CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza del 18 gennaio 2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della richiesta del difensore del ricorrente di trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione anche dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Latina che, in data 15/07/2020, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di rapina e lesioni a lui ascritti, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa. 2. Avverso la detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, in cui si deduce: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione poiché la sentenza è motivata solo apparentemente e in maniera manifestamente illogica in quanto fonda il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni della persona offesa, che è stata ritenuta attendibile senza prendere in considerazione gli elementi offerti dalla difesa per evidenziarne la non credibilità, e senza esaminare le specifiche doglianze sollevate con l'atto di gravame. In particolare, il difensore sottolinea che nessuno degli oggetti indicati dal querelante è stato ritrovato in possesso dell'imputato, né le lesioni refertate risultano compatibili con le modalità della rapina (primo motivo); 2.2. violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, sia poiché la stessa non è stata ritualmente contestata nel capo di imputazione, in cui si parla di un semplice concorso di più persone, sia perché la stessa non è stata dimostrata in quanto sarebbe stato necessario motivare in ordine alla presenza di più persone che parteciparono al fatto, mentre la sentenza nulla dice al riguardo (secondo motivo); 2.3. violazione di legge in ordine all'articolo 81 capoverso codice penale e vizio di motivazione poiché la Corte territoriale ha completamente omesso di motivare in relazione all'entità dell'aumento operato in continuazione per il delitto di lesioni determinato nella misura di un anno di reclusione, che risulta del tutto sproporzionato in eccesso anche in considerazione dell'avvenuto risarcimento del danno riconosciuto in sentenza (terzo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità poiché si limita a reiterare le medesime censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese sul punto dalla Corte che ha fornito adeguata e congrua motivazione. Invero, il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 2. Con riferimento al primo motivo relativo alla attendibilità della persona offesa la Corte territoriale ha ribadito il giudizio positivo già formulato dal primo giudice osservando che la data del fatto indicata dalla persona offesa risulta riscontrata dalle stesse dichiarazioni dell'imputato il quale ha sostenuto di avere comprato dalla persona offesa il cellulare rinvenuto nel suo possesso il giorno prima del tentativo di utilizzo avvenuto il 17 ottobre 2019; anche le lesioni subite dalla vittima e oggetto del referto rilasciato dall'ospedale di Latina non sono incompatibili con le modalità della aggressione. 3. La seconda censura formulata in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite è stata respinta dalla Corte territoriale che ha sottolineato come nell'imputazione siano indicate sia la norma sia il contenuto dell'aggravante. In effetti la motivazione della sentenza di appello non fornisce specifica risposta alla censura relativa alla prova della partecipazione all'aggressione di più persone riunite ma va osservato che tale circostanza è riportata nella sentenza di primo grado e si desume in particolare dal tenore della denuncia della persona offesa, sicché trattandosi di un motivo di appello generico la Corte non era tenuta a fornire specifica motivazione sul punto. 4. La terza censura relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile poiché la Corte territoriale non ha fornito specifica risposta alla doglianza sollevata con l'atto di appello, con cui si deduceva la eccessiva onerosità dell'aumento sanzionatorio stabilito per il delitto di lesioni nella misura di otto mesi di reclusione. Va tuttavia osservato che il motivo proposto con il gravame si palesa generico poiché non spiega le ragioni per cui tale aumento debba ritenersi eccessivo, considerato che le lesioni aggravate dal nesso teleologico sono punite con la pena edittale ricompresa tra nove mesi e quattro anni e sei mesi di reclusione. In presenza di un motivo di appello non specifico la Corte territoriale, ancora una volta, non era tenuta a fornire specifica risposta. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila che si ritiene congruo in favore della cassa delle ammende. -, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 07/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]