CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2025
Cassazione n. 10681/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (?- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riducendo la durata delle pene accessorie a lui irrogate; considerato che entrambi i motivi di ricorso - che, rispettivamente, denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla sussistenza della ritenuta aggravante, nonché il vizio di motivazione a cagione della diversa valutazione della posizione del ricorrente rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] - lungi dal contenere rituali censure di legittimità, prospettano un alternativo apprezzamento dell'occorso, affidandosi ad assunti patentemente generici con cui ha inteso compendiare elementi di fatto senza neppure dedurre il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata in data 13 novembre 2025 nell'interesse dell'imputato, che ha ribadito la fondatezza del ricorso; osservato che non deve aversi riguardo alla memoria presentata nell'interesse dell'imputato il 24 novembre 2025, ossia tardivamente rispetto all'udienza del 3 dicembre 2025 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen. [...] impone alle parti di depositare memorie entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerate», a pena di inammissibilità, «onde consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le facoltà deduttive di replica»), il che esime dal rimarcarne la genericità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos