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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14596/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna dei ricorrenti per il delitto di furto; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato poiché, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve intervenire prima dell'apertura del dibattimento; Considerato, quanto al secondo motivo, che rispetto all'art. 62 n. 4 cod. pen. non assume rilievo l'avvenuto risarcimento del danno; Rilevato che, con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, in maniera assolutamente generica, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con conseguente inammissibilità di tale censura per carenza di specificità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 01); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna dei ricorrenti per il delitto di furto; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato poiché, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve intervenire prima dell'apertura del dibattimento; Considerato, quanto al secondo motivo, che rispetto all'art. 62 n. 4 cod. pen. non assume rilievo l'avvenuto risarcimento del danno; Rilevato che, con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, in maniera assolutamente generica, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con conseguente inammissibilità di tale censura per carenza di specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 01); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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