CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15726/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 22929-2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci della [OSCURATO:PERSONA], cancellata dal registro delle imprese, rappresentati e difesi dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo Studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], Via [OSCURATO:PERSONA], 76; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata difesa dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso io Studio di quest'utimo, [OSCURATO:PERSONA],11; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - e nei confronti di b ' [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] L. GUERCIO 207 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- a-„-verso la sentenza n. 427/2018 della Corte d'Appello di SALERNO, jepositata in data 30/04/2018, notificata in data 02.05.2018; Udita la relazione svolta nella Camera di [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: Massimo e [OSCURATO:PERSONA], soci della [OSCURATO:PERSONA] SNC, cancellata dal registro delle imprese, ricorrono, affidandosi ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 427/2018 della Corte d'Appello di Salerno, resa pubblicata il 30 aprile 2018 e notificata il 2 maggio 2018. Resistono con separati controricorsi il Comune di Salerno ed [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. I ricorrenti rappresentano che la società [OSCURATO:PERSONA], di cui erano soci, aveva preso in locazione, per sei anni a decorrere dall'i febbraio 2001, da [OSCURATO:PERSONA], un locale terraneo sito in Salerno, allo scopo di ampliare il proprio punto vendita. Otto anni dopo la locatrice veniva ripetutamente diffidata ad intervenire tempestivamente per ripristinare la fruibilità del locale commerciale, reso inutilizzabile da massicce infiltrazioni d'acqua. In tutta risposta, in data 14 settembre 2009. [OSCURATO:PERSONA] intimava alla conduttrice sfratto per morosità. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni derivanti dalle lamentate infiltrazioni, il pagamento dell'indennità di avviamento commerciale nonché la restituzione del deposito cauzionale. La locatrice chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio il Condominio di via L. Guercio 207 ed il Comune di Salerno, a fine di essere dagli stessi manlevata in caso di condanna, derivante da accoglimento della domanda riconvenzionale. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, otteneva di chiamare in giudizio la Milano assicurazioni SPA.Con memoria integrativa la locatrice chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento, la condanna al pagamento dei canoni insoluti a far data dal 2009, la condanna del Comune e del Condominio ad eliminare la causa delle infiltrazioni e al risarcimento del danno per effetto della anticipata risoluzione del contratto, il riconoscimento del diritto di essere manlevata dai terzi chiamati d quanto fosse stata condannata a pagare alla convenuta. Successivamente depositava ricorso per ATP, al fine di accertare lo stato dei luoghi, la entità e la causa delle infiltrazioni e la effettiva utilizzabilità dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intervenivano volontariamente, lamentando di avere subito danni da infiltrazioni all'immobile terraneo di loro proprietà, attiguo a quello locato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 115/2015, dichiarava risolto il contratto di locazione, accertava la responsabilità del Condominio per le infiltrazioni e per i danni causati dalle stesse agli immobili di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo condannava ad eseguire le opere individuate dal CTU ed al pagamento di euro 8.000,00 a titolo risarcitorio, condannava [OSCURATO:PERSONA] a manlevare il Condominio, a pagare le spese di lite del Comune di Salerno, condannava la [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese di lite sostenute dall'attrice. La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 22.700.00, per canoni insoluti e quella del Condominio all'importo di euro 14.554,00 per la risoluzione anticipata del contratto di locazione in relazione ai canoni che avrebbero dovuto essere versati dal giugno 2011 e fino alla naturale scadenza del contratto ed al pagamento dei compensi giudiziali per l'ATP. [OSCURATO:PERSONA] lamentava la inammissibilità del gravame ex art. 342 cod.proc.civ., denunciando la mancanza nell'atto di citazione della domanda di pagamento dei canoni scaduti, essendo essa stata richiesta solo con la memoria integrativa ex art. 426 cod.proc.civ., l'impossibilità per la locatrice che aveva chiesto la risoluzione del contratto di invocarne l'adempimento; eccepiva, inoltre, ex art. 1460 c.c., che, sin dal gennaio 2009, non aveva potuto utilizzare l'immobile per causa delle infiltrazioni. In via incidentale, domandava la modifica della sentenza per aver ritenuto presente una intercapedine che avrebbe protetto il locale dall'umidità, per avere escluso che il godimento dell'immobile fosse stato ridotto in misura apprezzabile, che in esso si svolgesse attività di contatto diretto con il pubblico, che le infiltrazioni ne avessero impedito l'utilizzazione, che la locatrice non avesse provveduto agli obblighi di manutenzione e che avesse ricevuto il deposito cauzionale. Chiedeva, quindi, che il contratto venisse dichiarato risolto per grave inadempimento della locatrice, la condanna di quest'ultima per non avere potuto usufruire dell'immobile locato, la restituzione del deposito cauzionale e il riconoscimento dell'indennità di avviamento. Il Comune di Salerno lamentava l'inammissibilità dell'appello e nel merito chiedeva l'accertamento della infondatezza delle pretese della locatrice nei suoi confronti. Ai fini che qui interessano [OSCURATO:PERSONA] nel corso della prima udienza eccepiva l'improcedibilità d'appello incidentale per omessa notifica dello stesso. Nel corso dell'udienza successiva gli odierni ricorrenti chiedevano la concessione di termine per la notifica dell'appello incidentale alle controparti. La Corte d'Appello rigettava la richiesta e, con la sentenza n. 427/2018, oggetto dell'odierna impugnazione, accoglieva parzialmente l'appello principale, condannando la [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di euro 22.560,00 per canoni insoluti, compensava le spese del giudizio di primo grado tra appellante principale e Condominio, dichiarava improcedibile l'appello incidentale, regolava le spese del giudizio di appello. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Il Comune di Salerno ha illustrato il proprio controricorso con memoria. Considerato che: 1. I ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 436, comma 3, cod.proc.civ. con riferimento all'art. 111 Costi. all'art. 117, comma 1 Cost., all'art. 6, comma 3, del Trattato di Lisbona, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. La tesi sostenuta è che la sanzione dell'improcedibilità del gravame per omessa notifica della memoria contenuta nell'appello incidentale sia sproporzionata. A supporto invocano una diversa interpretazione della pronuncia n. 20604/2008, con cui le Sezioni Unite, sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata del dato normativo, hanno affermato che le questioni che riguardano lo svolgimento del processo devono essere verificate anche e soprattutto per il loro impatto operativo alla realizzazione del giusto processo e della sua ragionevole durata, elevati a principi costituzionali ed assurti a valori sovranazionali, i quali comprendono il processo equo, il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio e, più in generale, il diritto ad un giudizio, al punto da poter essere sacrificati solo per espresse disposizioni di legge e in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Ulteriori argomenti a supporto deriverebbero dalla giurisprudenza di questa Corte nella misura in cui: i) attribuisce rilievo al raggiungimento dello scopo; il) privilegia l'interpretazione delle norme processuali che favorisca la decisione di merito; iii) impone l'interpretazione del diritto processuale alla luce delle regole imposte dal diritto comunitario, allo scopo di evitare eccessi di formalismo e favorire l'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti. La conclusione che i ricorrenti ne traggono è che con il tempestivo deposito del ricorso si realizza Vediti° actionis, mentre la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituiscono momenti esterni e successivi, diretti ad instaurare il contraddittorio, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine assegnato per la notifica del ricorso avrebbe imposto al Giudice d'Appello di disporre, ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ, la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio. 2. In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione dei ricorrenti, sollevata da [OSCURATO:PERSONA], la quale sostiene che gli odierni ricorrenti non hanno dimostrato di essere succeduti nella pretesa giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] seguito della estinzione di una società di persona conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ai soci sono trasferite le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non possono farli valere in giudizio. Pertanto, in assenza di prova specifica della cessione del credito litigioso agi odierni ricorrenti, la pretesa della [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il risarcimento di euro 40.000,00 dalla locatrice e la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento imputabile alla stessa locatrice, avrebbe dovuto considerarsi rinunciata da parte della società estinta. Sulla questione è intervenuta Cass. n. 9464/2020 che ha precisato che il principio fissato dalle sentenze delle sezioni nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, che hanno costituito il riferimento della decisione adottata nel 2016, la n. 23269, invocata da [OSCURATO:PERSONA], è da intendersi nel senso che: una volta estinta i diritti vantati dalla società, non liquidati nel bilancio finale di liquidazione passano nella titolarità dei soci, poiché si realizza un fenomeno successorio in capo ai soci, con conseguente applicazione dell'art. 110 cod.proc.civ., atteso che il primo soggetto si estingue e proseguono il processo i suoi successori a titolo universale, avendo tali sentenze ragionato «nel senso che tale disposizione contempla, altresì, qualsiasi "altra causa" per la quale una parte venga meno, onde risulta idonea a ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo". Di conseguenza:1) anche i residui attivi e le sopravvenienze attive si trasferiscono ai soci della società estinta; 2) la società ben può rinunciare ai crediti suddetti, ma questa rinuncia non può presumersi in base al solo rilievo che il credito non è indicato nel bilancio di liquidazione, atteso che la remissione del debito è un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà che potrebbe essere anche tacita, purché deducibile da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito, riscontrabili con particolare rigore e cautela nel comportamento della società nel momento in cui essa si cancella dal registro delle imprese, al fine di individuarvi anche la rinuncia in ordine ai diritti di credito ancora non esatti o non liquidati; 3) la mancata dichiarazione del difensore, ai sensi dell'art. 300 cod.proc.civ., ai fini della interruzione del processo e la prosecuzione del medesimo, pur dopo l'avvenuta cancellazione della società. come, l'eventuale prosecuzione del processo da parte dei soci, successori a titolo universale, senza previa interruzione del giudizio - evenienza del tutto lecita - costituiscono elementi in senso contrario rispetto ad un'ipotizzata volontà abdicativa: «essendo ragionevolmente presumibile, piuttosto, in generale che il difensore, mandatario della società, avesse in tal senso concordato con la stessa la linea difensiva da tenere, anche nell'interesse dei soci, il cui sostrato personale riemerge proprio nel momento della cancellazione del soggetto collettivo». Deve, pertanto, darsi seguito a tale giurisprudenza (di recente, ribadita da Cass. 13/10/2021, n. 27894) e ritenersi nient'affatto rinunciata la pretesa azionata da parte della società [OSCURATO:PERSONA], ribadendo che la successione dei soci nella titolarità della pretesa creditoria (regola derivante dall'estinzione della società) non si verifica solo se (eccezione alla regola) la rinuncia agli stessi, riscontrabile al momento della cancellazione della società, sia espressa anche attraverso comportamenti concludenti univocamente incompatibili con la volontà di avvalersi di tali diritti comunicati al debitore, sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, entro congruo termine, di non volerne profittare. 3.Può dunque passarsi allo scrutinio del motivo, il quale va dichiarato inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod.proc.civ. Non emergono ragioni, infatti, che inducano a ritenere superato l'orientamento espresso da questa Corte, a Sezioni Unite, con la decisione n. 20604 del 30/07/2008. Le Sezioni Unite, infatti, hanno adottato la soluzione che oggi si vorrebbe superare proprio esaminando e disattendendo - al netto della tesi della comunitarizzazione della CEDU su cui è sufficiente il rinvio a Cass.30/01/2018, n.2286 - proprio gli argomenti addotti dagli odierni ricorrenti. Per la sentenza evocata - a cui si rinvia per un esame della giurisprudenza di contrario avviso e per le ragioni del suo superamento - nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod.proc.civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod.proc.civ. Nello stesso senso si muove la giurisprudenza più recente; cfr. a titolo esemplificativo, Cass. 26/11/2020, n. 27079; Cass. 14/03/2018, n. 6159; Cass.7/07/2018, n. 14839. Il principio peraltro è stato esteso all'appello incidentale (Cass. 3/04/2017, n. 8595; Cass. 19/01/2016, n. 837), in considerazione del fatto che la costituzione dell'appellato si perfeziona, al pari di quella dell'appellante, con il solo deposito del fascicolo contenente la memoria difensiva ex art. 436 cod.proc.civ. , ma «per una valida proposizione dell'appello incidentale è necessario che: a) esso sia contenuto nella memoria difensiva; b) la memoria sia depositata, a pena di decadenza, nei dieci giorni precedenti l'udienza di discussione; c) entro tale termine la memoria contenente l'impugnazione incidentale sia notificata all'appellante. Il predetto termine di dieci giorni, fissato dall'art. 436 cod.proc.civ., comma 3, ha carattere perentorio, sia per assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale sia per l'inequivocabile dato letterale della norma; e benché si affermi che la fase della notifica sia estranea all'edictio actionis (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16236), il che è esatto afferendo la notificazione alla c.d. vocatio in ius, che richiede il coinvolgimento della controparte convenuta, nondimeno, proprio al fine di armonizzare il sistema con i principi espressi dalle Sezioni unite su richiamate, è necessario che nel predetto termine l'attività notificatoria sia stata quanto meno avviata. Ciò, del resto, è conforme al tenore testuale della disposizione in esame, in cui l'espressione "almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente" è riferita non solo al deposito dell'atto ma anche alla sua notificazione». Pur non avendo il codice di rito stabilito un termine entro cui l'appellato deve depositare la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta notificazione della memoria difensiva, indispensabile per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio sulla sua impugnazione, si ritiene, sin da Cass. Sez. Un., 16/12/1986, n. 7533, che ciò possa avvenire al più tardi all'udienza di discussione, in cui l'appellante incidentale ha l'onere di dimostrare di aver notificato alla controparte l'impugnazione, salva la necessità di un ulteriore termine per la sua rinnovazione nell'ipotesi in cui la notificazione sia affetta da vizi che consentano l'applicazione dell'art. 291 cod.proc.civ.: ipotesi quest'ultima non ricorrente nel caso di specie. In consapevole dissenso rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1986, si era posta una parte della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4/10/1996, n. 8707, Cass. 4/08/2004, n. 14952; Cass. 3/08/2005, n. 16236; Cass.22/05/2007, n. 11888), ritenendo che la sanzione della decadenza dall'appello incidentale dovesse intendersi comminata dall'art. 436 cod.proc.civ., comma 3, nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge, e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine. Si è dunque sostenuto che, in caso di mancata notificazione entro detto termine della memoria contenente l'appello incidentale, così come in caso di notificazione invalida, il giudice deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio (il quale va disposto anche nel caso di notificazione tardiva). L'intervento delle Sezioni Unite n. 20604/2008, con la tesi restrittiva propugnata, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata (art.111 Cost., comma 2) e nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, non sconfessato dalla giurisprudenza successiva, ha di fatto superato quest'orientamento, imponendo la necessità di parificare la posizione dell'appellante incidentale a quella dell'appellante principale. L'argomento, con cui si vorrebbe che il principio della ragionevole durata del processo facesse aggio su quelli della tutela del diritto di difesa, del contraddittorio e di risulta sul diritto ad avere un giudizio, è fallace: l'adempimento della notificazione dell'atto contenente l'appello incidentale non è gravoso e, dunque, non può ledere il diritto di difesa, serve proprio a garantire il contraddittorio ed a garantirlo nella logica dell'assicurazione della ragionevole durata del processo, posto che un ordine ex art. 291 cod.proc.civ. comporterebbe il rinvio dell'attività di trattazione; in fine, e conclusivamente, proprio l'elementarità dell'onere esclude che si mortifichi il principio dell'effettività del diritto al giudizio. Deve dunque ribadirsi che ove il giudice dell'appello non possa verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio sulla impugnazione incidentale, per la mancata produzione della memoria contenente l'impugnazione incidentale notificata da parte dell'appellato e in difetto di una situazione di legittimo impedimento all'adempimento di detto onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito dichiarativa della improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348, comma 1, cod.proc.civ. 4.11 ricorso è inammissibile. 5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 6.Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico degli odierni ricorrenti l'obbligo di pagamento dei doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in euro 2200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, a favore di [OSCURATO:PERSONA], e in euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, a favore del Comune di Salerno. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 17/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] faele Frasca CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico . Le ) , C ote • CCA()_Ccbtl.,-(. ([OSCURATO:PERSONA],00, .-AACAM -.<>« , Z. z,4 4)4-Get-Q-ca, z 610 2.4 [OSCURATO:PERSONA] (NA curkfcgA'D ig5TA,Xuktrvy9(9 . 42, oct.;) ;Gt 'AP-0 \r_co_oidc q Vou, Afv),(ykpA O\ "77/ j, A:1/5 ) JiA 1,v09 /v\. (1: zy(A, E Nyvpr_ttì,. t), (