CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10647/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne confermato la penale responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato, segnatamente in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo - è privo della necessaria specificità in quanto non si confronta compiutamente con la sentenza impugnata, che gli ha attribuito la responsabilità per il delitto non alla luce della sua mera carica amministrativa e dell'inadempimento dei correlati doveri ma - come già la sentenza di primo grado - ha, anzitutto, indicato gli elementi emersi nel caso concreto che ha ritenuto dimostrativi proprio dalla sussistenza del prescritto elemento soggettivo, valorizzando la specifica situazione non solo contabile ma anche economico-patrimoniale della società a lui nota e la sua persistenza e, dunque, senza alcun automatismo probatorio (cfr. per tutte Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282280 - 01, resa in una fattispecie in cui era contestata la bancarotta documentale c.d. generica che, in motivazione, contiene un'esposizione più generale relativo alla prova dell'elemento soggettivo); e l'impugnazione non contiene puntuali censure di legittimità a tale ricostruzione (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i