CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6249/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato per procura speciale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ ultimo in Roma, piazzadei martiri di Belfiore n. 2; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Lazio n. 540/14/2013, depositata il 18 settembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Franco M ezzacappa ha proposto ricorso , affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Accertamento-definizione agevolata del Lazio di cui all’epigrafe, che ha rigettato l’appello dello stesso contribuente a vverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma,che aveva rigettato i l ricors o d el medesimo contro l’avviso d’accertamento relativi all ’ annualità d’imposta 200 4 , in materia di Irpef, emessoai sensi dell’art. 38, quinto comma , d.P.R 29 settembre 1973, n. 600. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione. In pendenza del giudizio di legittimità l o stess o contribuente ha prodotto istanza di sospensione, dichiarando di volersi avvalere della definizionedella lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2 018 , n. 119, convertito, con modifiche, nella legge 17 dicembre 2018, n. 1366. Con ordinanza interlocutoria del 27 giugno 2019 questa Corte ha rinviato il processo a nuovo ruolo, assegnando al ricorrenteil termine di gg. 90 per documentare il pagamento della prima rata dell’importo dovuto per la definizione, ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018. Il 29 luglio 2022 il contribuente ha depositato nota con la quale ha dedotto che «L’art.6 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 prevede la possibilità di definire le controversie pendenti non definitive attribuite alla giurisdizione tributaria; - il contribuente si è avvalso di tale facoltà, come risulta dall’allegata documentazione (domanda, accoglimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, copia dei pagamenti effettuati fino alla data odierna)» ed ha depositato «idocumenti di cui alla successiva distinta, rappresentando che ai sensi dell’art. 6, comma 13 del citato D.L. n. 119/2018 è possibile la declaratoria di estinzione della controversia. », chiedendo l’emanazione del decreto Presidenziale di estinzione previsto dal richiamato art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018, convertito dalla Legge n. 136/2018.». Considerato che: 1.Preliminarmente, il Collegio rileva che la documentazione prodotta dal ricorrente in allegato alla nota di deposito del 29 luglio 2022 non riguarda la proposizione di una domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art.6 d.l. n. 119 del 2018; ma di una domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, di cui all’art. 3 dello stesso d.l., comprensiva dell’assunzione dell’impegno del dichiarante a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la stessa dichiarazione. Gli identificativi delle cartelle od avvisi contenenti i carichi oggetto della domanda, trascritti nel relativo modulo della domanda (con impegno alla rinuncia ai giudizi aventi ad oggetto gli stessi carichi) e nella comunicazione dell’importo da pagare proveniente dall’Agenzia delle entrate-riscossione, non consentono di verificarne la corrispondenza con l’avviso d’accertamento sub iudice , così come indicato nella sentenza impugnatae nel ricorso, ai fini della declaratoria di estinzione fondata sul comma 6 del ridetto art. 3 d.l. n. 119 del 2018. La richiesta inequivoca del contribuente ricorrente di dichiarare l’estinzione del giudizio manifesta, comunque, il sopravvenuto venir meno dell’interesse dello stesso ad una pronuncia sul merito del ricorso. Va,quindi, dichiarato inammissibile il ricorso . Nulla sulle spese del giudizio di legittimità , non avendo svolto difese l’Agenzia resistente. P.Q.M. Dichiara inammissibile