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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34357/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inannnnissibilita' udito il difensore Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 27 ottobre 2020 la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del tribunale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per concorso nel delitto di tentata rapina aggravata.

Deduce la ricorrente violazione di legge per inosservanza dell'articolo 195 numero 4 codice procedura penale.

Lamenta che la responsabilità dell'imputata è stata affermata sulle dichiarazioni inutilizzabili dell'agente operante.

Errata qualificazione del fatto considerato che nessuna violenza era stata descritta dalle testi oculari.

Più correttamente il fatto doveva essere qualificato come furto con strappo.

I motivi proposti sono solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle statuizioni adottate dalla Corte territoriale.

Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un corretto ed esauriente corredo argonnentativo, proprio sui punti - responsabilità della Music: che si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, acquisite sull' accordo delle parti, persona offesa che ha riferito della violenza subita da parte delle nomadi, energia fisica finalizzata a tenerlo fermo proprio per sottrargli gli oggetti dal borsello, descrizione del fatto suffragata dalla testk oculare che ha indicato la donna agli agenti, prontamente intervenuti che, proprio sulla scorta delle sue indicazioni, hanno immediatamente fermato la Music, riconosciuta come una delle nomadi, autrici dei fatti in argomento; qualificazione giuridica del fatto considerato che la violenza come indicato dai testi oculari non era indirizzata a superare la resistenza del borsello bensì quella della vittima - in relazione ai quali la ricorrente ha svolto le rispettive censure.

Sotto altro aspetto i motivi hanno finito per reiterare le stesse questioni, già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità.

Il che rende i motivi inammissibili perché nella sostanza generici.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inannnnissibilita' udito il difensore Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 27 ottobre 2020 la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del tribunale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per concorso nel delitto di tentata rapina aggravata. Deduce la ricorrente violazione di legge per inosservanza dell'articolo 195 numero 4 codice procedura penale. Lamenta che la responsabilità dell'imputata è stata affermata sulle dichiarazioni inutilizzabili dell'agente operante. Errata qualificazione del fatto considerato che nessuna violenza era stata descritta dalle testi oculari. Più correttamente il fatto doveva essere qualificato come furto con strappo. I motivi proposti sono solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un corretto ed esauriente corredo argonnentativo, proprio sui punti - responsabilità della Music: che si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, acquisite sull' accordo delle parti, persona offesa che ha riferito della violenza subita da parte delle nomadi, energia fisica finalizzata a tenerlo fermo proprio per sottrargli gli oggetti dal borsello, descrizione del fatto suffragata dalla testk oculare che ha indicato la donna agli agenti, prontamente intervenuti che, proprio sulla scorta delle sue indicazioni, hanno immediatamente fermato la Music, riconosciuta come una delle nomadi, autrici dei fatti in argomento; qualificazione giuridica del fatto considerato che la violenza come indicato dai testi oculari non era indirizzata a superare la resistenza del borsello bensì quella della vittima - in relazione ai quali la ricorrente ha svolto le rispettive censure. Sotto altro aspetto i motivi hanno finito per reiterare le stesse questioni, già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili perché nella sostanza generici. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa
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