CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d’appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] – condannato in primo e secondo grado per ilreato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 – ha proposto ricorso percassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione e violazione degli artt. 24Cost. e 54 cod. pen., con riferimento all’omessa valorizzazione degli elementiaddotti dalla difesa, quali l’esiguità del danno e la situazione finanziaria in cuiversava la società; 2) violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione perparticolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., perché la Corteterritoriale avrebbe valorizzato i tre precedenti specifici a carico dell’imputato el’elevato importo delle ritenute non versate, senza considerare le deduzionidifensive circa l’esiguità del danno e la circostanza che lo stesso giudice di primogrado avesse rilevato “l’intensità ridotta” del mancato versamento; 3) vizi dellamotivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sostituzionedella pena detentiva breve ex art. 53 della legge n. 689 del 1981; 4) violazionedell’art. 165 cod. pen., con riferimento alla sospensione condizionale della pena,sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe subordinato tale concessione alpagamento di una somma di denaro determinata dall’Agenzia delle Entrate,omettendo di quantificarla autonomamente.Considerato che il ricorso è inammissibile, perché diretto a sollecitare unarivalutazione del quadro istruttorio, sulla base di una rilettura di fatto preclusa alsindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con leargomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata;che il primo motivo di ricorso è generico, in quanto privo di qualsivogliaragione di diritto o dato di fatto che possa sorreggere la richiesta difensiva;che la difesa lamenta una violazione di norme la cui applicabilità al casoconcreto non viene spiegata, per di più con riferimento all’intera sentenzaemessa dalla Corte di appello, senza delineare il perimetro a cui si riferisce ladoglianza o i punti in cui il giudice di merito avrebbe omesso di confrontarsi conle deduzioni difensive;che, comunque, la responsabilità penale dell’imputato emerge da molteplicifattori, adeguatamente valorizzati dalla Corte di appello, quali il fatto che,sebbene la società fosse già in crisi dal 2014, successivamente lo stessoimputato era incorso in un sensibile rischio di impresa, incrementando ilpersonale “per cercare di fare un attimino un salto e per avere un po’ più difatturato” (pag. 4 del provvedimento), aggravando ulteriormente il dissestoimprenditoriale e continuando a finanziare l’attività mediante le somme prelevatequale sostituto di imposta, che avrebbe dovuto versare all’erario;che il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-biscod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, laddove la Corte di merito ha valorizzato sia iprecedenti specifici a carico dell’appellante, sia l’elevato importo delle ritenutenon versate (pag. 6 del provvedimento);che il terzo motivo, relativo al mancato accoglimento della richiesta disostituzione della pena detentiva breve ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689 del1981, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamentemotivato il diniego sulla base della negativa personalità dell’imputato e, inparticolare, della presenza di tre precedenti penali specifici, ritenuti ostativi allaformulazione di una prognosi favorevole circa l’adempimento delle prescrizioniconnesse alla pena sostitutiva;che il quarto motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art.165 cod. pen., in relazione alla subordinazione della sospensione condizionaledella pena al pagamento della somma determinata dall’Agenzia delle Entrate, èinammissibile, trattandosi di questione non dedotta con i motivi di appello e,pertanto, proposta per la prima volta in sede di legittimità;che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]