CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2025
Cassazione n. 07377/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 12/07/2024 (dep. 15/07/2024); visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 12/07/2024), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la revoca della confisca di somme di denaro (per complessive 99.500,00 euro) disposta nei suoi confronti con provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 08/06/2015. 2. Avverso tale ordinanza l’istante propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del supposto reato di contrabbando e alla sua attribuibilità al Coccia, nonché alla relazione di pertinenzialità tra tale delitto e la somma confiscata e alla pericolosità della res, in riferimento alla somma di euro 91.000,00, avendo invece il GIP desunto la natura di «profitto del reato» delle somme confiscate esclusivamente dalla mera presenza delle somme nella disponibilità del Coccia. Il Tribunale inoltre è incorso in un errore percettivo laddove ha ritenuto che l’autovettura BMWX5 tg. [OSCURATO:TARGA], medio tempore dissequestrata, non fosse intestata al ricorrente ma ad altro soggetto. 2.3. Con il secondo motivo lamenta carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del supposto reato di contrabbando e alla sua attribuibilità al Coccia, nonché alla relazione di pertinenzialità tra tale delitto e la somma confiscata e alla pericolosità della res, in riferimento alla somma di euro 8.500,00, che dal GIP non viene neppure indicata quale «profitto del reato» di contrabbando. 2.3. Con il terzo motivo, deduce mancanza e vizio di motivazione per avere il giudice omesso di considerare la dedotta origine lecita delle somme e le ragioni difensive in ordine al possesso delle stesse da parte del Coccia. 3. In data 22 gennaio 2025, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, depositava memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione. 5. Nel caso in esame, infatti, il giudice ha pronunciato ordinanza ai sensi degli articoli 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen.; ed infatti, ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in ordine alla confisca, il giudice dell’esecuzione decide secondo la procedura de plano prevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso il relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall’opposizione proposta dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione, che introduce una fase procedimentale da svolgersi con l’osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1235 del 20/9/2002, dep. 14/1/2003, Lucci, Rv. 223126; Sez. 1, n. 1439 del 5/3/1996, Kandian, Rv. 204310; Sez. 1, n. 1106 del 4/3/1994, Magarotto, Rv. 196874). Si tratta, in sostanza, di un «contraddittorio eventuale e differito» (così, ex multis, Corte Cost., sent. n. 74 del 2022). In tal caso, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nello stabilire che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione (Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278854; Sez. 1, n. 25226 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975; vedi anche la più risalente Sez. 1, n. 37343 del 26/9/2007, Olivieri, Rv. 237508). La diversa opzione ermeneutica, infatti, priverebbe il ricorrente di un grado di giudizio, ossia quello della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l’interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell’opposizione proprio per la sua peculiarità (Sez. 1, n. 18361 del 17/11/2022, dep. 2023, Rascunà, n.m.). 6. Il ricorso avverso l’ordinanza impugnata va, pertanto, qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli ai sensi dell’articolo 667, comma 4, cod. proc. pen., quale giudice dell’esecuzione (v., in termini, Sez. 3, Ord. n. 29585 del 11/07/2024, Bevilacqua, n.m.). P.Q.M Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la tra