè l'attendibilità 'degli esiti dell'accertamento alcolimetrico, che risulterebbero illegittimamente acquisiti in quanto provenienti da uno strumento inidoneo a operare in determinati contesti climatici.

Sul punto il ricorrente evidenzia che le elaborazioni scientifiche richiamate indicano in un coefficiente del 5,7 % la sovrastima per livelli alcolici compresi nell'intervallo 51-100 milligrammi ma esso potrebbe essere ben superiore per valori come quelli riscontrati nella specie.

Dunque il giudice a quo illogicamente ha escluso che la situazione ambientale possa avere inciso sull'attendibilità del dato e illegittimamente ha ritenuto utilizzabili i risultati del test alcolimetrico effettuato al di fuori del range di omologazione dell'apparecchiatura.

2.1. Illogicamente la sentenza impugnata ha escluso la decisività dell'effettuazione di una perizia volta a ricostruire la situazione meteorologica e il grado di umidità del territorio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in occasione dell'accertamento, atteso che tale dato avrebbe potuto essere agevolmente acquisito mediante interlocuzione con i competenti organi territoriali, che avevano rilevato i tassi di umidità nei periodi di riferimento.

2.2. Si lamenta infine violazione della legge penale in punto di trattamento sanzionatorio, poiché il giudice a quo non ha tenuto in debita considerazione il comportamento processuale dell'imputato e il suo atteggiamento collaborativo sia al momento dell'accertamento, sia nel prosieguo del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che sono strettamente correlati e possono pertanto essere analizzati congiuntamente, sono manifestamente infondati e privi di confronto con gli argomenti formulati dal giudice di appello, il quale ha evidenziato che le condizioni di umidità in cui era stato eseguito l'accertamento non costituivano ragione di condizionamento dell'accertamento alcolimetrico, poiché nessuna norma pone limitazioni all'utilizzo dell'etilometro per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica in correlazione con le condizioni atmosferiche e, in particolare, per quanto rileva nel caso di specie, con la piovosità della zona al momento dell'accertamento.

Peraltro - aggiunge il giudice a quo - gli studi scientifici richiamati dall'imputato ipotizzano lievi imprecisioni nella misurazione in conseguenza di condizioni di umidità superiori al 95%.

Il che comporterebbe comunque una piena prova della responsabilità dell'imputato a fronte di un responso che supera ampiamente, e non per valori lievi, sia il tasso di rilevanza penale sia quello di soglia minima previsto dalla lettera c) dell'art. 186 cod. strada.

In ogni caso — aggiunge la Corte d'appello - non risulta dagli atti che vi fossero condizioni di umidità superiori al 95 %, tanto più che al teste di polizia giudiziaria nulla era stato chiesto circa le condizioni meteorologiche al momento dell'accertamento né era possibile ricavare alcunché al riguardo dai rilievi fotografici prodotti.

Soltanto il teste a discarico, intervenuto casualmente sul posto, aveva parlato di "pioggia battente".

Di qui la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo, secondo cui sulla base di tali presupposti è impossibile sostenere che vi sia stato un errore superiore al 10% nell'accertamento del tasso alcolernico, sì da radicare seri dubbi quantomeno in ordine all'inquadramento del fatto nella fascia di gravità superiore.

Per tali ragioni il giudice a quo non ha ritenuto necessario disporre una perizia, la quale peraltro non avrebbe mai potuto accertare se il tasso di umidità nella specifica zona e nell'orario in cui è avvenuto l'accertamento superasse o meno il 95%.

Trattasi di motivazione razionale, esente da aporie e da incongruenze logiche, del tutto idonea ad esplicitare le ragioni poste a fondamento della decisione e perciò immeritevole di censura, tanto più che il ricorrente, senza neppure porre in dubbio il regolare funzionamento dell'apparecchio etilometrico, si è limitato a ipotizzare, in via meramente congetturale, che le condizioni di umidità presenti al momento dell'accertamento potessero avere condizionato in eccesso gli esiti dell'alcoltest, senza indicare alcun addentellato di tale prospettazione nelle modalità dell'accertamento, che, viceversa, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, ha fornito risultati identici e coerenti con la curva alcolimetrica.

3. In ordine all'ultimo motivo di ricorso, occorre osservare come le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio siano insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento allo scostamento dal valore - soglia previsto dall'art. 186, lett. c), cod. strada, all'orario nonché alle condizioni meteorologiche pericolose con le quali l'imputato si è posto alla guida in stato di ebbrezza: motivazione senz'altro congrua, dovendosi altresì ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle valutazioni inerenti al trattamento sanzionatorio, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172; n.44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv.260627).

4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Messina ha confermato, in punto di responsabilità, la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt.186, comma 2, lett. c), e 2 sexies cod. strada (tasso alcolemico rilevato: 1, 63 e 1,65 g/I). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato Catania, articolando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, denuncia violazione degli artt. 379 reg. cod. strada e 2 e 3 D.M. 196/90, da cui si evince che l'apparecchio etilometrico debba essere debitamente omologato e che il suo utilizzo possa avvenire soltanto entro i limiti di omologazione. Dunque l'utilizzo dell'alcoltest può avvenire anche in condizioni di umidità superiore al 90% ma non può mai superare il limite di omologazione, che nel caso di specie è del 95%. Le risultanze del test alcolimetrico effettuato al di fuori del range di omologazione dell'apparecchiatura devono considerarsi prove acquisite in violazione di legge ai sensi dell'art 191 cod. proc. pen. e pertanto devono essere dichiarate inutilizzabili ai fini della decisione. Infatti, alla stregua di studi di medicina legale specificamente richiamati dal ricorrente, qualora, in condizioni di eccezionale umidità, come nel caso di specie in cui un testimone aveva fatto espresso riferimento alla pioggia battente, venga raggiunto un tasso di umidità al di fuori del range tollerato, si deve escludere l'utilizzabilità dell'alcoltest nonchè l'attendibilità 'degli esiti dell'accertamento alcolimetrico, che risulterebbero illegittimamente acquisiti in quanto provenienti da uno strumento inidoneo a operare in determinati contesti climatici. Sul punto il ricorrente evidenzia che le elaborazioni scientifiche richiamate indicano in un coefficiente del 5,7 % la sovrastima per livelli alcolici compresi nell'intervallo 51-100 milligrammi ma esso potrebbe essere ben superiore per valori come quelli riscontrati nella specie. Dunque il giudice a quo illogicamente ha escluso che la situazione ambientale possa avere inciso sull'attendibilità del dato e illegittimamente ha ritenuto utilizzabili i risultati del test alcolimetrico effettuato al di fuori del range di omologazione dell'apparecchiatura. 2.1. Illogicamente la sentenza impugnata ha escluso la decisività dell'effettuazione di una perizia volta a ricostruire la situazione meteorologica e il grado di umidità del territorio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in occasione dell'accertamento, atteso che tale dato avrebbe potuto essere agevolmente acquisito mediante interlocuzione con i competenti organi territoriali, che avevano rilevato i tassi di umidità nei periodi di riferimento. 2.2. Si lamenta infine violazione della legge penale in punto di trattamento sanzionatorio, poiché il giudice a quo non ha tenuto in debita considerazione il comportamento processuale dell'imputato e il suo atteggiamento collaborativo sia al momento dell'accertamento, sia nel prosieguo del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che sono strettamente correlati e possono pertanto essere analizzati congiuntamente, sono manifestamente infondati e privi di confronto con gli argomenti formulati dal giudice di appello, il quale ha evidenziato che le condizioni di umidità in cui era stato eseguito l'accertamento non costituivano ragione di condizionamento dell'accertamento alcolimetrico, poiché nessuna norma pone limitazioni all'utilizzo dell'etilometro per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica in correlazione con le condizioni atmosferiche e, in particolare, per quanto rileva nel caso di specie, con la piovosità della zona al momento dell'accertamento. Peraltro - aggiunge il giudice a quo - gli studi scientifici richiamati dall'imputato ipotizzano lievi imprecisioni nella misurazione in conseguenza di condizioni di umidità superiori al 95%. Il che comporterebbe comunque una piena prova della responsabilità dell'imputato a fronte di un responso che supera ampiamente, e non per valori lievi, sia il tasso di rilevanza penale sia quello di soglia minima previsto dalla lettera c) dell'art. 186 cod. strada. In ogni caso — aggiunge la Corte d'appello - non risulta dagli atti che vi fossero condizioni di umidità superiori al 95 %, tanto più che al teste di polizia giudiziaria nulla era stato chiesto circa le condizioni meteorologiche al momento dell'accertamento né era possibile ricavare alcunché al riguardo dai rilievi fotografici prodotti. Soltanto il teste a discarico, intervenuto casualmente sul posto, aveva parlato di "pioggia battente". Di qui la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo, secondo cui sulla base di tali presupposti è impossibile sostenere che vi sia stato un errore superiore al 10% nell'accertamento del tasso alcolernico, sì da radicare seri dubbi quantomeno in ordine all'inquadramento del fatto nella fascia di gravità superiore. Per tali ragioni il giudice a quo non ha ritenuto necessario disporre una perizia, la quale peraltro non avrebbe mai potuto accertare se il tasso di umidità nella specifica zona e nell'orario in cui è avvenuto l'accertamento superasse o meno il 95%. Trattasi di motivazione razionale, esente da aporie e da incongruenze logiche, del tutto idonea ad esplicitare le ragioni poste a fondamento della decisione e perciò immeritevole di censura, tanto più che il ricorrente, senza neppure porre in dubbio il regolare funzionamento dell'apparecchio etilometrico, si è limitato a ipotizzare, in via meramente congetturale, che le condizioni di umidità presenti al momento dell'accertamento potessero avere condizionato in eccesso gli esiti dell'alcoltest, senza indicare alcun addentellato di tale prospettazione nelle modalità dell'accertamento, che, viceversa, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, ha fornito risultati identici e coerenti con la curva alcolimetrica. 3. In ordine all'ultimo motivo di ricorso, occorre osservare come le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio siano insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento allo scostamento dal valore - soglia previsto dall'art. 186, lett. c), cod. strada, all'orario nonché alle condizioni meteorologiche pericolose con le quali l'imputato si è posto alla guida in stato di ebbrezza: motivazione senz'altro congrua, dovendosi altresì ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle valutazioni inerenti al trattamento sanzionatorio, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172; n.44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv.260627). 4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigett
Sentenza Cassazione n. 07011/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris