Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33137/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14156/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 340 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, ove si afferma che la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento a numerosi passaggi contenuti nella querela, acquisita ai soli fini di verificare la procedibilità, è manifestamente infondato dal momento che censura passaggi della sentenza senza evidenziare quale sarebbe l'incidenza della riproduzione del testo sulla complessiva motivazione atteso che la querelante ha reso ampie dichiarazioni, sovrapponibili, nel corso del dibattimento; Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso - attinente alla sussistenza del reato addebitato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere (e assai generiche) doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14156/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 340 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, ove si afferma che la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento a numerosi passaggi contenuti nella querela, acquisita ai soli fini di verificare la procedibilità, è manifestamente infondato dal momento che censura passaggi della sentenza senza evidenziare quale sarebbe l'incidenza della riproduzione del testo sulla complessiva motivazione atteso che la querelante ha reso ampie dichiarazioni, sovrapponibili, nel corso del dibattimento; Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso - attinente alla sussistenza del reato addebitato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere (e assai generiche) doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis