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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21347/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13707-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2605/20/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso dell'addizionale del 10% ex art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 applicata, nell'anno d'imposta 2014, dalla società Lazard s.r.I., in qualità di sostituto d'imposta, ritenendo che tale società svolgesse di fatto esclusivamente attività di consulenza finanziaria; la contribuente proponeva appello sostenendo che ai fini dell'art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 la definizione di settore finanziario dovesse riferirsi agli intermediari finanziari di cui al T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993) mentre l'Agenzia delle entrate riteneva che occorresse fare riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 87 del 1992, ancorché abrogata; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che nel testo del T.U.B. il titolo V è dedicato letteralmente alla disciplina dei "soggetti operanti nel settore finanziario": in tale ambito l'art. 106 intitolato "albo degli intermediari finanziari", istituisce uno specifico albo riservato ai soggetti che operano "l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" e nel T.U.B. non si riscontra l'individuazione di altri soggetti quali operanti nel settore finanziario, cosic:ché la nozione di settore finanziario deve definirsi come il settore composto daglli intermediari Ric. 2021 n. 13707 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- finanziari di cui al citato titolo V mentre il rinvio al d.lgs. n. 87 del 1992 non trova fondamento nell'ordinamento; L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che nella definizione di settore finanziario a cui fa riferimento l'art. 33 cit. non potrebbero ricondursi le società che, come la Lazard s.r.I., forniscono attività di consulenza finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

Così deciso nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13707-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2605/20/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso dell'addizionale del 10% ex art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 applicata, nell'anno d'imposta 2014, dalla società Lazard s.r.I., in qualità di sostituto d'imposta, ritenendo che tale società svolgesse di fatto esclusivamente attività di consulenza finanziaria; la contribuente proponeva appello sostenendo che ai fini dell'art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 la definizione di settore finanziario dovesse riferirsi agli intermediari finanziari di cui al T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993) mentre l'Agenzia delle entrate riteneva che occorresse fare riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 87 del 1992, ancorché abrogata; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che nel testo del T.U.B. il titolo V è dedicato letteralmente alla disciplina dei "soggetti operanti nel settore finanziario": in tale ambito l'art. 106 intitolato "albo degli intermediari finanziari", istituisce uno specifico albo riservato ai soggetti che operano "l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" e nel T.U.B. non si riscontra l'individuazione di altri soggetti quali operanti nel settore finanziario, cosic:ché la nozione di settore finanziario deve definirsi come il settore composto daglli intermediari Ric. 2021 n. 13707 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- finanziari di cui al citato titolo V mentre il rinvio al d.lgs. n. 87 del 1992 non trova fondamento nell'ordinamento; L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che nella definizione di settore finanziario a cui fa riferimento l'art. 33 cit. non potrebbero ricondursi le società che, come la Lazard s.r.I., forniscono attività di consulenza finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso nella camera di con
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