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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41455/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Macerata, previa rt 9,CD1,0-4 Y1 lu-AA„:"; richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di • ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni di reclusione ed C 14.000,00 di multa in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuti avvinti dalla continuazione.

Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per carente motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione.

La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 ottob e 2021 Il consigli re ensore [OSCURATO:PERSONA] ano Mogini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Macerata, previa rt 9,CD1,0-4 Y1 lu-AA„:"; richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di • ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni di reclusione ed C 14.000,00 di multa in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuti avvinti dalla continuazione. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per carente motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottob e 2021 Il consigli re ensore [OSCURATO:PERSONA] ano Mogini
Sentenza Cassazione n. 41455/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris