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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12665/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata iankovic Svetlana ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 477-482, cod. pen. (capo A); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato in quanto: - il Tribunale ha riconosciuto l'imputata responsabile solo del reato di cui all'art. 477-482 cod. pen. (capo A) e ha applicato solo per detta fattispecie la pena di mesi nove di reclusione; sebbene formalmente contestato anche il reato di cui all'art. 116 CdS, il Tribunale non si è pronunciato sul relativo capo (sub B) e non ha applicato alcuna pena a tale titolo; - la Corte di appello ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 116 CdS perché non più previsto dalla legge come reato, ma si è trattato di una pronuncia ultronea (dato che non vi era condanna sul punto) priva di conseguenze sul trattamento sanzionatorio (visto che nessuna pena era stata applicata a tale titolo); - non risulta violato il divieto di reformatio in peius, dato che per il reato di cui all'art. 116 CdS non vi è stata condanna in primo grado e nessuna pena (in tesi da scomputare ex art. 597, comma 4, cod. proc. pen.) è stata applicata per tale reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata iankovic Svetlana ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 477-482, cod. pen. (capo A); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato in quanto: - il Tribunale ha riconosciuto l'imputata responsabile solo del reato di cui all'art. 477-482 cod. pen. (capo A) e ha applicato solo per detta fattispecie la pena di mesi nove di reclusione; sebbene formalmente contestato anche il reato di cui all'art. 116 CdS, il Tribunale non si è pronunciato sul relativo capo (sub B) e non ha applicato alcuna pena a tale titolo; - la Corte di appello ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 116 CdS perché non più previsto dalla legge come reato, ma si è trattato di una pronuncia ultronea (dato che non vi era condanna sul punto) priva di conseguenze sul trattamento sanzionatorio (visto che nessuna pena era stata applicata a tale titolo); - non risulta violato il divieto di reformatio in peius, dato che per il reato di cui all'art. 116 CdS non vi è stata condanna in primo grado e nessuna pena (in tesi da scomputare ex art. 597, comma 4, cod. proc. pen.) è stata applicata per tale reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 12665/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris