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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15293/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 31/05/2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA]Amico e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei seguenti reati: a) furto in abitazione aggravato, perché si introducevano nel box auto di [OSCURATO:PERSONA], impossessandosi di vari beni, dopo aver forzato il cancello di accesso (il 26/02/2014); b) tentato furto in abitazione, per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un furto ai danni dei box ubicati in un residence, non riuscendo nel loro intento per l'intervento dei Carabinieri (il 29/01/2015); c) possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (il 29/01/2015); d) violazione delle prescrizioni disposte con l'applicazione di una misura di prevenzione (il 29/01/2015).

Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 27/10/2020, confermata nel resto la sentenza di primo grado, dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ai capi c) e d) e rideterminava la pena per D'Amico in mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 256 di multa (pena base per il più grave reato sub a, anni 1 di reclusione ed euro 350 di multa; aumentata per la continuazione con il reato sub b di mesi 1 di reclusione ed euro 33 di multa, ridotta di un terzo per il rito) e per [OSCURATO:PERSONA] in mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 260 di multa (pena base per il più grave reato sub a, anni 1 di reclusione ed euro 350 di multa; aumentata per la continuazione con il reato sub b di mesi 1 di reclusione ed euro 40 di multa, ridotta di un terzo per il rito).

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Amico, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione degli artt. 56 e 624-bis cod. pen.

L'imputazione ex art. 624-bis si riferisce all'appropriazione di beni contenuti in un magazzino, la prima, e di aver tentato un furto in danno di cose imprecisate, la seconda, mentre nessuna motivazione è data con riguardo alla natura dei luoghi, dovendosi escludere che il magazzino abbia natura di privata dimora e che sussistano i requisiti del tentativo.

3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3.1.

Il primo motivo denuncia, con riferimento al capo a), erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione.

Erroneamente la Corte di appello non ha considerato che sia [OSCURATO:PERSONA] sia tale [OSCURATO:PERSONA]Aguanno, originariamente sospettato per il furto, hanno la disponibilità della medesima auto, con le stesse caratteristiche, sicché non si può argomentare sulla base di tale auto per giustificare l'affermazione di responsabilità del ricorrente, né sugli ulteriori elementi (le celle agganciate dal cellulare, le scarpe), dovendosi applicare il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"

3.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento al capo b), erronea applicazione degli artt. 56, 110 e 624-bis, cod. pen. e vizi di motivazione.

Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto l'idoneità degli atti, in quanto quelli posti in essere risultano del tutto inefficienti strutturalmente e strumentalmente a determinare l'evento, e la loro univocità, potendo integrare il tentativo solo gli atti esecutivi.

In ogni caso, l'imputato fu trovato all'interno di un residence, sicché anche a voler ritenere punibili gli atti preparatori, non ci si troverebbe in presenza, nel caso di specie, di uno stadio sufficientemente avanzato della condotta.

4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Le doglianze articolate dal ricorso D'Amico in ordine al reato sub a) e dal primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] non meritano accoglimento.

Quanto alle prime, il /ocus commissi delicti era rappresentato, come si evince dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), da un box di pertinenza dell'abitazione della persona offesa, sicché, all'evidenza, il fatto rientra nel paradigma punitivo delineato dall'art. 624-bis cod. pen., che include tra i luoghi di commissione del furto in abitazione anche le pertinenze della stessa.

Del tutto inammissibili sono invece le censure articolate con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che risultano reiterative di quelle già puntualmente disattese dalla corte di merito (che ha richiamato la perfetta identificabilità grazie alle videoriprese dei due complici, richiamando, tra l'altro, il dato relativo alla localizzazione al momento del fatto), dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

3. Le doglianze articolate dal ricorso D'Amico in ordine al reato sub b) e dal secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] sono parzialmente fondati, sicché, in parte qua, i ricorsi devono essere accolti.

3.1. Il ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, su un piano generale, che il tentativo sarebbe configurabile in presenza non già di atti preparatori, ma solo di atti esecutivi.

Per questa parte, il ricorso non è fondato.

Invero, di gran lunga maggioritario, nella giurisprudenza di legittimità, è l'orientamento secondo cui deve escludersi che la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, recepita dal codice Zanardelli (che all'art. 61 puniva «colui che, a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione ...»), rappresenti tuttora il discrimen per delimitare l'area del tentativo penalmente rilevante.

Secondo l'indirizzo maggioritario, condiviso dal Collegio, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931-2; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106; Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, Bellone, Rv. 250932; Sez. 2, n. 28213 del 15/06/2010, Michelizzi, Rv. 247680; Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009, Alfuso, Rv. 245720): al di là del tradizionale discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi, rileva, ai fini della punibilità del tentativo, l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768); per la configurabilità del tentativo, dunque, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Colombo, Rv. 267006).Al difforme indirizzo, secondo cui, nel delitto tentato, gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata (Sez. 1, n. 40058 del 24/09/2008, Cristello, Rv. 241649; conf.

Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso, Rv. 246620), si è replicato sulla base, da un lato, del riferimento al dato testuale offerto dall'art. 56 cod. pen., dal quale «non è consentito sottrarsi, se non a costo di un'interpretatio abrogans», e, dall'altro, del rilievo che il rischio di estendere oltre il dovuto il limite della punibilità degli atti idonei e univoci deve essere scongiurato mediante un'interpretazione rispettosa, in particolare, del principio di offensività (Sez. 5, n. 43255 del 2009, Alfuso, cit.).

E' in questa prospettiva che il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità attribuisce al requisito dell'univocità degli atti una connotazione non già di criterio di mera prova (in questo senso, Sez. 2, n. 3596 del 01/02/1994, Evinni, Rv. 197753), ma di "criterio di essenza" (Sez. 5, n. 18981 del 2017, Macori, cit.): l'univocità degli atti nel delitto tentato, dunque, deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009, Alfuso, Rv. 245721; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 25065 del 17/02/2011, Alfano, Rv. 250421; Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo, Rv. 259249); in altri termini, per affermare l'univocità degli atti, ancorché la prova del dolo sia stata desunta aliunde, è necessario effettuare una seconda verifica per accertare se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563).

Orientamento, questo, del resto già accreditato dalle Sezioni unite, che hanno avuto modo di chiarire che il requisito dell'univocità degli atti impone che gli stessi siano considerati in sé medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza: richiamando autorevole dottrina, le Sezioni unite hanno puntualizzato, per un verso, che l'azione dell'agente è univoca allorquando in sé, per quello che è e per il modo in cui è compiuta, ne rivela l'intenzione e, per altro verso, che per potersi parlare di univocità «è necessario che sia posta in essere un'azione che, secondo l'id quod plerumque accidit, non viene compiuta se non per commettere quel dato fatto criminoso» (Sez.

U, n. 28 del 25/10/2000, Morici, non nnassinnata sul punto; conf.

Sez. 1, n. 4161 del 28/10/1986, dep. 1987, Melis, Rv. 175567).

Del resto, altra autorevole dottrina ha messo in luce come l'univocità, che indica la necessità che la condotta abbia raggiunto un grado di sviluppo tale da renderla sufficientemente prossima al momento perfezionativo del delitto, contribuisce, in uno con l'idoneità degli atti, a connotare il pericolo del perfezionamento del delitto; e, può aggiungersi, a marcare un netto discrimen tra fattispecie tentata e mera intenzione dell'autore, anche se caratterizzata dall'avvio dell'iter criminis.

D'altra parte, del tutto consolidato è l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in ordine al requisito dell'idoneità degli atti richiesto per la configurabilità del reato tentato, idoneità che deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014, Guglielmino, Rv. 260855; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305; Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688), indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei (Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008, Rv. 240736; Sez. 6, n. 23706 del 17/02/2004, Fasano, Rv. 229135).

3.2. Lì dove contestano che, nel caso di specie, l'iter criminis abbia raggiunto la soglia del tentativo punibile, i ricorsi, invece, sono fondati.

3.2.1. Al riguardo, mette conto ribadire che, per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644).

In questa prospettiva, ad esempio, è stata esclusa la configurabilità del tentativo di rapina in un caso in cui gli imputati si erano limitati ad ispezionare dall'esterno la villa che la sentenza impugnata aveva individuato come teatro della tentata rapina, senza porre in essere alcuna altra attività concreta diretta ad introdurvisi (Sez. 1, n. 2587 del 23/10/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210074).

3.2.2. La Corte distrettuale non ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati.

Come si è visto, già l'imputazione descrive la condotta degli imputati nel senso che essi «compivano atti diretti in modo non equivoco a commettere un furto ai danni dei box in seno al residence», non riuscendo nel loro intento per l'intervento della polizia giudiziaria.

Dunque, nessun obiettivo viene indicato come oggetto della condotta, laddove la circostanza che gli imputati furono sorpresi in un'area prospiciente i box condominiali (con la disponibilità di strumenti scasso) non rende possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il "dato fatto criminoso", per riprendere l'espressione di Sez.

U., Morici, rispetto al quale era programmato l'iter criminis, arrestatosi su una soglia che preclude l'accertamento che gli imputati fossero effettivamente in procinto di commettere un furto ovvero, come nel caso esaminato da Sez. 1, n. 2587 del 1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], cit., si trovassero in loco per effettuare un sopralluogo in vista di una successiva azione criminosa; per altro verso, proprio la fase in cui si è arrestato l'iter criminis, non consente neppure di individuare, sulla base del richiamato criterio di essenza, il reato (furto in appartamento, danneggiamento) verso il quale lo stesso iter era indirizzato.

Deve dunque concludersi che l'iter criminis si sia arrestato in una fase che non consente di ritenere integrato il tentativo, sicché, non risultando necessari ulteriori accertamenti alla stregua degli elementi di fatto già accertati dai giudici di merito (Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831), con riguardo al capo b), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

4. Questa Corte può procedere alla rideterminazione della pena, alla luce delle determinazioni del giudice di merito, sicché, tenuto conto della riduzione per il rito, nei confronti di D'Amico deve essere eliminata la pena in aumento per la continuazione di giorni 20 di reclusione ed euro 22 di multa, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve essere eliminata la pena — sempre in aumento per la continuazione - di giorni 20 di reclusione ed euro 27 di multa.

Nel resto, i ricorsi devono essere rigettati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo b), perche' il fatto non sussiste, ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione ed euro ventidue di multa per D'Amico e di giorni venti di re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 31/05/2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA]Amico e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei seguenti reati: a) furto in abitazione aggravato, perché si introducevano nel box auto di [OSCURATO:PERSONA], impossessandosi di vari beni, dopo aver forzato il cancello di accesso (il 26/02/2014); b) tentato furto in abitazione, per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un furto ai danni dei box ubicati in un residence, non riuscendo nel loro intento per l'intervento dei Carabinieri (il 29/01/2015); c) possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (il 29/01/2015); d) violazione delle prescrizioni disposte con l'applicazione di una misura di prevenzione (il 29/01/2015). Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 27/10/2020, confermata nel resto la sentenza di primo grado, dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ai capi c) e d) e rideterminava la pena per D'Amico in mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 256 di multa (pena base per il più grave reato sub a, anni 1 di reclusione ed euro 350 di multa; aumentata per la continuazione con il reato sub b di mesi 1 di reclusione ed euro 33 di multa, ridotta di un terzo per il rito) e per [OSCURATO:PERSONA] in mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 260 di multa (pena base per il più grave reato sub a, anni 1 di reclusione ed euro 350 di multa; aumentata per la continuazione con il reato sub b di mesi 1 di reclusione ed euro 40 di multa, ridotta di un terzo per il rito). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Amico, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione degli artt. 56 e 624-bis cod. pen. L'imputazione ex art. 624-bis si riferisce all'appropriazione di beni contenuti in un magazzino, la prima, e di aver tentato un furto in danno di cose imprecisate, la seconda, mentre nessuna motivazione è data con riguardo alla natura dei luoghi, dovendosi escludere che il magazzino abbia natura di privata dimora e che sussistano i requisiti del tentativo. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento al capo a), erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Erroneamente la Corte di appello non ha considerato che sia [OSCURATO:PERSONA] sia tale [OSCURATO:PERSONA]Aguanno, originariamente sospettato per il furto, hanno la disponibilità della medesima auto, con le stesse caratteristiche, sicché non si può argomentare sulla base di tale auto per giustificare l'affermazione di responsabilità del ricorrente, né sugli ulteriori elementi (le celle agganciate dal cellulare, le scarpe), dovendosi applicare il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" 3.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento al capo b), erronea applicazione degli artt. 56, 110 e 624-bis, cod. pen. e vizi di motivazione. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto l'idoneità degli atti, in quanto quelli posti in essere risultano del tutto inefficienti strutturalmente e strumentalmente a determinare l'evento, e la loro univocità, potendo integrare il tentativo solo gli atti esecutivi. In ogni caso, l'imputato fu trovato all'interno di un residence, sicché anche a voler ritenere punibili gli atti preparatori, non ci si troverebbe in presenza, nel caso di specie, di uno stadio sufficientemente avanzato della condotta. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Le doglianze articolate dal ricorso D'Amico in ordine al reato sub a) e dal primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] non meritano accoglimento. Quanto alle prime, il /ocus commissi delicti era rappresentato, come si evince dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), da un box di pertinenza dell'abitazione della persona offesa, sicché, all'evidenza, il fatto rientra nel paradigma punitivo delineato dall'art. 624-bis cod. pen., che include tra i luoghi di commissione del furto in abitazione anche le pertinenze della stessa. Del tutto inammissibili sono invece le censure articolate con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che risultano reiterative di quelle già puntualmente disattese dalla corte di merito (che ha richiamato la perfetta identificabilità grazie alle videoriprese dei due complici, richiamando, tra l'altro, il dato relativo alla localizzazione al momento del fatto), dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 3. Le doglianze articolate dal ricorso D'Amico in ordine al reato sub b) e dal secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] sono parzialmente fondati, sicché, in parte qua, i ricorsi devono essere accolti. 3.1. Il ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, su un piano generale, che il tentativo sarebbe configurabile in presenza non già di atti preparatori, ma solo di atti esecutivi. Per questa parte, il ricorso non è fondato. Invero, di gran lunga maggioritario, nella giurisprudenza di legittimità, è l'orientamento secondo cui deve escludersi che la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, recepita dal codice Zanardelli (che all'art. 61 puniva «colui che, a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione ...»), rappresenti tuttora il discrimen per delimitare l'area del tentativo penalmente rilevante. Secondo l'indirizzo maggioritario, condiviso dal Collegio, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931-2; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106; Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, Bellone, Rv. 250932; Sez. 2, n. 28213 del 15/06/2010, Michelizzi, Rv. 247680; Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009, Alfuso, Rv. 245720): al di là del tradizionale discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi, rileva, ai fini della punibilità del tentativo, l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768); per la configurabilità del tentativo, dunque, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Colombo, Rv. 267006).Al difforme indirizzo, secondo cui, nel delitto tentato, gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata (Sez. 1, n. 40058 del 24/09/2008, Cristello, Rv. 241649; conf. Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso, Rv. 246620), si è replicato sulla base, da un lato, del riferimento al dato testuale offerto dall'art. 56 cod. pen., dal quale «non è consentito sottrarsi, se non a costo di un'interpretatio abrogans», e, dall'altro, del rilievo che il rischio di estendere oltre il dovuto il limite della punibilità degli atti idonei e univoci deve essere scongiurato mediante un'interpretazione rispettosa, in particolare, del principio di offensività (Sez. 5, n. 43255 del 2009, Alfuso, cit.). E' in questa prospettiva che il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità attribuisce al requisito dell'univocità degli atti una connotazione non già di criterio di mera prova (in questo senso, Sez. 2, n. 3596 del 01/02/1994, Evinni, Rv. 197753), ma di "criterio di essenza" (Sez. 5, n. 18981 del 2017, Macori, cit.): l'univocità degli atti nel delitto tentato, dunque, deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009, Alfuso, Rv. 245721; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 25065 del 17/02/2011, Alfano, Rv. 250421; Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo, Rv. 259249); in altri termini, per affermare l'univocità degli atti, ancorché la prova del dolo sia stata desunta aliunde, è necessario effettuare una seconda verifica per accertare se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563). Orientamento, questo, del resto già accreditato dalle Sezioni unite, che hanno avuto modo di chiarire che il requisito dell'univocità degli atti impone che gli stessi siano considerati in sé medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza: richiamando autorevole dottrina, le Sezioni unite hanno puntualizzato, per un verso, che l'azione dell'agente è univoca allorquando in sé, per quello che è e per il modo in cui è compiuta, ne rivela l'intenzione e, per altro verso, che per potersi parlare di univocità «è necessario che sia posta in essere un'azione che, secondo l'id quod plerumque accidit, non viene compiuta se non per commettere quel dato fatto criminoso» (Sez. U, n. 28 del 25/10/2000, Morici, non nnassinnata sul punto; conf. Sez. 1, n. 4161 del 28/10/1986, dep. 1987, Melis, Rv. 175567). Del resto, altra autorevole dottrina ha messo in luce come l'univocità, che indica la necessità che la condotta abbia raggiunto un grado di sviluppo tale da renderla sufficientemente prossima al momento perfezionativo del delitto, contribuisce, in uno con l'idoneità degli atti, a connotare il pericolo del perfezionamento del delitto; e, può aggiungersi, a marcare un netto discrimen tra fattispecie tentata e mera intenzione dell'autore, anche se caratterizzata dall'avvio dell'iter criminis. D'altra parte, del tutto consolidato è l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in ordine al requisito dell'idoneità degli atti richiesto per la configurabilità del reato tentato, idoneità che deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014, Guglielmino, Rv. 260855; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305; Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688), indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei (Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008, Rv. 240736; Sez. 6, n. 23706 del 17/02/2004, Fasano, Rv. 229135). 3.2. Lì dove contestano che, nel caso di specie, l'iter criminis abbia raggiunto la soglia del tentativo punibile, i ricorsi, invece, sono fondati. 3.2.1. Al riguardo, mette conto ribadire che, per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644). In questa prospettiva, ad esempio, è stata esclusa la configurabilità del tentativo di rapina in un caso in cui gli imputati si erano limitati ad ispezionare dall'esterno la villa che la sentenza impugnata aveva individuato come teatro della tentata rapina, senza porre in essere alcuna altra attività concreta diretta ad introdurvisi (Sez. 1, n. 2587 del 23/10/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210074). 3.2.2. La Corte distrettuale non ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati. Come si è visto, già l'imputazione descrive la condotta degli imputati nel senso che essi «compivano atti diretti in modo non equivoco a commettere un furto ai danni dei box in seno al residence», non riuscendo nel loro intento per l'intervento della polizia giudiziaria. Dunque, nessun obiettivo viene indicato come oggetto della condotta, laddove la circostanza che gli imputati furono sorpresi in un'area prospiciente i box condominiali (con la disponibilità di strumenti scasso) non rende possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il "dato fatto criminoso", per riprendere l'espressione di Sez. U., Morici, rispetto al quale era programmato l'iter criminis, arrestatosi su una soglia che preclude l'accertamento che gli imputati fossero effettivamente in procinto di commettere un furto ovvero, come nel caso esaminato da Sez. 1, n. 2587 del 1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], cit., si trovassero in loco per effettuare un sopralluogo in vista di una successiva azione criminosa; per altro verso, proprio la fase in cui si è arrestato l'iter criminis, non consente neppure di individuare, sulla base del richiamato criterio di essenza, il reato (furto in appartamento, danneggiamento) verso il quale lo stesso iter era indirizzato. Deve dunque concludersi che l'iter criminis si sia arrestato in una fase che non consente di ritenere integrato il tentativo, sicché, non risultando necessari ulteriori accertamenti alla stregua degli elementi di fatto già accertati dai giudici di merito (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831), con riguardo al capo b), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. 4. Questa Corte può procedere alla rideterminazione della pena, alla luce delle determinazioni del giudice di merito, sicché, tenuto conto della riduzione per il rito, nei confronti di D'Amico deve essere eliminata la pena in aumento per la continuazione di giorni 20 di reclusione ed euro 22 di multa, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve essere eliminata la pena — sempre in aumento per la continuazione - di giorni 20 di reclusione ed euro 27 di multa. Nel resto, i ricorsi devono essere rigettati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo b), perche' il fatto non sussiste, ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione ed euro ventidue di multa per D'Amico e di giorni venti di re
Decreto Cassazione n. 15293/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris