Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 31950/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 26.2.2026, il Tribunale di sorveglianza di Perugiaha provveduto su una richiesta di affidamento in prova terapeutico diXXXXXXXXXXXXX.1.1.

Il Tribunale di sorveglianza ha richiamato la sua precedente ordinanzadel 16.9.2025 di revoca dell'affidamento in prova che era stato disposto conprovvedimento del 17.11.2022, con la quale si dava atto che, in data 24.5.2025,[OSCURATO:PERSONA], fermato per un controllo di polizia giudiziaria, veniva trovato in possessodi cocaina e di hashish e che, a seguito di perquisizione domiciliare, gli venivasequestrata ulteriore sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish emarijuana, oltre che materiale per il confezionamento delle sostanze in dosi.I giudici, poi, hanno premesso la sussistenza dei presupposti di ammissibilitàdella misura, avendo il Ser.d. di Perugia certificato lo stato di dipendenza delcondannato e documentato un programma ambulatoriale.

Hanno dato atto,altresì, che è stata prospettata un'opportunità lavorativa per il condannato comeoperaio edile ed è stato indicato il domicilio della madre per l'esecuzione dellamisura, circostanze entrambe verificate dai Carabinieri territoriali.

Ha aggiuntoche il cumulo in esecuzione è comprensivo di due condanne per reati in materiadi sostanze stupefacenti e di un precedente per il reato di evasione, non punitoper la particolarità tenuità del fatto; risultano, ancora, procedimenti pendenti perricettazione e violazione della legge sulle armi del 2019, per lesioni aggravate eviolazione di domicilio del maggio 2022 e per atti persecutori da novembre 2021ad aprile 2024.Dalla relazione di sintesi, risulta che il comportamento intramurario delcondannato è esente da rilievi e che [OSCURATO:PERSONA] partecipa alle varie iniziativetrattamentali, essendo stato inserito anche nella graduatoria dei lavoranti.Quanto alla situazione familiare, si evidenzia che con un provvedimento delTribunale per i minorenni dell'Umbria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata revocata la potestàgenitoriale della figlia minore a entrambi i genitori e sono stati disposti incontriprotetti con il padre.

Dall'osservazione psicologica, non emergono criticità e siriferisce dell'avvio di un percorso di riflessione critica sulla devianza derivantedalla dipendenza.

Il gruppo di trattamento, in conclusione, ha previsto per ildetenuto la prosecuzione dell'osservazione e si è espresso favorevolmenteall'ammissione a un beneficio con valenza terapeutica.1.2.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non sussistessero lecondizioni per l'accoglimento della richiesta e l’ha rigettata, non potendosiformulare una favorevole prognosi della prova, sia per la presenza di un elevatopericolo di recidiva, sia perché il condannato non può essere consideratoaffidabile.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato una precedente misura alternativa comeoccasione per continuare a delinquere e ad assumere stupefacenti, così violandoil patto fiduciario con le istituzioni.

Vi sono procedimenti pendenti per reativiolenti e vi è anche la condotta del 2025 che attesta un'attività di spaccio nonoccasionale.In definitiva, il condannato non si è mai allontanato da contesti devianti e, afronte di tale quadro di personalità, il progetto terapeutico ambulatoriale non puòreputarsi adeguatamente contenitivo, non potendosi riporre nuovamente fiduciain [OSCURATO:PERSONA] e non essendo state le sue criticità debitorie e familiari risolte.

Ilpositivo trattamento intramurario può rappresentare la base per lavorare nelprosieguo su un percorso di cura residenziale.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) d e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e alla sussistenza deipresupposti per la concessione della misura alternativa.La motivazione dell'ordinanza – lamenta il ricorso – è apparente ed avulsadalle risultanze processuali.L'unico aspetto realmente valorizzato dal Tribunale di sorveglianza è larevoca della precedente misura alternativa, ciò che però appare in paleseviolazione del principio secondo cui la gravità del reato e i precedenti penali nonpossono assumere da soli decisivo rilievo e occorre invece verificareconcretamente se vi siano i sintomi di una positiva evoluzione della personalitàdel condannato che renda possibile il reinserimento sociale attraverso la misuraalternativa.Nel caso di specie, manca qualsiasi vaglio critico in ordine agli elementiemersi dall'istruttoria, tutti deponenti per l'assenza di un pericolo attuale direcidiva e sintomatici di una revisione critica positivamente avviata durante ladetenzione.In particolare, non è stata presa adeguatamente in considerazione lacircostanza che la ricaduta nell'uso di stupefacenti nel 2025 si inserisce in unmomento particolare nel quale era avvenuta la dolorosa separazione dallacompagna.

Proprio per questo sono stati prospettati al Tribunale di sorveglianzauna collocazione abitativa presso la madre e un'opportunità lavorativa differenteda quella precedente che eviti uscite notturne in contesti potenzialmentepericolosi.I giudici hanno ritenuto, invece, la persistente pericolosità del condannatosulla base di argomentazioni il logiche e avulse dal contenuto delladocumentazione prodotta.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 12.5.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, osservando che ilTribunale di sorveglianza ha operato la propria valutazione sugli elementi e suicomportamenti, non solo precedenti, ma anche contestuali e successivi, sia allacommissione del reato che all’espletamento delle prove di cui il ricorrente ha giàbeneficiato, oltre che sulla sua incapacità, allo stato, di dimostrare untrascurato il programma trattamentale inframurario del condannato, ma havalorizzato la necessità di proseguire il periodo di osservazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

L’affidamento terapeutico previsto dall’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990richiede che si contemperi l’obiettivo di cura dello stato di dipendenza dasostanze stupefacenti o da alcool con la finalità di risocializzazione delcondannato.La norma richiamata subordina, al comma 4, l’accoglimento dell’istanza allacondizione che il programma di recupero contribuisca alla riabilitazione delcondannato e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.La previsione è evidentemente dettata dalla considerazione che la personadipendente si trovi in particolare situazione di vulnerabilità a causa del suo statoe che, pertanto, è necessario che il programma di recupero sia strutturato, oltreche nella prospettiva della disintossicazione, anche in modo tale da consentireuna prognosi favorevole in ordine alla sua idoneità a rendere improbabile laricaduta del condannato in condotte devianti connesse alla sua dipendenza.Sotto questo profilo, si può affermare che l’idoneità della misura alternativarispetto alla esigenza di risocializzazione del reo va apprezzata anche in base allerisorse – di tipo sociale, familiare, relazionale – di cui il condannato può inconcreto giovarsi durante l’affidamento terapeutico, in quanto elementi checoncorrono in modo rilevante a creare le condizioni di un’alternativa rispetto alladipendenza da sostanze e a sottrarre il condannato al contesto di disagio nelquale la dipendenza stessa è verosimilmente maturata.2.

Ciò premesso, non è esatto il rilievo difensivo secondo cui il Tribunale disorveglianza avrebbe omesso ogni considerazione circa gli elementi favorevoli alcondannato che sono emersi nell’istruttoria.In realtà, l’ordinanza impugnata li ha espressamente richiamati e tuttavia liha ritenuti recessivi rispetto alla necessità di proseguire l’osservazione dellapersonalità e di verificare l’andamento del percorso di revisione, inconsiderazione soprattutto della inaffidabilità del condannato, plasticamenteaffidamento in prova a seguito della ricaduta di [OSCURATO:PERSONA] in condotte di detenzionedi sostanze stupefacenti.E’ vero che il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato neicui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alladetenzione non opera quando è richiesta l'applicazione dell'affidamento in provain casi particolari previsto dall'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto talemisura non è espressamente menzionata tra quelle per cui si applica laprevisione ostativa disposta dall'art. 58-quater, legge 26 luglio 1975 n. 35 che,per il suo carattere restrittivo, non è suscettibile di interpretazione analogica(Sez. 1, n. 6287 del 23/10/2014, dep. 2015, Santamaria, Rv. 262825 - 01; Sez.1, n. 586 del 10/12/2010, dep. 2011, Ferrante, Rv. 249441 - 01; Sez. 1, n.21081 del 27/5/2010, Senato, Rv. 247580 - 01).Tuttavia, nel caso di specie, la prognosi di inaffidabilità su cui si fonda ilrigetto dell’istanza del condannato attribuisce appropriatamente rilievo allecondotte successive ai reati per i quali è in corso di esecuzione la pena e, inparticolare, a quella del 2025 che ha dato luogo alla revoca della precedentemisura e che, peraltro, riguarda reati della stessa tipologia di quelli in espiazione.Non senza importanza è, poi, nel ragionamento dei giudici di sorveglianza, lacircostanza che pendano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche procedimenti per ulteriorireati commessi con violenza, di guisa che è del tutto ragionevole il giudiziosecondo cui il condannato non si è mai sostanzialmente allontanato da contestidevianti e che, pertanto, il progetto terapeutico non può allo stato valutarsiidoneo a contenere il pericolo di recidiva.Si tratta di una conclusione che, dando atto dei progressi trattamentali delcondannato desumibili dalla più recente relazione di sintesi, ha fatto comunqueplausibile applicazione del principio secondo cui, prima di ammettere ilcondannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza,pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, puòlegittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e losvolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine delsoggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse(Sez. 1, n. 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 - 01; Sez. 1, n. 22443 del17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari,Rv. 264037 - 01).La motivazione è del tutto adeguata ed il ricorso mostra di non confrontarsipienamente con essa, perché insiste nel valorizzare, peraltro sul piano fattualedel merito, elementi comportamentali positivi palesati dal condannato, di cui ilTribunale si è correttamente fatto carico, ritenendoli insufficienti – secondo illogico argomentare ispirato al criterio della gradualità del trattamento – agiustificare l'accesso al beneficio richiesto.3.

Alla luce di quanto fin osservato, il ricorso deve essere rigettato, con laconseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamentodelle spese processuali.Si deve disporre, infine, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 26.2.2026, il Tribunale di sorveglianza di Perugiaha provveduto su una richiesta di affidamento in prova terapeutico diXXXXXXXXXXXXX.1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha richiamato la sua precedente ordinanzadel 16.9.2025 di revoca dell'affidamento in prova che era stato disposto conprovvedimento del 17.11.2022, con la quale si dava atto che, in data 24.5.2025,[OSCURATO:PERSONA], fermato per un controllo di polizia giudiziaria, veniva trovato in possessodi cocaina e di hashish e che, a seguito di perquisizione domiciliare, gli venivasequestrata ulteriore sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish emarijuana, oltre che materiale per il confezionamento delle sostanze in dosi.I giudici, poi, hanno premesso la sussistenza dei presupposti di ammissibilitàdella misura, avendo il Ser.d. di Perugia certificato lo stato di dipendenza delcondannato e documentato un programma ambulatoriale. Hanno dato atto,altresì, che è stata prospettata un'opportunità lavorativa per il condannato comeoperaio edile ed è stato indicato il domicilio della madre per l'esecuzione dellamisura, circostanze entrambe verificate dai Carabinieri territoriali. Ha aggiuntoche il cumulo in esecuzione è comprensivo di due condanne per reati in materiadi sostanze stupefacenti e di un precedente per il reato di evasione, non punitoper la particolarità tenuità del fatto; risultano, ancora, procedimenti pendenti perricettazione e violazione della legge sulle armi del 2019, per lesioni aggravate eviolazione di domicilio del maggio 2022 e per atti persecutori da novembre 2021ad aprile 2024.Dalla relazione di sintesi, risulta che il comportamento intramurario delcondannato è esente da rilievi e che [OSCURATO:PERSONA] partecipa alle varie iniziativetrattamentali, essendo stato inserito anche nella graduatoria dei lavoranti.Quanto alla situazione familiare, si evidenzia che con un provvedimento delTribunale per i minorenni dell'Umbria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata revocata la potestàgenitoriale della figlia minore a entrambi i genitori e sono stati disposti incontriprotetti con il padre. Dall'osservazione psicologica, non emergono criticità e siriferisce dell'avvio di un percorso di riflessione critica sulla devianza derivantedalla dipendenza. Il gruppo di trattamento, in conclusione, ha previsto per ildetenuto la prosecuzione dell'osservazione e si è espresso favorevolmenteall'ammissione a un beneficio con valenza terapeutica.1.2. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non sussistessero lecondizioni per l'accoglimento della richiesta e l’ha rigettata, non potendosiformulare una favorevole prognosi della prova, sia per la presenza di un elevatopericolo di recidiva, sia perché il condannato non può essere consideratoaffidabile.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato una precedente misura alternativa comeoccasione per continuare a delinquere e ad assumere stupefacenti, così violandoil patto fiduciario con le istituzioni. Vi sono procedimenti pendenti per reativiolenti e vi è anche la condotta del 2025 che attesta un'attività di spaccio nonoccasionale.In definitiva, il condannato non si è mai allontanato da contesti devianti e, afronte di tale quadro di personalità, il progetto terapeutico ambulatoriale non puòreputarsi adeguatamente contenitivo, non potendosi riporre nuovamente fiduciain [OSCURATO:PERSONA] e non essendo state le sue criticità debitorie e familiari risolte. Ilpositivo trattamento intramurario può rappresentare la base per lavorare nelprosieguo su un percorso di cura residenziale.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) d e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e alla sussistenza deipresupposti per la concessione della misura alternativa.La motivazione dell'ordinanza – lamenta il ricorso – è apparente ed avulsadalle risultanze processuali.L'unico aspetto realmente valorizzato dal Tribunale di sorveglianza è larevoca della precedente misura alternativa, ciò che però appare in paleseviolazione del principio secondo cui la gravità del reato e i precedenti penali nonpossono assumere da soli decisivo rilievo e occorre invece verificareconcretamente se vi siano i sintomi di una positiva evoluzione della personalitàdel condannato che renda possibile il reinserimento sociale attraverso la misuraalternativa.Nel caso di specie, manca qualsiasi vaglio critico in ordine agli elementiemersi dall'istruttoria, tutti deponenti per l'assenza di un pericolo attuale direcidiva e sintomatici di una revisione critica positivamente avviata durante ladetenzione.In particolare, non è stata presa adeguatamente in considerazione lacircostanza che la ricaduta nell'uso di stupefacenti nel 2025 si inserisce in unmomento particolare nel quale era avvenuta la dolorosa separazione dallacompagna. Proprio per questo sono stati prospettati al Tribunale di sorveglianzauna collocazione abitativa presso la madre e un'opportunità lavorativa differenteda quella precedente che eviti uscite notturne in contesti potenzialmentepericolosi.I giudici hanno ritenuto, invece, la persistente pericolosità del condannatosulla base di argomentazioni il logiche e avulse dal contenuto delladocumentazione prodotta.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 12.5.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, osservando che ilTribunale di sorveglianza ha operato la propria valutazione sugli elementi e suicomportamenti, non solo precedenti, ma anche contestuali e successivi, sia allacommissione del reato che all’espletamento delle prove di cui il ricorrente ha giàbeneficiato, oltre che sulla sua incapacità, allo stato, di dimostrare untrascurato il programma trattamentale inframurario del condannato, ma havalorizzato la necessità di proseguire il periodo di osservazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. L’affidamento terapeutico previsto dall’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990richiede che si contemperi l’obiettivo di cura dello stato di dipendenza dasostanze stupefacenti o da alcool con la finalità di risocializzazione delcondannato.La norma richiamata subordina, al comma 4, l’accoglimento dell’istanza allacondizione che il programma di recupero contribuisca alla riabilitazione delcondannato e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.La previsione è evidentemente dettata dalla considerazione che la personadipendente si trovi in particolare situazione di vulnerabilità a causa del suo statoe che, pertanto, è necessario che il programma di recupero sia strutturato, oltreche nella prospettiva della disintossicazione, anche in modo tale da consentireuna prognosi favorevole in ordine alla sua idoneità a rendere improbabile laricaduta del condannato in condotte devianti connesse alla sua dipendenza.Sotto questo profilo, si può affermare che l’idoneità della misura alternativarispetto alla esigenza di risocializzazione del reo va apprezzata anche in base allerisorse – di tipo sociale, familiare, relazionale – di cui il condannato può inconcreto giovarsi durante l’affidamento terapeutico, in quanto elementi checoncorrono in modo rilevante a creare le condizioni di un’alternativa rispetto alladipendenza da sostanze e a sottrarre il condannato al contesto di disagio nelquale la dipendenza stessa è verosimilmente maturata.2. Ciò premesso, non è esatto il rilievo difensivo secondo cui il Tribunale disorveglianza avrebbe omesso ogni considerazione circa gli elementi favorevoli alcondannato che sono emersi nell’istruttoria.In realtà, l’ordinanza impugnata li ha espressamente richiamati e tuttavia liha ritenuti recessivi rispetto alla necessità di proseguire l’osservazione dellapersonalità e di verificare l’andamento del percorso di revisione, inconsiderazione soprattutto della inaffidabilità del condannato, plasticamenteaffidamento in prova a seguito della ricaduta di [OSCURATO:PERSONA] in condotte di detenzionedi sostanze stupefacenti.E’ vero che il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato neicui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alladetenzione non opera quando è richiesta l'applicazione dell'affidamento in provain casi particolari previsto dall'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto talemisura non è espressamente menzionata tra quelle per cui si applica laprevisione ostativa disposta dall'art. 58-quater, legge 26 luglio 1975 n. 35 che,per il suo carattere restrittivo, non è suscettibile di interpretazione analogica(Sez. 1, n. 6287 del 23/10/2014, dep. 2015, Santamaria, Rv. 262825 - 01; Sez.1, n. 586 del 10/12/2010, dep. 2011, Ferrante, Rv. 249441 - 01; Sez. 1, n.21081 del 27/5/2010, Senato, Rv. 247580 - 01).Tuttavia, nel caso di specie, la prognosi di inaffidabilità su cui si fonda ilrigetto dell’istanza del condannato attribuisce appropriatamente rilievo allecondotte successive ai reati per i quali è in corso di esecuzione la pena e, inparticolare, a quella del 2025 che ha dato luogo alla revoca della precedentemisura e che, peraltro, riguarda reati della stessa tipologia di quelli in espiazione.Non senza importanza è, poi, nel ragionamento dei giudici di sorveglianza, lacircostanza che pendano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche procedimenti per ulteriorireati commessi con violenza, di guisa che è del tutto ragionevole il giudiziosecondo cui il condannato non si è mai sostanzialmente allontanato da contestidevianti e che, pertanto, il progetto terapeutico non può allo stato valutarsiidoneo a contenere il pericolo di recidiva.Si tratta di una conclusione che, dando atto dei progressi trattamentali delcondannato desumibili dalla più recente relazione di sintesi, ha fatto comunqueplausibile applicazione del principio secondo cui, prima di ammettere ilcondannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza,pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, puòlegittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e losvolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine delsoggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse(Sez. 1, n. 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 - 01; Sez. 1, n. 22443 del17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari,Rv. 264037 - 01).La motivazione è del tutto adeguata ed il ricorso mostra di non confrontarsipienamente con essa, perché insiste nel valorizzare, peraltro sul piano fattualedel merito, elementi comportamentali positivi palesati dal condannato, di cui ilTribunale si è correttamente fatto carico, ritenendoli insufficienti – secondo illogico argomentare ispirato al criterio della gradualità del trattamento – agiustificare l'accesso al beneficio richiesto.3. Alla luce di quanto fin osservato, il ricorso deve essere rigettato, con laconseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamentodelle spese processuali.Si deve disporre, infine, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 31950/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris