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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26966/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale, FRANCESCA M. LOY, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro ha riformato quoad poenam la sentenza del GUP del Tribunale in sede del 9/2/2018, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nonché con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente - alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 6.000 di multa per il delitto di danneggiamento aggravato, anche ex art. 7 L. n. 203 del 1991, e connesse violazioni ex artt. 10-12 L. n. 497 del 1974, parimenti aggravate, per avere danneggiato il cancello di ingresso dell'abitazione dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA], facendo deflagrare un ordigno esplosivo ivi posizionato, al fine di agevolare l'attività dell'associazione 'ndranghetistica "clan Giampà" di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA].

1.1. Nella sentenza di secondo grado, riconosciuto l'assorbimento del reato di detenzione in quello di porto dell'ordigno esplosivo, ritenuto il più grave, e conseguentemente eliminata la frazione di pena per il reato assorbito, la pena è stata ridotta - nell'aumento a titolo di continuazione per il danneggiamento - a mesi tre ed C 600, con rideterminazione della pena finale in anni quattro e mesi tre ed C 6.600, infine ridotta ad anni due e mesi dieci di reclusione ed C 4.400 di multa per la diminuente del rito abbreviato.

1.2. Il compendio probatorio è stato indicato nelle propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], mandante del danneggiamento, e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva custodito l'ordigno consegnatogli da [OSCURATO:PERSONA], e passato a sua volta a [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale; ad ulteriore riscontro vi erano le dichiarazioni della moglie del Giampà, [OSCURATO:PERSONA], nonché elementi tratti dalle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarazioni de relato rispetto ad informazioni acquisite dal Muraca).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - con unico articolato motivo - censure ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc pen., per illegittima valutazione della prova indiziaria e per illogicità della motivazione indotta dal travisamento dei contenuti dichiarativi complessivamente resi dai collaboratori di giustizia.

In termini generali, si censura che la verifica delle dichiarazioni di detti collaboratori di giustizia non sia stata condotta secondo la progressione tipica che analizza dapprima la qualità soggettiva del dichiarante, quindi la verosimi- glianza del racconto, infine lo scrutinio di elementi di prova tesi a supportare l'assunto di verità delle dichiarazioni.2.1.

Si sottopone a critica l'apporto informativo di [OSCURATO:PERSONA], rilevandosi che non vi è stata una soddisfacente analisi dell'attendibilità di detto collaboratore di giustizia, ristretto in carcere all'epoca dei fatti e smentito nelle sue propalazioni da [OSCURATO:PERSONA], oltre che non riscontrato dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].

Evidenziate alcune discrasie ricostruttive della vicenda complessiva delle pressioni ai danni dell'imprenditore Caruso, si rileva che ciò ha inciso negativamente sull'attendibilità del Giampà e sulla possibilità di compiere una valutazione frazionata delle sue dichiarazioni, come invece è stato fatto dai giudici di merito, con impropri interventi di "chirurgia giuridica" nell'ambito di un medesimo fatto storico (a termini della imputazione: estorsione ai danni del Caruso, commessa «dal 6/4/2011 al 11/11/2011»), con evidenti interferenze fattuali e logiche tra la parte ritenuta falsa e quelle residue, inscindibilmente collegate alla prima.

Si censura che nella specie vi sia stato travisamento della prova laddove i giudici di merito di entrambi i gradi hanno ritenuto che l'attribuzione dell'incendio della vettura del Caruso a [OSCURATO:PERSONA], cognato del Giampà, fosse una mera deduzione del propalante Torcasio, mentre si trattava di una precisa informa- zione che costui aveva appreso dallo stesso Caruso e confermata da [OSCURATO:PERSONA] naro.

2.2. Si censura inoltre che le dichiarazioni del collaboratore Muraca non fossero convergenti con le propalazioni del Giampà quanto al nucleo essenziale, evidenziando come il primo avesse parlato di una pluralità di pizzini che la moglie di Giampà faceva loro pervenire, contenenti l'ordine di compiere l'attentato esplosivo ai danni del Caruso, mentre Giampà aveva parlato di un unico pizzino; la diversità del luogo in cui condurre l'attentato, che Muraca aveva indicato nell'abitazione della moglie del Caruso priva di telecamere, telecamere invece esistenti; il movente dell'attentato, che secondo Muraca serviva a dissua- dere l'imprenditore Caruso dal sostenere le accuse qualora fosse stato citato a testimoniare nei processi, al contrario del Giampà che aveva indicato il movente nelle pressioni verso Caruso a cedere alle "nostre richieste estorsive", escludendo di avere inoltrato a [OSCURATO:PERSONA] l'ordine di contattare Caruso per indurlo a ritrattare le accuse nel processo relativo all'estorsione, né essendo a conoscenza se tale invito gli fosse pervenuto tramite [OSCURATO:PERSONA].

Su tali punti, il ricorrente ritiene che le risposte fornite dai giudici di appello siano state illogiche e contraddittorie.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per essere imperniato in gran parte su profili di natura esclusivamente fattuale e quindi non consentiti in sede di legittimità.

1.1. Si è criticato in termini generali che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non siano state vagliate secondo la progressione tipica che analizza dapprima la qualità soggettiva del dichiarante, quindi la verosimiglianza del racconto, infine lo scrutinio di elementi di prova tesi a supportare l'assunto di verità delle dichiarazioni.

Trattasi di censura destituita di fondamento e basata su una concezione superata che iscrive la necessaria valutazione globale del contributo informativo del collaboratore di giustizia, richiesta dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in una rigida scansione procedimentale che segua l'ordine immodificabile basato sui seguenti punti: 1) verifica della credibilità soggettiva e 2) dell'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni; 3) reperimento dei riscontri estrinseci.

Tale impostazione, per il vero inizialmente perorata nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465, è stata superata dalla successiva elaborazione giurisprudenziale del tema, che, fin da tempi risalenti, si è indirizzata in senso opposto, affermando che "in tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità sogget- tiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessa- riamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo" (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pg e P.C. in proc.

Pelaggi, Rv. 236151).

L'approccio globale è stato consacrato nella nota sentenza delle Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145, che rileva come nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.

L'impugnata sentenza si è attestata su tali direttive ermeneutiche nel vaglio di attendibilità dei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state utilizzate a fini probatori, e di tale esaustivo procedimento di valutazione si è dato conto alle pagine 5-6 della motivazione, con ragionamento logico e corretto giuridicamente, tale da escludere la ripetitiva critica del ricorrente.

1.2. Ulteriore censura destituita di fondamento attiene alle criticità che si adombrano sulla valutazione frazionata delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] per presunte discrasie ricostruttive nell'ambito di uno stesso fatto.

Va qui ribadito che nessuna discrasia ricostruttiva riguarda la vicenda per cui è intervenuta condanna, pienamente provata dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori Giampà e Muraca, come illustrato nelle conformi sentenze di merito.

Quanto alla tentata estorsione contestata al capo 1), l'assoluzione del Paola è derivata dalla constatazione dell'assenza di riscontri alle propalazioni del Giampà che aveva chiamato in causa l'odierno ricorrente, e non da dubbi in ordine all'attendibilità di detto collaboratore.

Pertanto, tecnicamente non si può parlare di valutazione frazionata, che ricorre qualora si accerti che una parte delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia non soddisfa i requisiti di attendi- bilità intrinseca ed estrinseca, e altra parte sia invece rispondente alle regole di valutazione poste dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., così da consentire l'utilizzo processuale pro parte dell'apporto informativo.

Le doglianze espresse per contrastare l'attendibilità del Giampà - oltre ad attingere profili esclusivamente fattuali, quindi non riesaminabili nella presente sede di legittimità - hanno trovato tutte congrua e logica confutazione nell'impu- gnata sentenza, che perciò non patisce il denunciato vizio di legittimità.

In particolare, si rinvia alle delucidazioni illustrate alle pagine 7-8 della motivazione, laddove si ricompone il quadro - peraltro riguardante l'imputazione sub 1), dalla quale Paola è stato assolto - delle apparenti contraddizioni tra le dichiarazioni di Torcasio e Cosentino, frutto di conoscenza indiretta, e quelle del Giampà, mandante diretto dell'incendio della [OSCURATO:PERSONA], laddove si comprende che le critiche all'inattendibilità del collaboratore sono prive di fondamento e derivanti da una indimostrata petizione di principio del ricorrente.

Non vi è stato alcun travisamento della prova, avendo i giudici di merito dato logica spiegazione del fatto che l'attribuzione del reato sub 2) a [OSCURATO:PERSONA] era stata affermata dal Caruso senza spiegare da chi l'avesse saputo, così impedendo di analizzare la fondatezza di tale informazione (pag. 8, a metà), né di tale paternità dell'attentato il Caruso aveva mai parlato nelle intercettazioni telefoniche.

Se il Molinaro, a tale racconto del Torcasio, si era mostrato allarmato chiedendogli se vi fossero state telecamere intorno all'abitazione della famiglia Caruso, ciò non significava confermare che l'attentato era stato fatto dal Meliadò, essendo tale conclusione una semplice deduzione del Torcasio alla vista della reazione del Molinaro.

1.3. In termini generali, deve comunque ribadirsi la piena legittimità della valutazione frazionata delle propalazioni dei collaboratori di giustizia.

Invero, è insegnamento risalente che, «In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo- narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità" di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca» (Sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 247346; Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Plaku e altri, Rv. 256753).

1.4. Quanto alle denunciate divergenze tra i contributi informativi di Giampà e Muraca, prescindendo da quelle prive di rilievo (pizzino o pizzini, esistenza o assenza di telecamere presso l'abitazione della persona offesa) e focalizzando il tema della diversità del movente, si richiama il ragionamento motivazionale illustrato alle pagine 12 - 14 della sentenza impugnata.

Qui si è specificato che il movente estorsivo addotto dal Giampà era in realtà riferito al danneggiamento rubricato sub capo 1), diretto a supportare le richieste estorsive veicolate da Torcasio e Cosentino; dell'attentato dinamitardo sub 2), Giampà si è limitato a dire che aveva dato mandato in tal senso mentre era ristretto in carcere, senza curarsi degli aspetti esecutivi.

L'impugnata sentenza ha poi tratto per via logica conferma del collega- mento tra la tentata estorsione e l'attentato dinamitardo, desumendolo dal ristretto arco di tempo tra le due vicende, durante il quale era intervenuto l'arresto dei responsabili del primo reato.

Non è dato dunque ravvisare alcuno strappo logico nelle interferenze fattuali tra le due vicende, né tra le dichiarazioni rese in merito a tali fatti dal collaboratore Giampà in rapporto a quelle del collaboratore Muraca, convergenti sul nucleo essenziale delle vicende, come concordemente osservato dai giudici di merito.

1.4. Sul punto si rammenta, in linea generale, che la possibilità che plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.) siano idonee a fungere da riscontro reciproco è una acquisizione stabile della giurisprudenza di legitti- mità, ribadita in molteplici arresti di questa Corte, concordi nel richiedere che tali dichiarazioni convergano sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez.

U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368).

In tali pronunce si è affermato che, in tema di valutazione della convergenza delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti e - più in generale - della concordanza della prova orale, questa Corte di cassazione ha avuto modo di stabilire il principio di diritto, secondo il quale il "nucleo essenziale" della propalazione deve essere individuato e apprezzato non già in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì in rapporto allo "specifico fatto materiale oggetto dalla narrazione" nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell'impianto narrativo, agli accadimenti, ai fatti, alle circostanze evocati.

Analogo criterio merita di essere adottato nella valutazione della prova orale rappresentativa di fatti assai remoti nel tempo in relazione alle fisiologiche discrasie e incertezze comportate dall'inevitabile affievolimento del ricordo nella rielaborazione mnemonica del dichiarante.

Sicché è stato ritenuto plausibile che particolari e dettagli secondari possano svanire o confondersi ovvero, addirittura, che neppure siano mai stati fissati nella memoria della fonte al momento della originaria percezione sensoriale.

Invero, l'esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti rientranti fra quelli menzionati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., in funzione di reciproco riscontro fra le dichiarazioni .stesse, non può essere spinta al punto di pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra di loro, in ogni particolare, spettando invece pur sempre al giudice il potere- dovere di valutare, dandone atto in motivazione, se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più fra i dichiaranti.

Di tale specifico vaglio la sentenza in esame si è fatta carico, dandone congrua e diffusa motivazione, sicché anche detta censura risulta manifestamente infondata e reiterativa.

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale, FRANCESCA M. LOY, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro ha riformato quoad poenam la sentenza del GUP del Tribunale in sede del 9/2/2018, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nonché con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente - alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 6.000 di multa per il delitto di danneggiamento aggravato, anche ex art. 7 L. n. 203 del 1991, e connesse violazioni ex artt. 10-12 L. n. 497 del 1974, parimenti aggravate, per avere danneggiato il cancello di ingresso dell'abitazione dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA], facendo deflagrare un ordigno esplosivo ivi posizionato, al fine di agevolare l'attività dell'associazione 'ndranghetistica "clan Giampà" di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1. Nella sentenza di secondo grado, riconosciuto l'assorbimento del reato di detenzione in quello di porto dell'ordigno esplosivo, ritenuto il più grave, e conseguentemente eliminata la frazione di pena per il reato assorbito, la pena è stata ridotta - nell'aumento a titolo di continuazione per il danneggiamento - a mesi tre ed C 600, con rideterminazione della pena finale in anni quattro e mesi tre ed C 6.600, infine ridotta ad anni due e mesi dieci di reclusione ed C 4.400 di multa per la diminuente del rito abbreviato. 1.2. Il compendio probatorio è stato indicato nelle propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], mandante del danneggiamento, e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva custodito l'ordigno consegnatogli da [OSCURATO:PERSONA], e passato a sua volta a [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale; ad ulteriore riscontro vi erano le dichiarazioni della moglie del Giampà, [OSCURATO:PERSONA], nonché elementi tratti dalle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarazioni de relato rispetto ad informazioni acquisite dal Muraca). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - con unico articolato motivo - censure ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc pen., per illegittima valutazione della prova indiziaria e per illogicità della motivazione indotta dal travisamento dei contenuti dichiarativi complessivamente resi dai collaboratori di giustizia. In termini generali, si censura che la verifica delle dichiarazioni di detti collaboratori di giustizia non sia stata condotta secondo la progressione tipica che analizza dapprima la qualità soggettiva del dichiarante, quindi la verosimi- glianza del racconto, infine lo scrutinio di elementi di prova tesi a supportare l'assunto di verità delle dichiarazioni.2.1. Si sottopone a critica l'apporto informativo di [OSCURATO:PERSONA], rilevandosi che non vi è stata una soddisfacente analisi dell'attendibilità di detto collaboratore di giustizia, ristretto in carcere all'epoca dei fatti e smentito nelle sue propalazioni da [OSCURATO:PERSONA], oltre che non riscontrato dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziate alcune discrasie ricostruttive della vicenda complessiva delle pressioni ai danni dell'imprenditore Caruso, si rileva che ciò ha inciso negativamente sull'attendibilità del Giampà e sulla possibilità di compiere una valutazione frazionata delle sue dichiarazioni, come invece è stato fatto dai giudici di merito, con impropri interventi di "chirurgia giuridica" nell'ambito di un medesimo fatto storico (a termini della imputazione: estorsione ai danni del Caruso, commessa «dal 6/4/2011 al 11/11/2011»), con evidenti interferenze fattuali e logiche tra la parte ritenuta falsa e quelle residue, inscindibilmente collegate alla prima. Si censura che nella specie vi sia stato travisamento della prova laddove i giudici di merito di entrambi i gradi hanno ritenuto che l'attribuzione dell'incendio della vettura del Caruso a [OSCURATO:PERSONA], cognato del Giampà, fosse una mera deduzione del propalante Torcasio, mentre si trattava di una precisa informa- zione che costui aveva appreso dallo stesso Caruso e confermata da [OSCURATO:PERSONA] naro. 2.2. Si censura inoltre che le dichiarazioni del collaboratore Muraca non fossero convergenti con le propalazioni del Giampà quanto al nucleo essenziale, evidenziando come il primo avesse parlato di una pluralità di pizzini che la moglie di Giampà faceva loro pervenire, contenenti l'ordine di compiere l'attentato esplosivo ai danni del Caruso, mentre Giampà aveva parlato di un unico pizzino; la diversità del luogo in cui condurre l'attentato, che Muraca aveva indicato nell'abitazione della moglie del Caruso priva di telecamere, telecamere invece esistenti; il movente dell'attentato, che secondo Muraca serviva a dissua- dere l'imprenditore Caruso dal sostenere le accuse qualora fosse stato citato a testimoniare nei processi, al contrario del Giampà che aveva indicato il movente nelle pressioni verso Caruso a cedere alle "nostre richieste estorsive", escludendo di avere inoltrato a [OSCURATO:PERSONA] l'ordine di contattare Caruso per indurlo a ritrattare le accuse nel processo relativo all'estorsione, né essendo a conoscenza se tale invito gli fosse pervenuto tramite [OSCURATO:PERSONA]. Su tali punti, il ricorrente ritiene che le risposte fornite dai giudici di appello siano state illogiche e contraddittorie.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per essere imperniato in gran parte su profili di natura esclusivamente fattuale e quindi non consentiti in sede di legittimità. 1.1. Si è criticato in termini generali che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non siano state vagliate secondo la progressione tipica che analizza dapprima la qualità soggettiva del dichiarante, quindi la verosimiglianza del racconto, infine lo scrutinio di elementi di prova tesi a supportare l'assunto di verità delle dichiarazioni. Trattasi di censura destituita di fondamento e basata su una concezione superata che iscrive la necessaria valutazione globale del contributo informativo del collaboratore di giustizia, richiesta dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in una rigida scansione procedimentale che segua l'ordine immodificabile basato sui seguenti punti: 1) verifica della credibilità soggettiva e 2) dell'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni; 3) reperimento dei riscontri estrinseci. Tale impostazione, per il vero inizialmente perorata nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465, è stata superata dalla successiva elaborazione giurisprudenziale del tema, che, fin da tempi risalenti, si è indirizzata in senso opposto, affermando che "in tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità sogget- tiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessa- riamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo" (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pg e P.C. in proc. Pelaggi, Rv. 236151). L'approccio globale è stato consacrato nella nota sentenza delle Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145, che rileva come nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale. L'impugnata sentenza si è attestata su tali direttive ermeneutiche nel vaglio di attendibilità dei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state utilizzate a fini probatori, e di tale esaustivo procedimento di valutazione si è dato conto alle pagine 5-6 della motivazione, con ragionamento logico e corretto giuridicamente, tale da escludere la ripetitiva critica del ricorrente. 1.2. Ulteriore censura destituita di fondamento attiene alle criticità che si adombrano sulla valutazione frazionata delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] per presunte discrasie ricostruttive nell'ambito di uno stesso fatto. Va qui ribadito che nessuna discrasia ricostruttiva riguarda la vicenda per cui è intervenuta condanna, pienamente provata dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori Giampà e Muraca, come illustrato nelle conformi sentenze di merito. Quanto alla tentata estorsione contestata al capo 1), l'assoluzione del Paola è derivata dalla constatazione dell'assenza di riscontri alle propalazioni del Giampà che aveva chiamato in causa l'odierno ricorrente, e non da dubbi in ordine all'attendibilità di detto collaboratore. Pertanto, tecnicamente non si può parlare di valutazione frazionata, che ricorre qualora si accerti che una parte delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia non soddisfa i requisiti di attendi- bilità intrinseca ed estrinseca, e altra parte sia invece rispondente alle regole di valutazione poste dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., così da consentire l'utilizzo processuale pro parte dell'apporto informativo. Le doglianze espresse per contrastare l'attendibilità del Giampà - oltre ad attingere profili esclusivamente fattuali, quindi non riesaminabili nella presente sede di legittimità - hanno trovato tutte congrua e logica confutazione nell'impu- gnata sentenza, che perciò non patisce il denunciato vizio di legittimità. In particolare, si rinvia alle delucidazioni illustrate alle pagine 7-8 della motivazione, laddove si ricompone il quadro - peraltro riguardante l'imputazione sub 1), dalla quale Paola è stato assolto - delle apparenti contraddizioni tra le dichiarazioni di Torcasio e Cosentino, frutto di conoscenza indiretta, e quelle del Giampà, mandante diretto dell'incendio della [OSCURATO:PERSONA], laddove si comprende che le critiche all'inattendibilità del collaboratore sono prive di fondamento e derivanti da una indimostrata petizione di principio del ricorrente. Non vi è stato alcun travisamento della prova, avendo i giudici di merito dato logica spiegazione del fatto che l'attribuzione del reato sub 2) a [OSCURATO:PERSONA] era stata affermata dal Caruso senza spiegare da chi l'avesse saputo, così impedendo di analizzare la fondatezza di tale informazione (pag. 8, a metà), né di tale paternità dell'attentato il Caruso aveva mai parlato nelle intercettazioni telefoniche. Se il Molinaro, a tale racconto del Torcasio, si era mostrato allarmato chiedendogli se vi fossero state telecamere intorno all'abitazione della famiglia Caruso, ciò non significava confermare che l'attentato era stato fatto dal Meliadò, essendo tale conclusione una semplice deduzione del Torcasio alla vista della reazione del Molinaro. 1.3. In termini generali, deve comunque ribadirsi la piena legittimità della valutazione frazionata delle propalazioni dei collaboratori di giustizia. Invero, è insegnamento risalente che, «In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo- narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità" di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca» (Sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 247346; Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Plaku e altri, Rv. 256753). 1.4. Quanto alle denunciate divergenze tra i contributi informativi di Giampà e Muraca, prescindendo da quelle prive di rilievo (pizzino o pizzini, esistenza o assenza di telecamere presso l'abitazione della persona offesa) e focalizzando il tema della diversità del movente, si richiama il ragionamento motivazionale illustrato alle pagine 12 - 14 della sentenza impugnata. Qui si è specificato che il movente estorsivo addotto dal Giampà era in realtà riferito al danneggiamento rubricato sub capo 1), diretto a supportare le richieste estorsive veicolate da Torcasio e Cosentino; dell'attentato dinamitardo sub 2), Giampà si è limitato a dire che aveva dato mandato in tal senso mentre era ristretto in carcere, senza curarsi degli aspetti esecutivi. L'impugnata sentenza ha poi tratto per via logica conferma del collega- mento tra la tentata estorsione e l'attentato dinamitardo, desumendolo dal ristretto arco di tempo tra le due vicende, durante il quale era intervenuto l'arresto dei responsabili del primo reato. Non è dato dunque ravvisare alcuno strappo logico nelle interferenze fattuali tra le due vicende, né tra le dichiarazioni rese in merito a tali fatti dal collaboratore Giampà in rapporto a quelle del collaboratore Muraca, convergenti sul nucleo essenziale delle vicende, come concordemente osservato dai giudici di merito. 1.4. Sul punto si rammenta, in linea generale, che la possibilità che plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.) siano idonee a fungere da riscontro reciproco è una acquisizione stabile della giurisprudenza di legitti- mità, ribadita in molteplici arresti di questa Corte, concordi nel richiedere che tali dichiarazioni convergano sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368). In tali pronunce si è affermato che, in tema di valutazione della convergenza delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti e - più in generale - della concordanza della prova orale, questa Corte di cassazione ha avuto modo di stabilire il principio di diritto, secondo il quale il "nucleo essenziale" della propalazione deve essere individuato e apprezzato non già in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì in rapporto allo "specifico fatto materiale oggetto dalla narrazione" nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell'impianto narrativo, agli accadimenti, ai fatti, alle circostanze evocati. Analogo criterio merita di essere adottato nella valutazione della prova orale rappresentativa di fatti assai remoti nel tempo in relazione alle fisiologiche discrasie e incertezze comportate dall'inevitabile affievolimento del ricordo nella rielaborazione mnemonica del dichiarante. Sicché è stato ritenuto plausibile che particolari e dettagli secondari possano svanire o confondersi ovvero, addirittura, che neppure siano mai stati fissati nella memoria della fonte al momento della originaria percezione sensoriale. Invero, l'esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti rientranti fra quelli menzionati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., in funzione di reciproco riscontro fra le dichiarazioni .stesse, non può essere spinta al punto di pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra di loro, in ogni particolare, spettando invece pur sempre al giudice il potere- dovere di valutare, dandone atto in motivazione, se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più fra i dichiaranti. Di tale specifico vaglio la sentenza in esame si è fatta carico, dandone congrua e diffusa motivazione, sicché anche detta censura risulta manifestamente infondata e reiterativa. 2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric
Sentenza Cassazione n. 26966/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris