CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 05192/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2143/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentat a e difes a dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],nel suo studio in via delle Fornaci n. 38 ricorrente contro C.IM.EL. S.R.L., c.f. 01655300596 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso di luinel suo studio in viale Ippocrate n. 96 controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] intimata avverso la sentenza n. 7902/2023 della Corte d’appello di Roma depositata il 7-12-2023, OGGETTO: appalto R.G.2143/2024 C.C. 18-2-2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18-2- 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.La sentenza n. 7902 /202 3 pubblicata il 7 - 12 - 202 3 della Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello proposto da C.IM.EL. s.r.l. avverso la sentenza n.2944/2018 del Tribunale di Latina, per l’effetto ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo n. 431/2012 del Tribunale di Latina sezione distaccata di Gaeta, relativo al pagamento di corrispettivo in contratto di appalto, e ha altresì rigettato la domanda riproposta in appello da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. C.IM.EL. s.r.l.ha resistito con controricorso e [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. In data 5-6-2024il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380 - bis cod. proc. civ. nel senso della manifesta infondatezza e il 13 - 7 - 202 4 il difensore del la ricorrente munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e i l 30 - 11 - 2024 il difensore della ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla ricorrente e per accettazione anche dal legale rappresentante della società controricorrente. All’esito della camera di consiglio del 18 - 1 - 202 5 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1 cod. proc. civ. Poiché la controricorrente ha ritualmente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025 Rv.669403-01). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seco